L.R. Abruzzo 21/2001
Finanziamento borse di studio per la formazione medico-specialistica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo finanzia, dall’anno accademico 2001-2002, 2 borse di studio aggiuntive per la scuola di specializzazione in Radioterapia dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti, per l’intero corso. Disciplina criteri di ammissione, erogazione annuale, restituzione delle somme non utilizzate e copertura finanziaria iniziale per il 2001.
Finanziamento di borse di studio aggiuntive per la formazione medico-specialistica in Abruzzo
Finanziamento di borse di studio aggiuntive per la formazione medico-specialistica
La legge disciplina un intervento della Regione Abruzzo a sostegno della formazione medico-specialistica, limitato alla scuola di specializzazione in Radioterapia dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti. L’obiettivo è rispondere a specifiche esigenze formative regionali, anche in connessione con il Piano sanitario regionale 1999/2001.
Finalità e ambito di applicazione
La Regione assegna risorse all’Università di Chieti per finanziare borse di studio aggiuntive rispetto a quelle già coperte dallo Stato.
L’intervento:
- decorre dall’anno accademico 2001-2002;
- copre l’intero corso di studi;
- è riferito alla formazione medico-specialistica regionale.
L’ammissione dei medici in eccedenza rispetto alle borse statali avviene nel rispetto della graduatoria del concorso di accesso alla scuola, senza superare in ogni caso la potenzialità formativa della scuola stessa.
Corsi e numero delle borse
Le borse aggiuntive sono fissate in numero di 2 e sono destinate al corso di Radioterapia attivo presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Chieti.
L’importo di ciascuna borsa è quello previsto dall’articolo 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
Erogazione del contributo e gestione delle somme
La Direzione Sanità della Giunta regionale è autorizzata a trasferire all’Università il contributo annuale per le borse di studio secondo queste modalità:
- per il primo anno del corso, erogazione in unica soluzione entro il 31 dicembre dell’anno accademico di riferimento;
- per gli anni successivi al primo, erogazione anticipata entro il 31 agosto di ciascun anno, prima dell’inizio dell’anno accademico.
Le somme non utilizzate per il finanziamento delle borse devono essere restituite alla Regione Abruzzo. La Regione sospende inoltre l’ulteriore erogazione anche in caso di rinuncia del beneficiario alla prosecuzione del corso, in qualunque momento.
Svolgimento del corso e requisiti della struttura formativa
Il corso si svolge presso le strutture che compongono la rete formativa della Scuola di Specializzazione, individuate nel protocollo d’intesa tra Regione Abruzzo e Università di Chieti, stipulato ai sensi della normativa statale sulla programmazione sanitaria.
Per l’attivazione dei corsi, il Rettore dell’Università di Chieti accerta e certifica il possesso dei requisiti di idoneità previsti dal decreto ministeriale 17 dicembre 1997.
Aspetti finanziari
Per il solo anno 2001, l’onere è valutato in lire 50.000.000 ed è coperto mediante variazione del bilancio di previsione:
- riduzione di pari importo del Fondo di riserva per le spese impreviste;
- istituzione di un nuovo capitolo per il “Finanziamento per borse di studio aggiuntive per formazione medico-specialistica”.
Per gli anni successivi, la spesa è determinata con le rispettive leggi di bilancio.
Decorrenza
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
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