L.R. Abruzzo 36/2001
Riconoscimento della funzione sociale ed educativa svolta dagli Oratori parrocchiali e valorizzazione del ruolo nella Regione Abruzzo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo riconosce la funzione educativa e sociale degli oratori parrocchiali e valorizza il ruolo delle diocesi e delle parrocchie nella programmazione sociale. Prevede contributi straordinari per iniziative sportive, ricreative e culturali: euro 300.000 per il 2013 e euro 100.000 per il 2020, con criteri e modalità demandati alla Giunta regionale.
Riconoscimento e sostegno agli oratori parrocchiali in Abruzzo
Riconoscimento e sostegno agli oratori parrocchiali in Abruzzo
La legge regionale Abruzzo riconosce la funzione educativa e sociale svolta dagli oratori parrocchiali, collocandola nell’ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali richiamato dalla legge n. 328/2000. La disciplina valorizza il ruolo delle diocesi e delle parrocchie nella promozione di attività rivolte soprattutto a minori, adolescenti e giovani.
Finalità e ambito di intervento
La Regione Abruzzo riconosce e promuove la funzione educativa e sociale degli oratori parrocchiali, considerati soggetti educativi della comunità locale. La finalità principale è favorire la crescita armonica dei giovani e degli adolescenti, attraverso iniziative inserite nel quadro delle politiche sociali regionali.
Ruolo delle diocesi e delle parrocchie
La Regione, nel rispetto delle finalità della legge e ai sensi della legge n. 328/2000, riconosce e agevola il ruolo delle diocesi abruzzesi nella programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Le parrocchie sono inoltre riconosciute come soggetti promotori di programmi, azioni e interventi da realizzare negli oratori, finalizzati a contrastare l’emarginazione sociale e la devianza minorile mediante attività sportive e culturali per il tempo libero.
Programmazione degli interventi
La programmazione degli interventi a favore di minori, adolescenti e giovani è adottata dalla Regione previa consultazione delle diocesi dell’Abruzzo. Il coinvolgimento delle diocesi è quindi strutturale nella definizione delle politiche regionali rivolte a queste fasce di età.
Contributi straordinari e modalità di sostegno
Per il perseguimento degli obiettivi della legge, la Regione sostiene le iniziative delle parrocchie per la diffusione di attività sportive e culturali per il tempo libero con un contributo straordinario di euro 300.000,00, per il quale la Giunta regionale definisce forme di incentivazione, criteri e modalità di assegnazione delle risorse.
Successivamente la disciplina è stata integrata con un ulteriore sostegno economico a favore delle diocesi abruzzesi della CEAM, che assicurano e garantiscono la qualità delle attività di oratorio e similari, anche per attività sportive, ricreative e culturali per il tempo libero. Per tali iniziative è previsto un contributo straordinario di euro 100.000,00, anch’esso demandato, quanto a criteri e modalità di assegnazione, alla Giunta regionale.
Copertura finanziaria e limiti temporali
Il contributo straordinario di euro 300.000,00 è indicato come coperto per l’anno 2013 mediante apposito stanziamento di bilancio su capitolo di nuova istituzione.
Il contributo straordinario di euro 100.000,00 è invece coperto per l’anno 2020 tramite lo stanziamento del bilancio regionale di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020, con specifica variazione compensativa di bilancio. Ne deriva che tali previsioni finanziarie hanno portata riferita agli esercizi indicati e non costituiscono un finanziamento generale e permanente.
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