L.R. Abruzzo 27/2001
Norme concernenti la revisione contabile e finanziaria, la semplificazione e certificazione in materia di corsi di formazione professionale a decorrere dall'anno 1997.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Abruzzo disciplina, per i corsi di formazione professionale finanziati dal 1997, il rendiconto delle spese, la certificazione contabile da parte di revisori o società di revisione e i controlli regionali. Prevede termini per la presentazione dei rendiconti, per la conservazione dei documenti e per eventuali chiarimenti. È riferita a interventi ormai conclusi, quindi oggi ha sostanzialmente rilievo storico.
Revisione contabile e certificazione dei rendiconti dei corsi di formazione professionale
Revisione e certificazione dei rendiconti della formazione professionale
La legge della Regione Abruzzo disciplina la rendicontazione delle spese e la revisione contabile dei corsi di formazione professionale finanziati a decorrere dall’anno 1997, nell’ambito della programmazione regionale, nazionale e comunitaria. Introduce anche misure di semplificazione e un sistema di certificazione delle risultanze contabili e finanziarie.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda gli enti, le aziende e gli organismi di formazione professionale affidatari di interventi formativi finanziati dal 1997 in poi. Il riferimento è ai rendiconti delle spese predisposti da tali soggetti attuatori per attività convenzionate e finanziate.
Presentazione del rendiconto e conservazione della documentazione
I soggetti affidatari devono presentare il rendiconto annuale delle spese entro 90 giorni dalla fine delle attività convenzionate e finanziate a decorrere dal 1997, oppure entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. La documentazione allegata al rendiconto va prodotta in copia conforme, mentre gli originali dei giustificativi di spesa devono essere conservati per almeno dieci anni dalla data di approvazione definitiva del rendiconto da parte del competente servizio regionale.
Struttura del rendiconto e regole sulle spese
Il rendiconto riferito al piano annuale deve essere analitico rispetto alle attività affidate in gestione. Per le spese di personale, se non coincide il periodo di programmazione del corso con quello del suo effettivo avvio, possono essere utilizzate fatture o documenti giustificativi anteriori o successivi all’esercizio di riferimento, purché riferibili al corso rendicontato. Se dal rendiconto risulta un saldo a debito del soggetto attuatore, l’importo deve essere restituito alla Regione mediante versamento alla Tesoreria entro 30 giorni dalla comunicazione della definizione del rendiconto.
Certificazione contabile obbligatoria
Al rendiconto annuale deve essere allegata una certificazione di revisione contabile rilasciata da dottori o ragionieri commercialisti iscritti da almeno cinque anni all’albo e nel registro dei revisori contabili, oppure da società di revisione. Le società di revisione devono stipulare apposite convenzioni con la Regione, che disciplinano i rapporti con i soggetti attuatori.
La certificazione deve attestare la corrispondenza tra risultato contabile e gestione delle attività rendicontate, nonché la conformità alle norme comunitarie, nazionali e regionali. Deve inoltre indicare gli importi richiesti dal soggetto attuatore e certificati come spettanti a saldo definitivo dell’intera azione formativa.
Controlli regionali e provvedimenti conseguenti
Il competente servizio regionale può effettuare controlli, accertamenti e indagini, anche a campione, sulla base delle risultanze certificate. Una volta acquisita la certificazione contabile, il medesimo servizio è autorizzato ad adottare i provvedimenti conseguenti.
Contraddittorio in caso di errori o omissioni
Se emergono errori od omissioni nella certificazione dei revisori, il servizio regionale ne dà comunicazione sia al soggetto attuatore sia al revisore, chiedendo chiarimenti da rendere entro 30 giorni. Decorso inutilmente tale termine, il procedimento viene concluso sulla base degli atti e delle certificazioni già acquisiti.
Decorrenza e attualità della disciplina
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. La disciplina è però espressamente riferita a finanziamenti e corsi attivati a decorrere dal 1997, con effetti pratici oggi sostanzialmente esauriti.
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