Ordinanza n. 2013/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 1979/2026, che aveva respinto la domanda cautelare e posto le spese di primo grado a carico del ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (ricorrente privato)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha chiesto la riforma dell’ordinanza cautelare del TAR Lazio, contestando il rigetto della domanda cautelare e la condanna alle spese del giudizio cautelare di primo grado. Il Consiglio di Stato rileva che la controversia rientra in un contenzioso seriale e presenta questioni cautelari omogenee rispetto ad altre già esaminate dalla Sezione. In precedenti ordinanze il Collegio aveva talvolta rigettato gli appelli cautelari e, più recentemente, aveva accolto appelli cautelari ai soli fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza sospendere gli atti, ordinando al TAR la sollecita fissazione dell’udienza di merito. Con riferimento alla presente controversia, l’appellante ha inoltre censurato la decisione sulle spese, poste a suo carico in applicazione del principio di soccombenza.
La decisione
L’appello cautelare è accolto limitatamente alla regolazione delle spese del giudizio cautelare di primo grado. Il Collegio ritiene che, considerata la novità della questione, le spese debbano essere compensate, riformando in parte qua l’ordinanza impugnata; per effetto della compensazione, sono compensate anche le spese del doppio grado del giudizio cautelare. Nel resto, la domanda cautelare è respinta: non viene sospeso l’atto impugnato né viene adottata, per questa controversia, un’analoga misura ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., poiché il TAR dovrà comunque procedere alla sollecita fissazione dell’udienza di merito, nella quale esaminerà funditus le questioni dedotte e assicurerà una decisione definitiva in tempi brevi.
Norme richiamate
senza sospendere gli atti, e ordinando la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito
La misura consente, in presenza di esigenze di sollecita definizione, di accogliere l’istanza cautelare ai fini della fissazione ravvicinata dell’udienza di merito senza sospendere gli atti; nella controversia esaminata il Collegio ritiene non necessario adottare tale analogo provvedimento, poiché prevede già la sollecita fissazione del merito.
È indicato quale base normativa dell’appello cautelare avverso l’ordinanza del TAR.
Massime di principio
- In un contenzioso seriale, quando il giudice di primo grado è già indirizzato verso la sollecita fissazione delle udienze di merito per la definizione delle questioni sostanziali, il giudice d’appello cautelare può ritenere non necessaria l’adozione di un’ulteriore misura ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza sospendere gli atti impugnati.
- La novità della questione cautelare può giustificare la compensazione delle spese del giudizio cautelare, anche mediante riforma della statuizione sulle spese contenuta nell’ordinanza di primo grado.
- L’accoglimento dell’appello cautelare limitato alla regolazione delle spese non comporta l’accoglimento della domanda cautelare sostanziale né la sospensione degli atti amministrativi impugnati.
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