Sentenza del 25/10/2016 n. 242 - Comm. Trib. Prov. Cremona
ACCERTAMENTO - Associazione sportiva dilettantistica non iscritta al CONI - Agevolazioni - Mancato inoltro modello EAS - Spettanza - Insussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell'associazione è stata respinta. È stato affermato che, per le associazioni sportive dilettantistiche non iscritte al CONI, la conformità delle clausole statutarie alle disposizioni normative non è sufficiente, da sola, a garantire le agevolazioni fiscali. È inoltre necessario l'inoltro del modello EAS all'Agenzia delle Entrate; in mancanza di tale adempimento, le agevolazioni non spettano.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione contestava il recupero fiscale e il mancato riconoscimento delle agevolazioni previste per gli enti associativi e per le associazioni sportive dilettantistiche. La questione riguardava, in particolare, la possibilità di beneficiare delle agevolazioni pur in presenza della mancata iscrizione al CONI e del mancato inoltro del modello EAS all'Agenzia delle Entrate, fermo restando il requisito della conformità dello statuto alle disposizioni di legge.
Norme richiamate
Modello EAS e disciplina fiscale degli enti associativi
Per le associazioni sportive dilettantistiche non iscritte al Coni, le agevolazioni fiscali spettano solo se, rispettata la conformità delle clausole degli statuti alle specifiche disposizioni di legge, esse hanno provveduto all'inoltro del modello EAS all'Agenzia delle Entrate.
L'invio del modello EAS costituisce un adempimento necessario per le associazioni sportive dilettantistiche non iscritte al CONI che intendano usufruire delle agevolazioni fiscali. La conformità dello statuto, pur necessaria, non è sufficiente in assenza della comunicazione.
Massime di principio
- Per accedere alle agevolazioni fiscali, un ente associativo deve rispettare sia i requisiti sostanziali, come la conformità dello statuto e l'effettivo svolgimento delle attività previste, sia gli adempimenti formali richiesti dalla normativa.
- Quando l'associazione non beneficia di un regime qualificatorio o di esonero collegato all'iscrizione in registri pubblici, l'invio del modello EAS può essere indispensabile per dimostrare la sussistenza dei presupposti agevolativi.
- La sola qualificazione come associazione sportiva dilettantistica o la presenza di clausole statutarie conformi alla legge non garantiscono automaticamente il beneficio fiscale.
- In situazioni analoghe è opportuno verificare preventivamente l'iscrizione nei registri pertinenti, la corretta redazione dello statuto e il tempestivo assolvimento degli obblighi dichiarativi e comunicativi; la mancanza di uno di tali requisiti può comportare la perdita delle agevolazioni.
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