Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18598/2026 del 08/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

La controversia nasce dal versamento di euro 10.000 effettuato da una parte, tramite il proprio legale, in vista della conclusione di una transazione con alcuni soggetti assistiti dall'avvocata destinataria del pagamento. La quietanza sottoscritta dall'avvocata indicava che la somma era ricevuta "in acconto" della maggior somma dovuta quale prima rata della transazione da perfezionare. Poiché la transazione non fu poi conclusa, il versante agì per ottenere la restituzione della somma come indebito oggettivo. Il Tribunale accolse la domanda e la Corte d'appello confermò. In cassazione l'avvocata propose quattro motivi: con i primi due denunciava violazione degli artt. 1180, 1188, 1189, 1324, 1325 c.c., 84 e 2033 c.c., sostenendo che la somma non era un acconto su transazione futura, ma un parziale adempimento di un debito della sorella dell'attore verso i suoi assistiti, e che quindi non fosse indebito; con il terzo motivo sosteneva di essere legittimata a ricevere il pagamento quale procuratrice dei propri assistiti nel processo esecutivo; con il quarto deduceva nullità della sentenza per motivazione apparente, per avere la Corte d'appello rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva rispetto all'obbligazione restitutoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi investissero inammissibilmente un accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, i quali avevano desunto dalla testimonianza, dalla quietanza e dalla bozza di transazione che la somma era stata versata come acconto di un accordo transattivo poi mai perfezionato. Ha considerato corretta, in diritto, la qualificazione della domanda come ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., poiché venuto meno il titolo del pagamento. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché non coglieva la ratio decidendi, osservando che la Corte d'appello non aveva negato la legittimazione a ricevere il pagamento, ma aveva affermato che, essendo il pagamento rimasto in capo alla destinataria e non essendo stato riversato ai clienti, la stessa era tenuta alla restituzione. Ha infine rigettato il quarto motivo, ritenendo che la motivazione della sentenza d'appello fosse chiara, comprensibile e non apparente. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1180 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la riferibilità del pagamento ad un adempimento del debito di un terzo; la Corte non accoglie la tesi perché reputa decisivo l'accertamento che il versamento fosse un acconto su transazione futura.

  • art. 1188 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla legittimazione a ricevere il pagamento; la Corte non ravvisa una violazione perché il punto decisivo è la causa del pagamento venuta meno.

  • art. 1189 c.c.

    Invocato dalla ricorrente sul pagamento al creditore apparente o al soggetto legittimato a ricevere; la Corte non lo ritiene dirimente nel caso concreto.

  • art. 1324 c.c.

    Richiamato insieme alle altre norme sulla causa e sul contratto per sostenere la diversa qualificazione dell'attribuzione patrimoniale; la Corte valorizza invece il titolo effettivo accertato dai giudici di merito.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente sul profilo causale del negozio; la Corte conferma che la causa concreta del pagamento era l'acconto della transazione non conclusa.

  • art. 84 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo; non assume rilievo decisivo nella decisione, che ruota sull'accertamento del titolo del pagamento e sulla ripetizione dell'indebito.

  • art. 2033 c.c.

    La Corte lo applica ritenendo che, essendo venuta meno la causa del pagamento per mancato perfezionamento della transazione, la somma versata come acconto debba essere restituita come indebito oggettivo.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per denunciare motivazione apparente; la Corte esclude la nullità perché la sentenza d'appello contiene una motivazione chiara e comprensibile.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per i motivi di violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la censura di nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito della memoria da parte del ricorrente nella fase di legittimità.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando il giudice di merito accerta, con motivazione adeguata e non illogica, che una somma è stata versata come acconto di un accordo transattivo ancora da perfezionare, la censura in cassazione non può tradursi in una nuova lettura del materiale probatorio, perché ciò integra contestazione di merito non consentita.
  • La ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. è configurabile anche quando il pagamento sia stato inizialmente sorretto da una causa concreta esistente, se quella causa viene meno per il successivo mancato perfezionamento del titolo negoziale cui l'attribuzione era funzionalmente collegata.
  • La legittimazione a ricevere materialmente una somma non esclude, di per sé, la legittimazione passiva alla restituzione se il destinatario ha trattenuto il denaro e non lo ha riversato ai soggetti per conto dei quali operava; in tal caso il giudice può individuare in capo a lui l'obbligo restitutorio quale effettivo beneficiario dell'attribuzione.
  • La doglianza di motivazione apparente è infondata quando la sentenza impugnata affronta espressamente la questione decisa e rende percepibile il ragionamento seguito, anche se la parte non lo condivida.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve colpire la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; se la censura si fonda su una lettura diversa da quella accolta dal giudice di merito, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.