Cassazione Penale, Ordinanza n. 37076/2025 del 13/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p. in relazione agli artt. 143 e 178, comma 1, lett. c), c.p.p., nonché vizio di motivazione, sostenendo che non fosse stata adeguatamente accertata la sua conoscenza della lingua italiana e, quindi, la validità degli avvisi ex artt. 349, 369 e 369-bis c.p.p. La difesa ha insistito per l'accoglimento anche con memoria, riproponendo le medesime doglianze e chiedendo altresì trattazione orale e differimento dell'orario dell'udienza, istanze non accolte per il rito camerale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero riproduttive di questioni già esaminate e disattese in appello con motivazione logica e coerente. In particolare, ha valorizzato elementi fattuali indicativi della piena comprensione della lingua italiana da parte dell'imputato: apertura di partita IVA, gestione quotidiana di una ditta individuale con clienti e fornitori, esibizione di registri e fatture in occasione del controllo fiscale, e presentazione spontanea presso la G.d.F. con dichiarazioni rese in italiano senza interprete. Conseguentemente, ha applicato l'art. 616 c.p.p. condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
norma invocata come parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge processuale.
art. 143 c.p.p.
art. 143 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 32 del 2014
il diritto all'assistenza dell'interprete non deriva automaticamente dalla qualità di straniero, ma richiede l'accertata incapacità di comprendere la lingua italiana.
art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
in relazione agli artt. 143 e 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
norma richiamata a sostegno della dedotta nullità/violazione per asserita lesione del diritto di difesa derivante dalla mancata traduzione o assistenza linguistica.
art. 349 c.p.p.
avvisi ex artt. 349, 369, 369-bis cod. proc. pen.
norma richiamata quale atto rispetto al quale si assumeva l'irregolarità degli avvisi in difetto di comprensione linguistica.
art. 369 c.p.p.
avvisi ex artt. 349, 369, 369-bis cod. proc. pen.
norma richiamata quale atto rispetto al quale si assumeva l'irregolarità degli avvisi in difetto di comprensione linguistica.
art. 369-bis c.p.p.
avvisi ex artt. 349, 369, 369-bis cod. proc. pen.
norma richiamata quale atto rispetto al quale si assumeva l'irregolarità degli avvisi in difetto di comprensione linguistica.
art. 616 c.p.p.
a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000)
richiamata per giustificare l'applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. in assenza di cause di esclusione della colpa.
d.lgs. n. 32 del 2014
art. 143 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 32 del 2014
richiamato come fonte della modifica normativa in tema di assistenza linguistica e dell'interprete.
Massime di principio
- In tema di traduzione degli atti e assistenza dell'interprete, lo status di straniero o apolide non è sufficiente di per sé a fondare il diritto alla traduzione: occorre un accertamento concreto dell'incapacità di comprendere la lingua italiana.
- La comprensione della lingua italiana può essere desunta da elementi fattuali concreti, quali l'ordinaria gestione di un'attività economica in Italia, i rapporti quotidiani con clienti e fornitori, la produzione spontanea di documentazione contabile e le dichiarazioni rese agli operanti senza interprete.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate e logicamente disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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