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Legge

L.R. Abruzzo 40/2006

Istituzione del registro regionale dei donatori di midollo osseo.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 40/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Abruzzo istituisce il Registro regionale dei donatori di midollo osseo presso l’ASL di L’Aquila, ne definisce finalità e collaborazione con ADMO, e reca norme finanziarie. Contiene inoltre modifiche a precedenti leggi su contributi ad associazioni, sospende per il 2006 una disposizione della L.R. 98/1999, modifica un criterio di assegnazione contributi e vincola fondi 2006 per contributi prima casa a cittadini extracomunitari con domanda entro il 31.12.2002.

Istituzione del registro regionale dei donatori di midollo osseo e disposizioni finanziarie varie

Istituzione del Registro regionale dei donatori di midollo osseo

La legge della Regione Abruzzo istituisce il Registro regionale dei donatori di midollo osseo presso il Centro regionale di Immunoematologia e Tipizzazione Tissutale della ASL di L’Aquila, in attuazione della legge statale n. 52/2001. Il Registro opera nell’ambito regionale e ha come funzione quella di favorire il reperimento di donatori non consanguinei.

Finalità e organizzazione dell’attività di reclutamento

Il Registro regionale promuove la ricerca dei donatori non consanguinei e coordina i centri operanti in Abruzzo per il reclutamento dei donatori volontari di midollo osseo. La disciplina valorizza quindi un sistema regionale di raccordo tra struttura sanitaria di riferimento e centri di reclutamento.

Ruolo dell’ADMO Abruzzo

L’Associazione donatori di midollo osseo della Regione Abruzzo è riconosciuta come soggetto rilevante per la finalità sociale perseguita dalla legge. Essa collabora con il Centro regionale di Immunoematologia e Tipizzazione Tissutale della ASL di L’Aquila e con i centri di reclutamento per favorire la donazione e l’aggiornamento del Registro.

Profilo finanziario del Registro

L’istituzione del Registro non comporta spese aggiuntive. La spesa per la gestione del Centro regionale di Immunoematologia e Tipizzazione Tissutale di L’Aquila è coperta dal contributo finalizzato annualmente assegnato alla medesima Azienda in sede di riparto del Fondo sanitario regionale.

Modifiche alla disciplina dei contributi per associazioni sociali e socio-assistenziali

La legge interviene sulla normativa regionale previgente in materia di contributi alle associazioni del volontariato e ad associazioni con finalità sociali o socio-assistenziali per persone disabili. Viene precisato che la Regione concede contributi alle associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato, purché la loro attività statutaria sia effettivamente rivolta al sostegno delle persone disabili.

Per la liquidazione dei contributi è stabilito che:

  • per le associazioni con attività socio-assistenziali provvede la Direzione competente in materia di qualità della vita e politiche sociali;
  • per le associazioni con attività di tipo sanitario provvede la Direzione Sanità.

È inoltre introdotto, a decorrere dall’esercizio 2006, un criterio di riparto dei contributi basato su due parametri:

  • 60% in proporzione al periodo di iscrizione al registro del volontariato, con arrotondamento all’anno;
  • 40% in proporzione al volume di spesa degli ultimi tre anni, con arrotondamento alle centinaia di euro. Il contributo complessivo per ciascuna associazione non può superare 30.000 euro.

Le associazioni devono presentare una dettagliata relazione e rendicontazione sull’uso delle somme percepite; l’erogazione avviene solo dopo il controllo del rendiconto dell’anno precedente. L’uso mancato o irregolare, totale o parziale, delle somme già liquidate comporta restituzione o compensazione con i contributi dell’anno successivo.

Termini per le domande e regole transitorie sui contributi

Le associazioni interessate devono inviare la domanda di contributo entro 60 giorni dalla pubblicazione nel BURA della legge annuale di bilancio. Per il solo anno 2006, il termine decorre dalla pubblicazione nel BURA della presente legge. Per il 2006 è ammessa la liquidazione anche alle associazioni che abbiano presentato il rendiconto del contributo 2005 dopo il 31 marzo 2006.

Sospensione di disposizioni della L.R. 98/1999

Per l’anno 2006 sono sospese le disposizioni dell’art. 12 della L.R. 3 novembre 1999, n. 98. La sospensione ha quindi efficacia limitata a quell’esercizio finanziario.

Modifica di contributi annuali previsti dalla L.R. 29/2006

La legge modifica la clausola dell’art. 15 della L.R. 29/2006, sostituendo il riferimento ai contributi assegnati nello stesso importo di quello erogato nell’anno 2005 con il criterio dello stesso importo dell’ultimo contributo erogato. La previsione riguarda l’assegnazione annuale di tali contributi secondo il testo risultante.

Utilizzo di fondi per contributi prima casa a cittadini extracomunitari

Lo stanziamento di 85.000 euro iscritto per l’esercizio 2006 su un determinato capitolo di bilancio è destinato esclusivamente ai contributi per l’acquisto della prima casa da parte di cittadini extracomunitari che:

  • abbiano presentato domanda entro il 31 dicembre 2002;
  • risultino collocati in una graduatoria formata in ordine cronologico.

Lo scorrimento della graduatoria è ammesso fino a concorrenza dell’importo disponibile in bilancio. La disposizione è dunque circoscritta all’esercizio 2006 e a domande già presentate entro la data indicata.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

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