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Legge

L.R. Abruzzo 42/2006

Disposizioni urgenti in materia di demanio marittimo, turismo ed attivita' sportive.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 42/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo n. 42/2006 interviene con misure urgenti su demanio marittimo, turismo e sport: conferisce ai Comuni alcune funzioni sul demanio marittimo, disciplina la fase transitoria per le concessioni, finanzia il fondo turismo per il 2006 e aggiorna la normativa sportiva. Molte misure hanno effetto limitato all’anno 2006 o a termini già scaduti; varie disposizioni risultano oggi abrogate.

Disposizioni urgenti su demanio marittimo, turismo e attività sportive in Abruzzo

Disposizioni urgenti in materia di demanio marittimo, turismo e attività sportive

La legge regionale Abruzzo n. 42 del 2006 contiene interventi urgenti e in parte finanziari su demanio marittimo, promozione turistica e impiantistica sportiva. La disciplina opera esclusivamente nel territorio della Regione Abruzzo e, per diverse previsioni, è connessa a termini già scaduti o a esercizi finanziari determinati.

Demanio marittimo: funzioni ai Comuni e regime transitorio

La Regione conferisce ai Comuni costieri ulteriori funzioni amministrative in materia di demanio marittimo a finalità turistico-ricreative, comprese quelle relative al rilascio del parere sulla facile rimovibilità delle opere demaniali marittime. Tali funzioni sono strumentali rispetto a quelle già attribuite ai Comuni dalla normativa regionale previgente.

Nella fase transitoria, fino all’approvazione dei Piani Demaniali Comunali o all’adeguamento del Piano Spiaggia Comunale, si applicano regole di salvaguardia per il rilascio di nuove concessioni:

  • i Comuni che avevano già un Piano Spiaggia Comunale applicano le prescrizioni di tale piano, se non contrastanti con il Piano Demaniale Marittimo Regionale;
  • i Comuni che hanno adottato il Piano Demaniale Comunale possono rilasciare concessioni stagionali o temporanee per attività ricreative e manifestazioni, comprese ombreggio e messa a disposizione di sedie e lettini;
  • le concessioni non possono superare un fronte mare di 50 metri e sono senza diritto di insistenza;
  • è ammessa, previa autorizzazione e nel rispetto dei parametri del Piano Demaniale Marittimo, l’installazione temporanea di manufatti di modesta entità per rimessaggio attrezzature e servizi funzionali, con obbligo di rimozione alla scadenza;
  • i Comuni disciplinano con regolamento i termini di presentazione delle domande e istruiscono le istanze secondo il Codice della navigazione;
  • le stesse regole valgono anche per i Comuni che abbiano approvato il Piano Demaniale Comunale ma non abbiano ancora assegnato le nuove aree previste.

Potere sostitutivo regionale sui piani demaniali comunali

Se un Comune non approva il Piano Demaniale Marittimo Comunale nei termini previsti dalla normativa richiamata, la Regione esercita il potere sostitutivo.

La Direzione Turismo e Attività Sportive nomina i commissari ad acta, scelti tra il personale idoneo interno alla Provincia territorialmente competente su indicazione della Provincia stessa. Il commissario può avvalersi di gruppi di progettazione interni alla Provincia e il relativo compenso resta a carico del Comune inadempiente.

Il potere sostitutivo del commissario rimane sospeso dopo la nomina se il Comune avvia il procedimento e fino alla sua conclusione nei termini fissati dalla Direzione regionale Turismo e Attività Sportive.

Turismo: interventi finanziari e abrogazioni

La legge interviene sulla disciplina regionale di sostegno alle imprese turistiche, con una norma oggi non più vigente nei suoi effetti sostanziali perché riferita a fattispecie e termini ormai esauriti e con richiamo a disposizioni successivamente abrogate.

Per l’anno 2006 la dotazione del Fondo previsto dalla legge regionale sul sostegno alle imprese turistiche è determinata in via presuntiva in 10 milioni di euro. Il fondo è finanziato con:

  • i rientri previsti dalla normativa regionale sul turismo;
  • le economie derivanti dalla legge statale sulle aree adriatiche interessate da fenomeni di eutrofizzazione.

Nel bilancio 2006 sono stanziati 6 milioni di euro sul capitolo di entrata e l’analoga somma in spesa per il trasferimento alla FIRA; la spesa è utilizzabile solo previa verifica della corrispondente entrata. La quota residua di 4 milioni di euro è coperta mediante economie vincolate accertate sul capitolo relativo agli interventi per le aree adriatiche colpite da eutrofizzazione, con successiva reiscrizione tramite provvedimento dirigenziale su richiesta della Direzione competente.

È inoltre consentito utilizzare eventuali fondi per la promozione turistica anche per le finalità e i programmi della legge regionale sulla valorizzazione dell’aeroporto d’Abruzzo.

La Giunta regionale deve fissare, con proprio atto e su proposta della Direzione Turismo e Attività Sportive, i criteri di utilizzo delle risorse del bilancio 2006 destinate al funzionamento del Comitato di Coordinamento dei Grandi eventi sportivi e alla promozione della XVI edizione dei Giochi del Mediterraneo.

È espressamente abrogato l’articolo 143 della legge finanziaria regionale 2005.

Sport: agevolazioni finanziarie per impiantistica sportiva

La legge riscrive la disciplina regionale delle agevolazioni finanziarie per l’impiantistica sportiva, prevedendo contributi in conto capitale e contributi in conto interesse.

I contributi in conto capitale sono concessi come cofinanziamento delle iniziative di impiantistica sportiva fino al 50% della spesa riconosciuta ammissibile, comunque entro i limiti massimi della tabella dei beneficiari. I contributi in conto interesse sono concessi tramite convenzioni con l’Istituto per il Credito Sportivo o con altri istituti di credito a condizioni non meno favorevoli.

La Giunta regionale può inoltre stipulare una convenzione con il CONI per coordinare le iniziative sul territorio regionale e accelerare le attività dei beneficiari.

Per finanziare le attività del titolo è prevista una quota pari al 90% della disponibilità di bilancio; se le domande non consentono di utilizzare pienamente tali percentuali, le somme residue possono essere destinate ad altre iniziative di impiantistica sportiva nei limiti della disponibilità finanziaria.

Soggetti beneficiari e limiti dei contributi

I beneficiari delle provvidenze sono:

  • Comuni singoli, associati o consorziati;
  • società e associazioni sportive con personalità giuridica, affiliate alle Federazioni sportive CONI;
  • enti di promozione sportiva con personalità giuridica riconosciuti dal CONI e le relative società e associazioni affiliate;
  • Federazioni sportive del CONI.

Il contributo massimo in conto capitale è differenziato per categoria e, per i Comuni, per fasce di popolazione residente:

  • fino a 3.000 abitanti: 40.000 euro;
  • da 3.001 a 10.000 abitanti: 60.000 euro;
  • da 10.001 a 100.000 abitanti: 100.000 euro;
  • oltre 100.000 abitanti: 150.000 euro;
  • società e associazioni sportive affiliate e Federazioni sportive CONI: 30.000 euro;
  • enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e loro società/associazioni affiliate: 30.000 euro.

Termini speciali per il 2006 e modalità di erogazione

Per il solo anno 2006, le domande per gli interventi sportivi sono considerate tempestive se presentate, con la documentazione richiesta, entro 20 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione della legge sul BURA.

Per i contributi in conto capitale, l’erogazione avviene in due momenti:

  • 50% alla presentazione del certificato di inizio lavori;
  • il restante 50% alla presentazione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo, del provvedimento di approvazione del certificato, del rendiconto delle spese e della relazione finale sui rapporti tra Regione e beneficiario.

La normativa precisa anche che, ai fini della priorità tra dichiarazioni/progetti, hanno rilievo le soluzioni che assicurano i benefici previsti per i contributi in conto interesse o, per i contributi in conto capitale, quelle che garantiscono un maggiore cofinanziamento.

Il termine per la durata degli obblighi connessi ai contributi decorre dalla data di agibilità dell’impianto sportivo, successiva alla conclusione dei lavori finanziati.

Proroga di termini per contributi a Comuni e piccoli Comuni

È prorogato al 30 giugno 2007 il termine per l’inizio dei lavori relativi agli interventi finanziati dalle leggi regionali sui contributi ai Comuni per opere e infrastrutture di rilevanza regionale e ai piccoli Comuni per opere e infrastrutture, ivi compresi i rifinanziamenti disposti dalle successive leggi finanziarie regionali richiamate.

Altre modifiche settoriali in materia di sport e soccorso alpino

La legge sostituisce una previsione della disciplina finanziaria regionale del 2004, attribuendo il contributo non più all’Associazione Abruzzo Sport Srl ma all’Azienda di Soggiorno e Turismo di Pescara, tramite il Commissario liquidatore.

In materia di soccorso alpino viene integrata la disciplina regionale per includere, tra le finalità, la valorizzazione del patrimonio alpinistico abruzzese attraverso le attività istituzionali del Club Alpino Italiano.

Entrata in vigore e stato attuale di alcune disposizioni

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Alcune disposizioni risultano oggi prive di attualità pratica o espressamente abrogate, in particolare quelle riferite all’anno 2006, ai termini transitori già scaduti o a norme successivamente soppresse, come l’articolo 143 della legge finanziaria 2005 e la disciplina sui contributi sportivi sostituita o abrogata da leggi regionali successive.

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