Sentenza del 22/09/2021 n. 25790 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia impugnava la decisione della CTR che aveva escluso dalla rendita catastale la torre di sostegno dell'aerogeneratore, ritenendola componente impiantistica funzionale al processo produttivo e quindi esclusa ai sensi della L. n. 208/2015, art. 1, comma 21. L'Amministrazione sosteneva invece che la torre, pur infissa al suolo, costituisce costruzione che accresce l'utilità dell'impianto e deve concorrere alla determinazione della rendita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha confermato il principio per cui, ai fini della determinazione della rendita catastale delle unità speciali (gruppi D ed E), rileva la strumentalità dell'elemento rispetto al processo produttivo: se la torre è componente impiantistica funzionale e essenziale alla produzione di energia (come accertato in fatto dalla CTR), essa è esclusa dalla stima diretta ai sensi della L. n. 208/2015, art. 1, comma 21. La Corte ha altresì precisato che la qualità di elemento "impiantistico" è indipendente dal fatto che il manufatto sia stabilmente infisso al suolo. Spese compensate.
Norme richiamate
Legge di stabilità 2016, L. n. 208/2015, art. 1, comma 21
A decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
La Corte interpreta la norma come escludente dalla rendita le componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo anche se stabilmente infisse al suolo; il criterio decisivo è la strumentalità al processo produttivo e non la mera consistenza o fissazione della costruzione.
D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1-quinquies
Norma di interpretazione autentica, richiamata in dottrina e giurisprudenza precedente, che qualificava elementi mobili incorporati come parte del complesso ai fini catastali; la Corte la cita per ricostruire il precedente quadro normativo superato dalla L. n. 208/2015.
Legge di stabilità 2015, L. n. 190/2014, art. 1, comma 244
Riferimento normativo che richiamava le istruzioni dell'Agenzia del Territorio (circolare n.6/2012) per la determinazione della rendita degli immobili speciali; citata nel quadro normativo storico prima della modifica del 2016.
Circolare Agenzia del Territorio n. 6/2012
Forniva criteri tecnico-estimativi per la determinazione della rendita delle unità immobiliari speciali; richiamata come elemento del precedente orientamento pratico.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 27/E del 13 giugno 2016
La circolare sostenne l'inclusione tra le "costruzioni" delle torri eoliche sulla base di caratteri tipologico-costruttivi; la Corte ha ritenuto comunque che la valutazione finale debba seguire la norma legislativa del 2015 centrata sulla strumentalità al processo produttivo.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (motivo di cassazione)
Norma processuale richiamata per il motivo di cassazione relativo alla violazione di legge nella interpretazione del comma 21; la Corte ha ritenuto il motivo infondato.
Massime di principio
- Ai fini catastali la valutazione di inclusione/esclusione di una componente non dipende primariamente dalla sua fissazione al suolo ma dalla sua funzionalità rispetto al processo produttivo: se è impianto/macchinario funzionale, va esclusa dalla rendita.
- La L. n. 208/2015, art. 1, comma 21, opera per esclusione: definisce cosa concorre alla stima (suolo, costruzioni, elementi che ne accrescono utilità) e sottrae espressamente macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali al processo produttivo.
- La qualificazione della torre di un aerogeneratore richiede un accertamento di fatto: se nella fattispecie svolge funzione essenziale e attiva nella produzione di energia (non mero supporto passivo) è da considerarsi impiantistica esclusa.
- Se la componente è mero sostegno che aumenta la qualità o utilità immobiliare al di fuori del processo produttivo, allora è inclusa nella stima.
- Le circolari amministrative possono orientare l'interpretazione ma è la norma e la giurisprudenza che decidono il criterio prevalente: prevale il test della strumentalità al processo produttivo.
- Spetta al giudice di merito l'accertamento tecnico-fattuale sull'effettiva funzione dell'elemento; in sede di legittimità la Corte verifica la corretta applicazione del principio di diritto più che le risultanze tecniche.
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