Regolamento (UE) 2023/1529
Regolamento (UE) 2023/1529 del Consiglio del 20 luglio 2023 concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell'Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce un nuovo pacchetto di misure restrittive contro soggetti collegati al programma iraniano di velivoli senza equipaggio (UAV), in considerazione del sostegno militare dell’Iran alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina. Esso vieta l’esportazione verso l’Iran di specifici beni e tecnologie utilizzabili per la fabbricazione di UAV, nonché i servizi e i trasferimenti immateriali connessi, e prevede il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone ed entità elencate. Sono inoltre disciplinate deroghe umanitarie, procedure di autorizzazione, obblighi informativi, divieto di elusione e regime di applicazione territoriale.
Misure restrittive dell’Unione nei confronti di persone e soggetti connessi al programma iraniano di UAV e al sostegno militare dell’Iran alla guerra di aggressione russa contro l’Ucraina.
Ambito di applicazione
Si applica ai beni e alle tecnologie elencati nell’allegato II, ai servizi collegati, ai diritti di proprietà intellettuale e ai segreti commerciali connessi a tali beni/tecnologie, nonché ai fondi e alle risorse economiche delle persone, entità e organismi elencati nell’allegato III, o ad essi associati. Riguarda operazioni verso l’Iran o per un uso in Iran, il transito attraverso il territorio iraniano di determinati beni a duplice uso esportati dall’Unione, e si estende territorialmente al territorio dell’Unione, agli aeromobili e natanti sotto giurisdizione di uno Stato membro, ai cittadini UE ovunque si trovino, alle persone giuridiche costituite/registrate secondo il diritto di uno Stato membro e alle attività economiche svolte, in tutto o in parte, nell’Unione. Sono previste deroghe e autorizzazioni per usi non militari, finalità mediche, farmaceutiche e umanitarie, oltre a eccezioni specifiche per pagamento di spese, decisioni giudiziarie e missioni diplomatiche/organizzazioni internazionali.
Misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell’Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina
Il regolamento attua a livello dell’Unione la decisione (PESC) 2023/1532 del 20 luglio 2023, adottata in risposta all’impiego da parte della Russia di UAV prodotti in Iran nel contesto della guerra contro l’Ucraina. La logica dell’intervento è duplice: da un lato interrompere la fornitura all’Iran di componenti e tecnologie utili alla fabbricazione di UAV; dall’altro colpire, con misure di congelamento e divieto di ingresso, persone ed entità responsabili del programma iraniano di UAV o ad esso collegate.
Contesto e finalità
Nei considerando si richiama la disciplina già vigente sulle misure restrittive connesse alla situazione in Ucraina e si evidenzia che il programma iraniano di UAV, gestito dal ministero della Difesa e dal Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche, contribuisce alla violazione della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. Il regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 215 TFUE per garantire applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.
Definizioni rilevanti
L’articolo 1 contiene definizioni operative fondamentali per l’applicazione del testo, tra cui:
- "servizi di intermediazione", intesi come negoziazione, organizzazione, vendita o acquisto di beni/servizi destinati al trasferimento tra paesi terzi;
- "fondi" e "risorse economiche";
- "congelamento di fondi" e "congelamento di risorse economiche";
- "assistenza tecnica" e "finanziamenti o assistenza finanziaria";
- "autorità competenti" degli Stati membri. Queste definizioni incidono direttamente sull’estensione materiale dei divieti e sulle attività di compliance richieste agli operatori economici.
Divieti sulle esportazioni verso l’Iran
L’articolo 2 vieta la vendita, fornitura, trasferimento ed esportazione, diretti o indiretti, verso persone, entità od organismi in Iran o per uso in Iran, di beni e tecnologie elencati nell’allegato II che possano contribuire alla capacità iraniana di fabbricare UAV. Il divieto riguarda anche il transito in Iran dei beni e delle tecnologie a duplice uso esportati dall’Unione.
Sono inoltre vietati:
- l’assistenza tecnica, i servizi di intermediazione e altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie in questione;
- i finanziamenti e l’assistenza finanziaria connessi alle operazioni vietate;
- la cessione, licenza o altro trasferimento di diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, nonché il riconoscimento di diritti di accesso o riutilizzo di informazioni protette o costituenti segreti commerciali.
L’elenco dei prodotti nell’allegato II comprende, in particolare, UAV, motori aeronautici, sistemi di navigazione, radar, componenti elettronici e altri prodotti tecnologici specificamente rilevanti per la produzione e la guida di droni.
Deroghe, autorizzazioni e fase transitoria
L’articolo 2 prevede una deroga autorizzatoria per beni e tecnologie destinati a uso non militare e a utenti finali non militari, quando necessari per:
- usi medici o farmaceutici;
- scopi umanitari;
- emergenze sanitarie;
- prevenzione o mitigazione urgente di eventi con gravi conseguenze per salute, sicurezza o ambiente;
- risposta a catastrofi naturali.
Le autorità competenti possono inoltre annullare, sospendere, modificare o revocare autorizzazioni già concesse. Le autorizzazioni richieste ai sensi del regolamento (UE) 2021/821 sono rilasciate separatamente, seguendo la disciplina del controllo dei prodotti a duplice uso, e valgono in tutto il territorio dell’Unione.
È prevista una clausola transitoria: i divieti dell’articolo 2 non si applicano fino al 27 ottobre 2023 agli obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 26 luglio 2023, o dai contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.
Congelamento dei fondi e delle risorse economiche
L’articolo 3 dispone il congelamento di tutti i fondi e di tutte le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, entità od organismi responsabili di aver fornito sostegno o di aver partecipato al programma iraniano di UAV, nonché dai soggetti ad essi associati, tutti elencati nell’allegato III. È inoltre vietato mettere tali fondi o risorse economiche a disposizione, direttamente o indirettamente, o destinarli a loro vantaggio.
L’allegato III deve indicare i motivi dell’inserimento in elenco e, per quanto disponibili, i dati identificativi necessari. Il Consiglio è l’organo competente per modificare l’elenco.
Deroghe al congelamento: esigenze di base, spese legali, gestione e decisioni pregresse
L’articolo 3 bis consente autorizzazioni per sbloccare o mettere a disposizione fondi congelati in casi specifici, tra cui:
- esigenze di base della persona fisica elencata e dei familiari a carico, incluse spese per alimenti, affitto o mutuo, medicinali, cure mediche, imposte, assicurazioni e utenze;
- onorari congrui e spese legali;
- spese per la normale gestione o custodia dei fondi congelati;
- spese straordinarie, previa notifica all’autorità degli altri Stati membri e alla Commissione almeno due settimane prima;
- pagamenti verso o da conti di missioni diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali immuni, per scopi ufficiali.
L’articolo 3 ter consente il rilascio di fondi o risorse economiche congelati quando siano necessari a dare esecuzione a decisioni arbitrali, giudiziarie o amministrative anteriori all’inserimento in elenco, purché le somme servano solo a soddisfare crediti riconosciuti e non avvantaggino soggetti elencati, e il riconoscimento non contrasti con l’ordine pubblico dello Stato membro.
L’articolo 3 quater consente autorizzazioni per pagamenti dovuti in forza di contratti o obbligazioni sorti prima dell’inserimento in elenco, a condizione che il pagamento sia dovuto da un soggetto elencato e non violi il divieto di messa a disposizione di cui all’articolo 3, paragrafo 2.
Regole operative su conti congelati e aiuti umanitari
L’articolo 3 quinquies consente agli enti finanziari o creditizi di accreditare su conti congelati fondi trasferiti da terzi, purché anch’essi congelati, e prevede l’informativa immediata all’autorità competente. Sono inoltre ammessi accrediti di interessi, altri profitti e pagamenti dovuti per contratti, accordi o obbligazioni sorti prima del congelamento, o per decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali, purché restino soggetti alle misure restrittive.
L’articolo 3 sexies introduce una disciplina specifica per l’umanitario in Iran:
- è esclusa l’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, ai fondi o risorse economiche messi a disposizione da organizzazioni e agenzie UE sottoposte a valutazione per pilastro con accordo quadro di partenariato finanziario, se necessari esclusivamente per scopi umanitari in Iran;
- negli altri casi, le autorità competenti possono concedere autorizzazioni specifiche o generali per finalità esclusivamente umanitarie;
- se non interviene una decisione sfavorevole, una richiesta di informazioni o una proroga entro cinque giorni lavorativi, l’autorizzazione si considera concessa;
- lo Stato membro interessato deve informare gli altri Stati membri e la Commissione entro due settimane.
Divieto di ingresso e transito
L’articolo 4 prevede il divieto di ingresso o transito nel territorio degli Stati membri per le persone fisiche responsabili di aver fornito sostegno o di aver partecipato al programma iraniano di UAV, nonché per le persone fisiche ad esse associate, tutte elencate nell’allegato III. Il regolamento precisa che tale divieto non obbliga gli Stati membri a impedire l’ingresso ai propri cittadini nel proprio territorio.
Obblighi informativi, cooperazione e scambio di dati
Gli articoli 5, 6, 12, 14 e 15 costruiscono un sistema di cooperazione amministrativa e informativa tra operatori, autorità nazionali, Commissione e Consiglio. In sintesi:
- i soggetti interessati devono fornire senza indugio informazioni utili all’applicazione del regolamento e collaborare con l’autorità competente;
- gli Stati membri e la Commissione si scambiano informazioni su fondi congelati, autorizzazioni, violazioni e problemi applicativi;
- le persone e gli enti elencati nell’allegato III devono comunicare entro sei settimane dall’inserimento i fondi o le risorse economiche situati nella giurisdizione dello Stato membro e collaborare alle verifiche;
- i dati forniti o ricevuti possono essere usati solo per le finalità per cui sono stati comunicati;
- il trattamento dei dati personali è subordinato al rispetto dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.
Procedura di inserimento in elenco e riesame
L’articolo 7 disciplina la procedura di aggiornamento dell’allegato III: quando il Consiglio decide di applicare le misure a un soggetto, modifica conseguentemente l’elenco e comunica la decisione, con i motivi, al soggetto interessato, direttamente o mediante avviso. È garantita la possibilità di presentare osservazioni; in caso di osservazioni o nuove prove sostanziali il Consiglio riesamina la decisione. L’elenco è riesaminato periodicamente e almeno ogni 12 mesi.
Sanzioni, responsabilità ed elusione
L’articolo 9 impone agli Stati membri di stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni del regolamento e di adottare le misure necessarie per assicurarne l’attuazione. L’articolo 10 prevede una clausola di esenzione da responsabilità per chi agisce in buona fede congelando fondi o rifiutando di renderli disponibili, salvo negligenza, e per chi non sapeva né aveva ragione di sospettare la violazione.
L’articolo 11 stabilisce che non è soddisfatta alcuna richiesta, anche risarcitoria o connessa a garanzie, relativa a contratti o transazioni la cui esecuzione sia stata incisa dalle misure restrittive, se la richiesta proviene da soggetti elencati, da qualsiasi altra persona o entità iraniana, o da soggetti che agiscano per loro tramite o per loro conto. L’onere di dimostrare che la richiesta non è vietata grava su chi la propone.
L’articolo 12 vieta ogni partecipazione consapevole o deliberata ad attività dirette a eludere i divieti del regolamento; la mancata trasmissione delle informazioni richieste ai soggetti elencati è espressamente equiparata a elusione.
Ambito territoriale ed entrata in vigore
L’articolo 16 estende l’applicazione del regolamento al territorio dell’Unione, agli aeromobili e natanti sotto giurisdizione di uno Stato membro, ai cittadini degli Stati membri ovunque si trovino, alle persone giuridiche costituite o registrate secondo il diritto di uno Stato membro ovunque operino, e alle attività economiche svolte, anche solo parzialmente, nell’Unione. L’articolo 17 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Divieto di esportazione verso l’Iran di beni e tecnologie per UAV
È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a persone, entità od organismi in Iran o per un uso in Iran, beni e tecnologie elencati nell’allegato II che possano contribuire alla capacità dell’Iran di fabbricare UAV. È vietato anche il transito nel territorio iraniano dei beni e delle tecnologie a duplice uso di cui al comma 1 esportati dall’Unione.
Divieti connessi: assistenza tecnica, finanziamento e proprietà intellettuale
Sono vietati l’assistenza tecnica, i servizi di intermediazione e altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui all’articolo 2, nonché la fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria per tali operazioni. È inoltre vietata la vendita, concessione di licenza o altro trasferimento di diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali e il riconoscimento di diritti di accesso o riutilizzo di materiale o informazioni protetti o costituenti segreti commerciali, se riferiti ai beni e alle tecnologie soggetti a divieto.
Deroghe e autorizzazioni per usi non militari e umanitari
Le autorità competenti possono autorizzare, in deroga ai divieti, operazioni per uso non militare e utenti finali non militari, previa verifica della necessità per usi medici o farmaceutici oppure per scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di eventi gravi per salute, sicurezza o ambiente, o risposta a catastrofi naturali. Le autorizzazioni ai sensi del regolamento (UE) 2021/821 sono rilasciate separatamente e valgono in tutto il territorio dell’Unione.
Clausola transitoria per contratti anteriori
I divieti dell’articolo 2 non si applicano fino al 27 ottobre 2023 agli obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 26 luglio 2023, o dai contratti accessori necessari alla loro esecuzione.
Congelamento dei fondi e delle risorse economiche
Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, entità od organismi responsabili di aver fornito sostegno o di aver partecipato al programma iraniano di UAV, elencati nell’allegato III, nonché dai soggetti ad essi associati elencati nello stesso allegato. È vietato mettere fondi o risorse economiche a disposizione, direttamente o indirettamente, di tali soggetti o a loro vantaggio.
Deroghe al congelamento: esigenze di base, spese legali, gestione e spese straordinarie
L’articolo 3 bis consente autorizzazioni per lo svincolo o la messa a disposizione di fondi congelati per esigenze di base, onorari e spese legali, spese di gestione/custodia, spese straordinarie previa notifica almeno due settimane prima, e pagamenti verso/da conti di missioni diplomatiche o consolari o organizzazioni internazionali con immunità per scopi ufficiali.
Ulteriori deroghe: decisioni giudiziarie e obbligazioni pregresse
L’articolo 3 ter consente lo svincolo di fondi o risorse economiche congelati per eseguire decisioni arbitrali, giudiziarie o amministrative anteriori all’inserimento in elenco, a condizione che le somme servano esclusivamente a soddisfare crediti riconosciuti e che non vi sia favore per soggetti elencati né contrasto con l’ordine pubblico. L’articolo 3 quater consente autorizzazioni per pagamenti dovuti in forza di contratti o obbligazioni sorti prima dell’inserimento in elenco, se non violano l’articolo 3, paragrafo 2.
Regole su accrediti, interessi e aiuti umanitari
L’articolo 3 quinquies disciplina l’accredito su conti congelati di fondi trasferiti da terzi, purché anch’essi congelati, e consente il versamento di interessi, altri profitti e pagamenti dovuti per contratti preesistenti o decisioni giudiziarie, restando soggetti al congelamento. L’articolo 3 sexies prevede un’esenzione per fondi o risorse economiche messi a disposizione da organizzazioni e agenzie UE sottoposte a valutazione per pilastro e con accordo quadro di partenariato finanziario, se destinati esclusivamente a scopi umanitari in Iran; negli altri casi è possibile un’autorizzazione specifica o generale. Se non interviene diniego, richiesta di informazioni o proroga entro 5 giorni lavorativi, l’autorizzazione si intende concessa.
Divieto di ingresso e transito
Alle persone fisiche responsabili di aver fornito sostegno o di aver partecipato al programma iraniano di UAV, e alle persone fisiche ad esse associate elencate nell’allegato III, è impedito l’ingresso o il transito nel territorio degli Stati membri. Il divieto non obbliga gli Stati membri a vietare l’ingresso ai propri cittadini nel proprio territorio.
Obblighi di cooperazione e scambio di informazioni
Persone, entità e organismi devono fornire immediatamente alle autorità competenti le informazioni utili all’applicazione del regolamento, incluse quelle sui conti e sugli importi congelati, e collaborare alla verifica. Le autorità nazionali e la Commissione si scambiano informazioni sulle misure adottate, sui fondi congelati, sulle autorizzazioni e sulle violazioni; le informazioni sono utilizzabili solo per le finalità per cui sono state fornite o ricevute.
Procedura di designazione e aggiornamento dell’allegato III
Quando il Consiglio decide di applicare le misure di cui all’articolo 3 a una persona, entità o organismo, modifica l’allegato III e comunica la decisione, con i motivi dell’inserimento, direttamente o tramite avviso, consentendo la presentazione di osservazioni. In presenza di osservazioni o nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione; l’elenco è riesaminato periodicamente e almeno ogni 12 mesi.
Sanzioni nazionali e responsabilità
Gli Stati membri devono stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni del regolamento e adottare le misure necessarie per assicurarne l’attuazione. È prevista una clausola di esenzione da responsabilità per chi congela fondi o rifiuta di metterli a disposizione in buona fede e per chi non sapeva né aveva ragione di sospettare la violazione, salvo negligenza.
Divieto di elusione e obblighi dei soggetti elencati
È vietato partecipare consapevolmente o deliberatamente ad attività volte a eludere i divieti del regolamento. I soggetti elencati nell’allegato III devono trasmettere entro 6 settimane dall’inserimento le informazioni sui fondi o sulle risorse economiche nella giurisdizione dello Stato membro e collaborare alla verifica; la mancata cooperazione è equiparata a elusione.
Trattamento dei dati personali e autorità competenti
Consiglio, Commissione e Alto rappresentante trattano i dati personali per i propri compiti, inclusa la preparazione e pubblicazione dell’allegato III e l’inclusione nell’elenco consolidato delle sanzioni. Gli Stati membri designano le autorità competenti e le indicano sui siti web dell’allegato I; le informazioni per le notifiche alla Commissione sono quelle ivi indicate. Il trattamento dei dati deve essere conforme ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.
Ambito territoriale e applicazione
Il regolamento si applica nel territorio dell’Unione e nel relativo spazio aereo, a bordo di aeromobili e natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro, ai cittadini degli Stati membri ovunque si trovino, alle persone giuridiche ed entità costituite o registrate secondo il diritto di uno Stato membro ovunque si trovino, e alle attività economiche svolte, in tutto o in parte, nell’Unione.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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