Direttiva 2011/91
Direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 , relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (codificazione) Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva stabilisce regole orizzontali per l'identificazione delle partite di derrate alimentari mediante diciture o marche di lotto. L'obbligo mira a garantire una migliore informazione sull'identità dei prodotti e a facilitare la gestione di controversie o rischi per la salute dei consumatori. La disciplina prevede alcune esclusioni, regole di apposizione dell'indicazione, un possibile utilizzo del termine minimo di conservazione o della data di scadenza e il coordinamento con altre norme unionali specifiche.
Disciplina l'indicazione di lotto che consente di identificare la partita di appartenenza di una derrata alimentare, mediante codificazione della direttiva 89/396/CEE.
Ambito di applicazione
Si applica alle derrate alimentari commercializzate nell'Unione europea, imponendo che siano accompagnate da un'indicazione di lotto ai fini dell'identificazione della partita. Restano esclusi, in tutto o in parte, i prodotti agricoli all'uscita dall'azienda agricola in specifiche fasi iniziali della filiera, le derrate non preconfezionate o confezionate su richiesta del consumatore o destinate alla vendita immediata nei punti vendita al consumatore finale, gli imballaggi o recipienti con lato più grande inferiore a 10 cm2 e le porzioni individuali di gelato alimentare, per le quali l'indicazione va riportata sulle confezioni multiple. La direttiva si applica fatte salve le indicazioni previste da disposizioni specifiche dell'Unione.
Indicazione di lotto per l'identificazione della partita delle derrate alimentari
La direttiva 2011/91/UE costituisce una codificazione della direttiva 89/396/CEE e mira a razionalizzare la disciplina unitaria sull'identificazione delle partite di derrate alimentari nel mercato interno. La logica della norma è quella di garantire una migliore informazione sull'identità dei prodotti e di agevolare la gestione di contestazioni, rintracciabilità e rischi per la salute dei consumatori.
Finalità e contesto
La direttiva si colloca nel quadro della libera circolazione delle merci e degli scambi di derrate alimentari nell'Unione. I considerando evidenziano che il sistema di identificazione delle partite deve essere comune, generale e orizzontale, ma anche sufficientemente flessibile da tenere conto delle diverse fasi della commercializzazione e di specifiche tipologie di prodotti. Viene inoltre richiamato il fatto che, a livello internazionale, il riferimento alla partita di fabbricazione o di condizionamento è un obbligo generalizzato.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda l'indicazione che consente di identificare la partita cui appartiene una derrata alimentare. La partita è definita come un insieme di unità di vendita prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche.
L'obbligo di accompagnare il prodotto con un'indicazione di lotto si applica, in linea generale, a tutte le derrate alimentari commercializzate nell'Unione. Restano tuttavia esclusi:
- i prodotti agricoli che, all'uscita dall'azienda agricola, sono venduti o consegnati a centri di deposito, preparazione o confezionamento, avviati verso organizzazioni di produttori o raccolti per essere immediatamente integrati in un sistema operativo di preparazione o trasformazione;
- le derrate non preconfezionate, quelle confezionate su richiesta dell'acquirente e quelle preconfezionate ai fini della vendita immediata presso i luoghi di vendita al consumatore finale;
- le confezioni o i recipienti il cui lato più grande abbia una superficie inferiore a 10 cm2;
- le porzioni individuali di gelato alimentare, per le quali l'indicazione deve comparire sulle confezioni multiple.
La direttiva si applica inoltre senza pregiudizio per le indicazioni previste da disposizioni specifiche dell'Unione.
Soggetti tenuti all'apposizione dell'indicazione
La partita è determinata, caso per caso, dal produttore, dal fabbricante o dal confezionatore del prodotto, oppure dal primo venditore stabilito nell'Unione. L'indicazione è apposta sotto la responsabilità di uno di questi operatori economici.
Il testo prevede che l'indicazione sia preceduta dalla lettera "L", salvo il caso in cui essa si distingua chiaramente dalle altre indicazioni in etichetta. Questa regola risponde all'esigenza di rendere l'identificazione facile da distinguere e immediatamente riconoscibile.
Modalità di indicazione su imballaggi e documenti
Per i prodotti preconfezionati, l'indicazione di lotto e, se del caso, la lettera "L" devono figurare sull'imballaggio preconfezionato oppure su un'etichetta ad esso accompagnata.
Per i prodotti non preconfezionati, l'indicazione e, se del caso, la lettera "L" devono figurare sull'imballaggio o sul recipiente e, in mancanza, sui relativi documenti commerciali.
In ogni caso, le indicazioni devono essere:
- facilmente visibili;
- chiaramente leggibili;
- indelebili.
Deroga collegata al termine minimo di conservazione o alla data limite di consumo
L'articolo 5 introduce una semplificazione: quando in etichetta figurano il termine minimo di conservazione o la data limite per il consumo, l'indicazione di lotto può non accompagnare la derrata alimentare, purché la data sia espressa chiaramente e riporti nell'ordine almeno il giorno e il mese.
Coordinamento con il diritto UE settoriale
La direttiva dichiara espressamente di non pregiudicare le indicazioni previste da disposizioni specifiche dell'Unione. La Commissione è incaricata di pubblicare e aggiornare l'elenco di tali disposizioni, così da evitare sovrapposizioni o conflitti applicativi.
Abrogazione della direttiva precedente e continuità normativa
La direttiva 89/396/CEE è abrogata, insieme alle sue modificazioni, ma restano salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento delle direttive menzionate nell'allegato I, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata devono intendersi fatti alla presente direttiva, secondo la tavola di concordanza dell'allegato II.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, che devono quindi provvedere al recepimento nell'ordinamento nazionale secondo le modalità previste dal diritto UE per le direttive.
Disposizioni principali
Oggetto e definizione di partita
L'articolo 1 definisce l'oggetto della direttiva: l'indicazione che consente di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare. Per "partita" si intende un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche.
Obbligo di commercializzazione con indicazione di lotto ed esclusioni
L'articolo 2 prevede che una derrata alimentare possa essere commercializzata solo se accompagnata dall'indicazione di lotto di cui all'articolo 1. Sono escluse alcune categorie: prodotti agricoli all'uscita dall'azienda agricola in specifiche destinazioni/fasi, derrate non preconfezionate o confezionate su richiesta del cliente o per vendita immediata nei punti vendita al consumatore finale, confezioni o recipienti con lato più grande inferiore a 10 cm2, e porzioni individuali di gelato alimentare, per le quali l'indicazione va sulle confezioni multiple.
Individuazione della partita e responsabilità dell'operatore
L'articolo 3 stabilisce che la partita è determinata, caso per caso, dal produttore, fabbricante o confezionatore del prodotto alimentare, oppure dal primo venditore stabilito nell'Unione. L'indicazione è determinata e apposta sotto la responsabilità di uno di tali operatori ed è preceduta dalla lettera "L", salvo il caso in cui si distingua chiaramente dalle altre indicazioni in etichetta.
Modalità di apposizione dell'indicazione
L'articolo 4 distingue tra prodotti preconfezionati e non preconfezionati. Nei preconfezionati, l'indicazione di lotto e, se del caso, la lettera "L" devono figurare sull'imballaggio o su un'etichetta ad esso acclusa. Nei non preconfezionati, devono figurare sull'imballaggio o recipiente, oppure, in mancanza, sui documenti commerciali. In ogni caso devono essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili.
Sostituzione con termine minimo di conservazione o data limite
L'articolo 5 consente che l'indicazione di lotto non accompagni la derrata alimentare quando in etichetta figura il termine minimo di conservazione o la data limite per il consumo, purché la data indichi chiaramente e nell'ordine almeno il giorno e il mese.
Coordinamento con altre norme UE
L'articolo 6 precisa che la direttiva si applica fatto salvo quanto previsto da disposizioni specifiche dell'Unione. La Commissione deve pubblicare e aggiornare l'elenco di tali disposizioni.
Abrogazione e successione normativa
L'articolo 7 abroga la direttiva 89/396/CEE, come modificata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento delle direttive elencate nell'allegato I, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell'allegato II.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 8 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 9 indica che gli Stati membri ne sono destinatari.
Come è indicizzato
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