Direttiva 2011/100
Direttiva 2011/100/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011 , che modifica la direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2011/100/UE della Commissione interviene in modo mirato sulla direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro, includendo nell’elenco A dell’allegato II i test di screening ematico, diagnosi e conferma della variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob (vMCJ). L’obiettivo è elevare il livello di tutela della salute e assicurare che tali test siano sottoposti alla verifica di conformità degli organismi notificati rispetto ai requisiti essenziali dell’allegato I. La direttiva fissa un termine di recepimento al 30 giugno 2012 e prevede l’applicazione nazionale dal 1º luglio 2012.
Modifica la direttiva 98/79/CE sui dispositivi medico-diagnostici in vitro aggiungendo all’allegato II, elenco A, i test per lo screening ematico, la diagnosi e la conferma della variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob (vMCJ).
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea in quanto destinatari dell’obbligo di recepimento e, indirettamente, ai dispositivi medico-diagnostici in vitro disciplinati dalla direttiva 98/79/CE, con particolare riguardo ai test per la vMCJ. L’intervento riguarda l’allegato II della direttiva 98/79/CE, elenco A, senza introdurre esclusioni specifiche nel testo fornito.
Direttiva 2011/100/UE della Commissione: modifica della direttiva 98/79/CE sui dispositivi medico-diagnostici in vitro
La direttiva interviene in modo puntuale sulla disciplina dei dispositivi medico-diagnostici in vitro, modificando l’allegato II della direttiva 98/79/CE per includere i test relativi alla variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob (vMCJ). La scelta è motivata dall’esigenza di garantire il più elevato livello di tutela della salute e di sottoporre tali test al controllo degli organismi notificati, quanto alla conformità ai requisiti essenziali dell’allegato I della direttiva quadro.
Contesto e base giuridica
La modifica è adottata dalla Commissione sulla base dell’articolo 14 della direttiva 98/79/CE. Nei considerando si precisa che il Regno Unito aveva chiesto l’intervento della Commissione per aggiungere i test vMCJ all’elenco A dell’allegato II. La misura è dichiarata coerente con il parere del comitato istituito dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 90/385/CEE e richiamato dall’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 98/79/CE.
Contenuto sostanziale della modifica
L’articolo 1 rinvia all’allegato della direttiva 2011/100/UE, che aggiunge alla fine dell’elenco A dell’allegato II della direttiva 98/79/CE il seguente elemento:
- test di screening ematico, diagnosi e conferma della variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob (vMCJ).
L’effetto pratico è l’inclusione di tali test tra quelli soggetti al regime più rigoroso previsto dalla direttiva 98/79/CE per la categoria dell’allegato II, elenco A.
Finalità regolatoria e impatto sui controlli di conformità
La ratio della modifica è duplice: da un lato, innalzare il livello di protezione della salute pubblica; dall’altro, assicurare che i test vMCJ siano sottoposti alla verifica di conformità da parte degli organismi notificati, in relazione ai requisiti essenziali di sicurezza e prestazione stabiliti dall’allegato I della direttiva 98/79/CE. Per operatori economici e professionisti del settore, ciò implica un inquadramento più rigoroso dei test interessati rispetto al regime ordinario dei dispositivi medico-diagnostici in vitro.
Recepimento, applicazione e obblighi formali degli Stati membri
L’articolo 2 impone agli Stati membri di:
- adottare e pubblicare entro il 30 giugno 2012 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
- applicare tali disposizioni dal 1º luglio 2012;
- comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure adottate;
- trasmettere anche il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno nella materia disciplinata.
La direttiva prevede inoltre un obbligo formale di collegamento tra il diritto nazionale e l’atto UE: le misure di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva 2011/100/UE oppure esserne corredate in sede di pubblicazione ufficiale. Le modalità tecniche del riferimento sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono esclusivamente gli Stati membri, ai quali spetta l’adozione delle misure di trasposizione nei termini fissati.
Disposizioni principali
Inserimento dei test vMCJ nell’allegato II della direttiva 98/79/CE
L’articolo 1 dispone che l’allegato II della direttiva 98/79/CE sia modificato conformemente all’allegato della direttiva 2011/100/UE. L’allegato aggiunge un nuovo trattino alla fine dell’elenco A, comprendente i "test di screening ematico, diagnosi e conferma della variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob (vMCJ)".
Finalità di tutela della salute e controllo di conformità
Dai considerando emerge che la modifica è adottata su richiesta del Regno Unito ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 98/79/CE. La Commissione ritiene opportuno includere tali test nell’elenco A per garantire il più elevato livello di tutela della salute e assicurare che gli organismi notificati verifichino la conformità ai requisiti essenziali dell’allegato I della direttiva 98/79/CE.
Recepimento e applicazione da parte degli Stati membri
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 30 giugno 2012. Le disposizioni nazionali devono essere applicate a decorrere dal 1º luglio 2012. Gli Stati membri devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni adottate e il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno nella materia disciplinata.
Rinvio alla direttiva nel diritto nazionale
Sempre l’articolo 2 prevede che, al momento dell’adozione delle misure di recepimento, esse contengano un riferimento alla direttiva 2011/100/UE oppure siano corredate da un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
Ai sensi dell’articolo 3, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.
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