Cassazione Civile, Ordinanza n. 12119/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da un conflitto tra vicini di fondo: alcuni proprietari hanno chiesto la condanna del confinante alla demolizione o all'arretramento di un'area di parcheggio e di una terrazza realizzate in asserita violazione delle distanze dal confine previste dalle NTA del Comune di Ponte di Legno. Il Tribunale aveva respinto la domanda, ma la Corte d'appello ha ritenuto che le opere, in quanto non completamente interrate e dotate dei caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, integrassero una costruzione soggetta alle distanze; ha quindi ordinato l'arretramento del muro di contenimento e del lastrico sovrastante a distanza non inferiore a cinque metri dal confine. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 873 e ss. c.c. e delle NTA comunali, sostenendo che la disciplina locale riguardasse solo gli edifici e non le costruzioni, con conseguente applicazione del principio di prevenzione; (2) omesso esame di fatti decisivi, deducendo che la normativa regolamentare sopravvenuta non richiederebbe più il consenso del vicino per i manufatti in allineamento sul confine; (3) violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe ordinato l'arretramento del muro e del lastrico mentre la domanda attorea avrebbe riguardato solo la demolizione di un parcheggio e di una terrazza.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha affermato che la nozione di costruzione ai fini dell'art. 873 c.c. è unitaria e non può essere limitata dalla normativa secondaria ai soli edifici; pertanto, anche il muro di contenimento e il terrapieno modificativo del piano di campagna rientrano nel concetto di costruzione soggetta alle distanze. Ha inoltre escluso che la disciplina sopravvenuta consentisse una diversa soluzione, poiché non risultava una situazione di edifici in linea e la normativa locale prevedeva comunque distanze dal confine derogabili solo con accordo delle parti. Infine, ha escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c., ritenendo che la domanda di demolizione del parcheggio e della terrazza comprendesse l'intero manufatto e quindi anche il muro di contenimento e il lastrico sovrastante. Il ricorrente è stato condannato alle spese ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 873 c.c.
La nozione di costruzione è unitaria e il rinvio ai regolamenti locali è limitato alla possibilità di fissare distanze maggiori; il regolamento non può introdurre una nozione diversa, ristretta ai soli edifici.
artt. 873 e ss. c.c.
Il sistema delle distanze tra costruzioni opera anche rispetto alle opere che, secondo la disciplina nazionale, devono essere considerate costruzioni, non solo edifici in senso stretto.
art. 112 c.p.c.
Non vi è ultrapetizione quando il giudice interpreta la domanda come diretta a eliminare l'intero manufatto che costituisce la fonte della violazione delle distanze.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistendone i presupposti, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Ha inserito nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 il comma 1-quater relativo al contributo unificato aggiuntivo.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Parametra l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Ai fini delle distanze legali ex art. 873 c.c., la nozione di costruzione è unitaria e comprende tutte le opere stabilmente incorporate al suolo, anche quando non siano edifici in senso stretto.
- Le norme urbanistiche locali possono soltanto ampliare le distanze rispetto al codice civile, ma non possono restringere il concetto di costruzione né escludere categorie di opere che il codice ricomprende.
- Quando il regolamento edilizio prevede una distanza minima dal confine e la derogabilità solo mediante accordo dei proprietari, non opera il principio di prevenzione se la disciplina locale non lascia spazio alla costruzione sul confine.
- L'interpretazione della domanda giudiziale deve essere coerente con il bene della vita effettivamente perseguito: se l'azione mira a rimuovere il manufatto che genera la violazione delle distanze, il giudice può considerare incluso l'intero complesso di opere accessorie e strutturali, senza incorrere in ultrapetizione.
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