Sentenza del 23/10/2015 n. 269 - Comm. Trib. Prov. Mantova
IVA - OPERAZIONI FITTIZIE - Mancata fornitura dei beni oggetto delle fatture - Pagamento anticipato - Inesistenza oggettiva - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta fondata. La mancata fornitura dei beni o delle prestazioni, nonostante il pagamento anticipato, unita ai rapporti personali e societari tra le parti, ha dimostrato l'inesistenza oggettiva delle operazioni. Di conseguenza, la società italiana non ha potuto legittimamente detrarre l'IVA indicata nelle fatture.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la registrazione e la detrazione di fatture emesse da una società estera, qualificabile come "missing trader", a fronte di pagamenti anticipati di importo considerevole. I beni o servizi indicati nelle fatture non sono stati consegnati o eseguiti entro un termine ragionevole. Inoltre, è stata valorizzata la commistione tra le società, poiché la società estera era stata costituita dalla stessa persona fisica che ricopriva il ruolo di legale rappresentante della società italiana. Tali elementi hanno fatto ritenere che le fatture documentassero operazioni oggettivamente inesistenti.
Massime di principio
- La detrazione dell'IVA presuppone che l'operazione economica sia realmente avvenuta: una fattura formalmente corretta non è sufficiente se manca la concreta cessione dei beni o la prestazione dei servizi.
- Il pagamento anticipato non dimostra, da solo, l'effettiva esecuzione dell'operazione; se i beni o servizi non vengono forniti entro un termine ragionevole, tale circostanza può costituire un forte indizio di inesistenza oggettiva.
- Nei rapporti con società estere o soggetti qualificabili come "missing trader" occorre conservare documentazione idonea a dimostrare la reale esecuzione dell'operazione, inclusi contratti, ordini, documenti di trasporto, comunicazioni e prove della consegna o della prestazione.
- La comunanza di amministratori, soci o persone fisiche tra le società coinvolte può essere valutata come elemento indiziario di collegamento e di simulazione dell'operazione, soprattutto se accompagnata da mancata consegna dei beni o da anomalie nei pagamenti.
- In presenza di più indizi concordanti, l'Amministrazione finanziaria può disconoscere la detrazione dell'IVA per operazioni oggettivamente inesistenti anche se le fatture e i pagamenti risultano formalmente regolari.
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