L.R. Sardegna 20/2015
Trasformazione in agenzia del Consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese "Sardegna ricerche", istituito con la legge regionale 23 agosto 1985, n. 21 (Istituzione di un fondo per l'assistenza alle piccole e medie imprese, in attuazione dell'articolo 12 della legge 24 giugno 1974, n. 268)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge trasforma, dalla sua entrata in vigore, il consorzio pubblico “Sardegna ricerche” in agenzia regionale omonima, ne disciplina finalità, compiti, organi, personale, risorse finanziarie e coordinamento nel sistema regionale della ricerca e innovazione. I commi sull’applicazione dei vincoli di spesa ai progetti di ricerca sono poi stati abrogati dal 29 dicembre 2015.
Trasformazione del consorzio Sardegna ricerche in agenzia regionale
Trasformazione del consorzio in agenzia regionale Sardegna ricerche
La legge della Regione Sardegna riorganizza il soggetto pubblico già operante nell’assistenza alle PMI, trasformando il consorzio “Sardegna ricerche” in agenzia regionale dalla data di entrata in vigore della legge. L’intervento mira a rafforzarne il ruolo nelle politiche regionali di ricerca scientifica, innovazione tecnologica e supporto alle imprese.
Finalità istituzionali e natura giuridica
L’agenzia è qualificata come ente di diritto pubblico con autonomia finanziaria, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale. Le sue finalità principali sono:
- promuovere ricerca e sviluppo tecnologico;
- assistere le piccole e medie imprese;
- erogare servizi per l’introduzione di nuove tecnologie, la modernizzazione gestionale e il sostegno alle attività aziendali.
All’agenzia si applicano la contabilità prevista per l’Amministrazione regionale e gli enti regionali e la normativa regionale sui controlli.
Compiti operativi
L’agenzia subentra in tutte le funzioni già attribuite al consorzio e, per il perseguimento delle finalità istituzionali, svolge attività di promozione, supporto e gestione nel campo della ricerca e dell’innovazione. In particolare:
- valorizza, sviluppa, sperimenta e trasferisce i risultati della ricerca;
- promuove la competitività tecnologica delle imprese sarde;
- sostiene la ricerca industriale;
- offre servizi a imprese e centri di ricerca per lo sviluppo economico-commerciale, tecnologico e organizzativo;
- facilita la nascita di nuove imprese innovative, anche con benefici destinati a persone fisiche;
- gestisce e favorisce lo sviluppo del parco scientifico e tecnologico della Sardegna, articolato in poli territoriali;
- realizza iniziative di animazione economica, diffusione dell’innovazione e divulgazione scientifica;
- supporta la Regione nel coordinamento degli enti privati di ricerca di emanazione regionale;
- presta supporto tecnico-amministrativo alla Regione e ad altre pubbliche amministrazioni;
- promuove capitale umano innovativo e qualificato e concede incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e altri benefici nei limiti delle risorse disponibili;
- compie ogni atto utile al perseguimento delle finalità di legge.
Organizzazione, statuto e organi
La struttura organizzativa dell’agenzia è disciplinata dalla legge, dai principi della legge regionale n. 31 del 1998 sul personale e l’organizzazione regionale, e dallo statuto approvato dalla Giunta regionale. Lo statuto è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta e su proposta dell’Assessore competente in materia di programmazione.
Fino all’approvazione del nuovo statuto restano in vigore lo statuto e i regolamenti interni del consorzio preesistente.
Gli organi dell’agenzia sono:
- il direttore generale;
- il revisore dei conti.
Direttore generale
Il direttore generale è il rappresentante legale dell’agenzia e, nei limiti dello statuto, ha competenza in materia amministrativa, finanziaria e di bilancio. Dirige e coordina l’attività dell’ente, definisce gli obiettivi in coerenza con gli indirizzi regionali, conferisce gli incarichi ai dirigenti e propone la pianta organica.
L’incarico è conferito dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta, su proposta dell’Assessore competente. Può essere affidato:
- a personale dirigente del sistema Regione;
- oppure, con procedura a evidenza pubblica, a soggetti con comprovata esperienza e competenza, che abbiano svolto per almeno cinque anni incarichi dirigenziali di responsabilità amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private.
Il rapporto è regolato da contratto di diritto privato, con durata non superiore a quella della legislatura e comunque cessazione entro 90 giorni dalla fine della stessa. Il trattamento economico è equiparato a quello dei direttori generali dell’Amministrazione regionale.
Controllo sulla gestione
Il controllo sulla gestione e sulla contabilità è affidato a un revisore dei conti, con i compiti previsti dalla normativa regionale sugli enti regionali. Il revisore è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta, ed è scelto tra i revisori legali iscritti nel registro previsto dal d.lgs. n. 39 del 2010. Dura in carica tre anni.
Sistema regionale della ricerca e innovazione e parco tecnologico
La Regione promuove un sistema regionale della ricerca e innovazione e, a suo supporto, il parco scientifico e tecnologico. Ne fanno parte:
- l’agenzia Sardegna ricerche;
- le società partecipate CRS4 e Porto Conte Ricerche;
- la Fondazione IMC-Centro Marino Internazionale onlus.
Tali soggetti concorrono in modo integrato all’attuazione delle politiche regionali in materia di ricerca e innovazione e operano come organismi di ricerca e diffusione della conoscenza ai fini della disciplina UE sugli aiuti di Stato per ricerca, sviluppo e innovazione.
I commi che prevedevano specifici vincoli di spesa per l’attuazione di progetti di ricerca e innovazione e per le attività non ricadenti in tale ambito sono stati abrogati dal 29 dicembre 2015. È quindi presente solo il dato storico, non più operativo, di tali limiti.
Personale
Il personale di ruolo del consorzio è assegnato all’agenzia e inserito nei relativi ruoli organici, mantenendo:
- anzianità di servizio maturata senza soluzione di continuità;
- trattamento contrattuale vigente alla data di entrata in vigore della legge.
Al personale a tempo indeterminato già in organico si applicano i principi della legge regionale n. 31 del 1998 e le disposizioni sul sistema Regione richiamate dalla stessa normativa.
Risorse finanziarie e contributi
L’agenzia dispone di più fonti di entrata:
- contributo regionale di funzionamento;
- contributi UE, statali, regionali e di altri enti pubblici o privati per progetti istituzionali;
- contributo annuale regionale per le attività di ricerca, servizi alle imprese e trasferimento tecnologico dei soggetti inseriti nel sistema del parco scientifico e tecnologico;
- proventi da cessione di beni e prestazione di servizi;
- rendite e frutti del patrimonio;
- ogni altra entrata prevista dallo statuto.
Il contributo annuale regionale destinato al sistema del parco è distribuito sulla base di un programma annuale di attività approvato dall’Assessore della programmazione, nel rispetto dell’articolazione multipolare del parco sul territorio regionale e secondo indicatori di efficienza, dimensione e capacità di raggiungere gli obiettivi istituzionali. Una quota del contributo è destinata al CRS4, anche per l’ammodernamento delle infrastrutture di ricerca.
Modifiche normative, abrogazioni e regime transitorio
La legge aggiorna la tabella A della legge regionale n. 14 del 1995, inserendo l’agenzia Sardegna ricerche tra gli enti regionali assoggettati alla disciplina di riferimento.
Sono abrogate diverse previsioni previgenti, tra cui la legge regionale n. 21 del 1985 che istituiva il consorzio, oltre ad altre disposizioni finanziarie e settoriali richiamate nel testo.
In via transitoria, gli organi previsti dalla legge regionale n. 21 del 1985 restano in carica fino all’approvazione dello statuto dell’agenzia.
Regime finanziario ed entrata in vigore
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale, poiché utilizza risorse già destinate agli interventi previsti dalle leggi abrogate e iscritte nel bilancio regionale per gli anni 2015, 2016 e 2017 e per gli esercizi successivi.
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAS.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 5 ago 2015L.R. Sardegna 21/2015
- Legge · 7 ago 2015L.R. Sardegna 22/2015
- Legge · 24 lug 2015L.R. Sardegna 19/2015
- Legge · 3 lug 2015L.R. Sardegna 17/2015
- Legge · 3 lug 2015L.R. Sardegna 18/2015
- Legge · 14 set 2015L.R. Sardegna 25/2015
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →