L.R. Sardegna 17/2015
Sanzioni amministrative sui servizi di trasporto pubblico regionale e locale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, in Sardegna, gli illeciti amministrativi legati ai titoli di viaggio nei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, con sanzioni pecuniarie per mancanza, mancata convalida, uso di titolo contraffatto o irregolarità dell’abbonamento. Regola accertamento, pagamento agevolato, destinazione dei proventi e formazione del personale incaricato, con efficacia dalla pubblicazione nel BURAS.
Sanzioni amministrative per irregolarità dei titoli di viaggio nel trasporto pubblico regionale e locale sardo
Sanzioni amministrative sui titoli di viaggio nel trasporto pubblico sardo
La legge disciplina, nella Regione autonoma della Sardegna, il regime sanzionatorio per gli utenti dei servizi pubblici di trasporto regionale e locale che commettono illeciti amministrativi relativi ai titoli di viaggio. La disciplina si applica ai soli illeciti previsti dalla stessa legge e opera sul territorio regionale.
Ambito di applicazione e obblighi dell’utenza
Sono destinatari della disciplina gli utenti dei servizi pubblici di trasporto regionale e locale individuati dalla normativa regionale di settore. Prima di accedere al mezzo pubblico, l’utente deve munirsi di un titolo di viaggio valido e idoneo, biglietto o abbonamento, convalidarlo quando richiesto e conservarlo fino a destinazione, esibendolo al personale autorizzato al controllo.
In caso di bigliettazione elettronica:
- la validazione è richiesta sempre all’inizio di ciascun viaggio;
- la validazione è richiesta anche a ogni trasbordo;
- valgono le prescrizioni operative stabilite dal gestore del servizio.
Procedimento di accertamento e soggetti competenti
Per l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni si applica, per quanto compatibile, la disciplina generale della legge n. 689 del 1981. L’azienda esercente il trasporto pubblico è competente a irrogare le sanzioni e provvede, tramite personale appositamente incaricato, all’accertamento, alla contestazione e alla notificazione delle violazioni.
Il personale incaricato deve ricevere specifica formazione e attestare i requisiti richiesti dalla legge, tra cui il godimento dei diritti politici, l’assenza di condanne a pena detentiva per delitto non colposo e l’assenza di misure di prevenzione. La Giunta regionale disciplina le modalità formative e l’acquisizione dell’idoneità.
Tale personale acquisisce la qualifica di agente di polizia amministrativa valida nel territorio regionale ed è abilitato, previo esame finale di competenza regionale, a svolgere i controlli previsti dalla legge n. 689 del 1981, inclusi quelli per l’identificazione del trasgressore e le altre attività istruttorie.
Il medesimo personale può accertare e contestare anche le violazioni in materia di trasporto pubblico previste dal d.P.R. n. 753 del 1980, quando siano sanzionate amministrativamente. L’ordinanza-ingiunzione ex articolo 18 della legge n. 689 del 1981 è adottata dal rappresentante legale dell’azienda di trasporto o da un suo delegato.
Per la prevenzione degli illeciti, i gestori possono inoltre affidare attività di sicurezza a guardie particolari giurate.
Illeciti e sanzioni
La legge individua diverse fattispecie sanzionate.
- Mancanza di valido titolo di viaggio o mancata validazione all’inizio della tratta: sanzione pecuniaria da 40 a 150 volte la tariffa regionale minima prevista per un biglietto ordinario.
- Bigliettazione elettronica: mancata convalida nelle tratte successive o ai trasbordi: sanzione fissa pari a quattro volte il costo del biglietto.
- Uso di titolo contraffatto o alterato: sanzione da 150 a 400 volte la tariffa regionale minima, ferma restando l’applicazione delle disposizioni penali vigenti.
- Irregolarità dell’abbonamento per assenza temporanea del titolo o del documento di legittimazione: sanzione fissa di 6 euro, purché il trasgressore provi entro cinque giorni il proprio diritto al trasporto; in difetto, si applica la sanzione prevista per la mancanza di titolo.
Per le violazioni con titolo mancante o contraffatto, resta inoltre dovuta la tariffa evasa:
- nei servizi urbani, pari alla tariffa della tratta in cui avviene l’accertamento;
- nei servizi extraurbani, pari alla tariffa del percorso dal capolinea di partenza al luogo dell’accertamento, o fino alla destinazione dichiarata dall’utente se è legittimato a proseguire il viaggio.
Se il trasgressore prosegue oltre la destinazione dichiarata, l’agente deve contestare autonomamente il percorso eccedente.
In caso di concorso di illeciti si applica la sanzione per l’illecito più grave aumentata fino al triplo; in caso di reiterazione, si applica la sanzione nella misura massima. Per le sanzioni variabili tra minimo e massimo, la quantificazione concreta avviene secondo i criteri generali della legge n. 689 del 1981.
Per le infrazioni dell’articolo 29 del d.P.R. n. 753 del 1980 che abbiano causato danni ad attrezzature o beni aziendali strumentali al trasporto pubblico, è prevista anche una sanzione accessoria da 100 a 400 euro, oltre al risarcimento del danno in sede civile.
Pagamento in misura minima e in misura ridotta
Se il trasgressore dichiara di voler pagare subito al momento dell’accertamento, può versare la sanzione nella misura minima nelle mani dell’agente accertatore; tale facoltà permane per i cinque giorni successivi secondo le modalità fissate dall’azienda di trasporto, con esclusione delle spese di notificazione.
Se non è avvenuto il pagamento in misura minima, è comunque ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, il pagamento in misura ridotta, pari a un terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, oltre alle spese di notifica.
Destinazione dei proventi
I proventi delle sanzioni sono trattenuti dalle aziende di trasporto che hanno rilevato l’illecito e iscritti in bilancio come proventi da traffico, con obbligo di rendicontazione separata rispetto ai proventi ordinari.
Le risorse devono essere destinate al potenziamento dei controlli, al miglioramento della sicurezza a bordo e dell’informazione all’utenza, a misure di sostegno per le persone con disabilità, all’adeguamento degli strumenti di comunicazione e assistenza a terra, a iniziative di dissuasione dell’evasione tariffaria, alla promozione della mobilità familiare, alla diffusione dei titoli impersonali e al potenziamento del parco rotabile.
In caso di bigliettazione integrata, il gettito della tariffa evasa è ripartito tra i vettori secondo gli accordi di integrazione tariffaria. La Giunta regionale disciplina modalità, condizioni di utilizzo dei proventi e rendicontazione.
Disposizione finanziaria ed entrata in vigore
Dall’attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel BURAS.
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