L.R. Sardegna 19/2015
Disposizioni in materia di apicoltura
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riconosce l’apicoltura come attività agricola di interesse regionale e ne disciplina tutela, sanità, incentivi, formazione, ricerca e sanzioni in Sardegna. Prevede obblighi di denuncia e comunicazione all’anagrafe apistica, divieti sui trattamenti in fioritura, aiuti economici e un sistema di controlli e sanzioni amministrative. In vigore dal 30 luglio 2015, abroga la l.r. 30/1985.
Disciplina regionale dell’apicoltura in Sardegna
Disciplina regionale dell’apicoltura in Sardegna
La legge regionale sarda detta una disciplina organica per la tutela, valorizzazione e promozione dell’apicoltura nel territorio della Regione autonoma della Sardegna. Il provvedimento qualifica l’attività apistica come settore agricolo di interesse regionale, con rilevanza ambientale, sanitaria ed economica.
Finalità e riconoscimento dell’apicoltura
La Regione riconosce l’apicoltura come attività agricola di interesse regionale, funzionale alla conservazione dell’ambiente naturale, alla sostenibilità delle produzioni agricole, all’impollinazione naturale e alla biodiversità. La legge mira inoltre alla salvaguardia delle specie apistiche, con particolare attenzione all’ape italiana e alle popolazioni autoctone tipiche.
Definizioni e qualificazione dell’attività
La legge qualifica l’ape come animale da allevamento di interesse zootecnico, con conseguente tutela dello stato sanitario, delle produzioni e dei consumatori. L’apicoltura è considerata attività agricola ai sensi dell’art. 2135 c.c., anche se non collegata alla gestione del terreno.
Sono ricompresi tra i prodotti agricoli:
- miele, cera, pappa reale, polline, propoli e veleno d’api;
- api e api regine;
- idromele, abbamele o sapa di miele, aceto di miele;
- prodotti della lavorazione, maturazione e confezionamento del miele.
Sono definiti anche i principali elementi tecnici del settore: arnia, alveare, apiario, postazione e nomadismo. L’uso della denominazione “apicoltura” è riservato alle aziende condotte da apicoltori che svolgono l’attività agricola nei termini indicati dalla legge.
Soggetti del settore e forme associative
È apicoltore chiunque detiene e conduce alveari. È imprenditore apistico chi conduce alveari ai sensi dell’art. 2135 c.c. È apicoltore professionista chi esercita l’attività in qualità di imprenditore agricolo professionale.
La Regione favorisce l’aggregazione dei produttori e promuove l’associazionismo, riconoscendo varie forme associative, tra cui organizzazioni di produttori, cooperative, consorzi apistici, associazioni di produttori apistici e contratti di rete. I criteri di riconoscimento delle forme associate sono demandati a deliberazione della Giunta regionale, che deve tenere conto della rappresentatività nel territorio sardo. Le forme riconosciute sono accreditate presso l’Assessorato competente anche ai fini della normativa statale di settore.
Aiuti e incentivi economici
La Regione incentiva l’impollinazione con api, l’allevamento per la salvaguardia dell’ape italiana e delle api autoctone, nonché il nomadismo, qualificandoli come attività di produzione di beni pubblici ambientali.
Gli enti pubblici devono agevolare la dislocazione degli alveari nei propri fondi mediante concessioni gratuite, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge.
L’Amministrazione regionale può concedere, tramite bando e nel rispetto della disciplina UE sugli aiuti di Stato, aiuti agli imprenditori apistici singoli o associati operanti in Sardegna che utilizzino Apis mellifera ligustica o ecotipi locali per:
- acquisto di macchinari, arnie, mezzi di trasporto e attrezzature;
- realizzazione, ristrutturazione e ammodernamento di strutture;
- acquisto di alveari, pacchi d’api e api regine.
Gli aiuti per investimenti strutturali sono erogati in conto capitale; quelli per l’acquisto di alveari, pacchi d’api e api regine seguono la disciplina de minimis agricola. Criteri e modalità di erogazione sono fissati con deliberazione della Giunta.
Denuncia degli apiari, anagrafe e comunicazioni obbligatorie
Chiunque detenga alveari deve denunciarli all’Anagrafe apistica nazionale, indicando collocazione, numero degli alveari, tipologia di attività, modalità di allevamento, classificazione degli apiari, specie e sottospecie allevata.
Tutti gli apicoltori, anche tramite le forme associate, devono effettuare alla Banca dati dell’Anagrafe apistica nazionale gli aggiornamenti relativi a:
- consistenza annuale e dislocazione degli apiari;
- movimentazioni, comprese compravendite di materiale vivo e spostamenti che attivano o cessano un apiario;
- interruzione temporanea dell’attività;
- cessazione dell’attività apistica;
- ulteriori comunicazioni previste dalla normativa statale.
Denuncia e comunicazioni seguono modalità e tempistiche del manuale operativo statale. Gli spostamenti temporanei per nomadismo vanno comunicati entro 48 ore. La mancata denuncia o comunicazione comporta la perdita degli incentivi di settore fino all’adempimento.
Regole sanitarie e commercio di api vive
La vendita e l’acquisto di api vive sono consentiti solo se accompagnati da certificato sanitario che attesti la provenienza da allevamento situato in zona non infetta, rilasciato dalla ASL competente.
Le api provenienti da fuori Sardegna devono essere corredate da certificato sanitario dell’autorità pubblica competente e introdotte previa denuncia alla ASL territorialmente competente, con indicazione del comune di provenienza e di destinazione.
Chi possiede o detiene alveari deve comunicare al servizio veterinario della ASL, oltre ai casi di malattia denunciabile, anche fenomeni di moria o spopolamento. Gli apiari in stato di abbandono sono sottoposti a ispezione; se ritenuti pericolosi come fonti di propagazione di patologie, può esserne disposta la distruzione.
Le attività di produzione dei prodotti dell’apicoltura sono soggette alla disciplina europea in materia di igiene alimentare. Sono esclusi gli apicoltori che producono per autoconsumo e possiedono non più di 10 alveari, restando ferme le buone pratiche apistiche e i principi base di igiene.
Divieto dei trattamenti in fioritura e tutela degli insetti pronubi
Per salvaguardare l’azione di impollinazione delle api è vietato eseguire trattamenti fitosanitari su colture arboree, erbacee e ornamentali che possano essere dannosi per le api, compreso l’uso di diserbanti lungo strade pubbliche e private, dall’inizio della fioritura fino alla completa caduta dei petali o delle secrezioni extra floreali.
Se nelle colture trattate sono presenti essenze spontanee in fioritura, i trattamenti possono essere eseguiti solo dopo sfalcio delle stesse. Ogni sospetto avvelenamento deve essere segnalato dagli apicoltori alla ASL competente e al Corpo forestale e di vigilanza ambientale, che svolge gli accertamenti necessari.
Formazione, assistenza tecnica, promozione e ricerca
La Regione, tramite le proprie agenzie agricole, svolge attività di formazione e aggiornamento professionale degli apicoltori, anche presso le aziende apistiche e su richiesta delle organizzazioni di produttori e delle associazioni riconosciute, tramite la Commissione apistica regionale. La formazione è rivolta preferibilmente per almeno il 50% ai giovani disoccupati.
La Regione promuove anche attività promozionali, comunicazione e marketing dei prodotti dell’alveare. Nell’ambito della formazione prevista dalla normativa sui pesticidi, assicura la divulgazione delle tecniche di tutela degli insetti pronubi e, nei bollettini sui trattamenti antiparassitari e anticrittogamici, suggerisce accorgimenti per la loro salvaguardia.
Sul piano della ricerca, la Regione, tramite le proprie agenzie e l’Istituto zooprofilattico sperimentale, promuove studi e attività scientifiche sul settore apistico. L’Università di Sassari, Dipartimento di agraria, è individuata come riferimento scientifico regionale, anche per un eventuale laboratorio apistico regionale. È previsto un finanziamento annuale nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
Commissione apistica regionale
È istituita la Commissione apistica regionale, organo consultivo e propositivo per la programmazione degli interventi e degli aiuti al settore. Ne fanno parte rappresentanti dell’assessorato competente, delle organizzazioni professionali agricole, delle cooperative, delle organizzazioni e associazioni di produttori, delle agenzie AGRIS e LAORE, dell’Università di Sassari, degli assessorati regionali competenti in ambiente e sanità e dell’Istituto zooprofilattico.
I componenti sono nominati dall’Assessore regionale competente, durano in carica tre anni e partecipano a titolo gratuito. Dopo tre assenze consecutive ingiustificate decadono. La commissione esprime pareri sul prezziario regionale dell’apicoltura, sulle iniziative e sugli studi di settore e propone temi di ricerca per affrontare criticità sanitarie, tecnologiche e produttive.
Riforestazione e piante nettarifere
Per favorire l’integrazione energetico-ambientale e valorizzare il paesaggio, l’Assessorato regionale competente individua la percentuale minima di piante con potenziale nettarifero da inserire nei piani regionali di riforestazione e l’elenco delle specie da utilizzare.
Sanzioni amministrative
Sono previste sanzioni per le principali violazioni della disciplina:
- da 150 a 500 euro per la mancata denuncia o comunicazione all’anagrafe apistica;
- da 200 a 500 euro per le violazioni sulle api vive e sui relativi certificati sanitari;
- da 50 a 300 euro per il titolare di alveare abbandonato ritenuto pericoloso;
- da 500 a 2.000 euro per ettaro, fino a un massimo di 100 ettari, per i trattamenti vietati in fioritura;
- da 50 a 300 euro per apiario per la violazione delle distanze minime previste dal codice civile.
L’irrogazione delle sanzioni spetta alla ASL competente per territorio, che introita anche i relativi proventi.
Abrogazione, copertura finanziaria ed entrata in vigore
La legge regionale 17 dicembre 1985, n. 30, è abrogata. Per il 2015 la legge non comporta oneri sul bilancio regionale; per gli anni successivi gli oneri sono sostenuti nei limiti degli stanziamenti annualmente disponibili.
La legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel BURAS, quindi il 30 luglio 2015.
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