L.R. Sardegna 25/2015
Proroga dell'applicazione dell'articolo 16 della legge regionale n. 21 del 2000 (Aiuti alle associazioni degli allevatori)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Sardegna n. 25/2015 proroga l’applicazione dell’art. 16 della l.r. n. 21/2000 sugli aiuti alle associazioni degli allevatori fino al 31 gennaio 2022, affidandone gestione ed erogazione all’Agenzia LAORE Sardegna. Gli aiuti devono rispettare la disciplina UE sugli aiuti di Stato; la Giunta regionale ne definisce direttive, criteri e modalità. Nessun nuovo onere per il bilancio regionale.
Proroga degli aiuti alle associazioni degli allevatori in Sardegna
Proroga degli aiuti alle associazioni degli allevatori
La legge regionale della Sardegna interviene per prolungare l’applicazione della disciplina sugli aiuti alle associazioni degli allevatori prevista dall’articolo 16 della legge regionale n. 21 del 2000. L’atto riguarda esclusivamente il territorio della Sardegna e ha natura temporanea, collegata a una scadenza finale espressamente indicata.
Ambito di applicazione e durata
La disposizione proroga l’efficacia dell’articolo 16 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21, relativo agli aiuti alle associazioni degli allevatori, stabilendo che esso continui ad applicarsi fino al 31 gennaio 2022.
- La proroga opera sul regime degli aiuti già previsto dalla legge regionale n. 21 del 2000.
- La disciplina è quindi applicabile solo entro il termine finale indicato.
Gestione ed erogazione degli aiuti
La gestione amministrativa e l’erogazione degli aiuti sono affidate all’Agenzia LAORE Sardegna.
- L’Agenzia provvede sulla base delle risorse previste nel proprio bilancio.
- Il testo non prevede nuovi soggetti attuatori oltre a LAORE Sardegna.
Vincoli derivanti dal diritto dell’Unione europea
Gli aiuti sono concessi nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
- Devono essere osservati gli articoli 107 e 108 TFUE.
- La norma regionale richiama espressamente la compatibilità con il diritto UE come condizione di concessione.
Direttive attuative e criteri di concessione
La definizione operativa del regime è rimessa alla Giunta regionale.
- La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di agricoltura, approva le direttive di attuazione.
- Le direttive devono stabilire anche i criteri e le modalità di erogazione degli aiuti.
Regime finanziario
L’attuazione della legge è dichiarata neutrale per la finanza regionale.
- Non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
- Le risorse utilizzate sono quelle già destinate agli interventi di cui all’articolo 16 della legge regionale n. 21 del 2000, iscritte nel bilancio regionale per gli anni 2015-2017 e nelle corrispondenti voci dei bilanci successivi.
Nota sulla modifica successiva
La scadenza originaria è stata modificata da una legge regionale successiva, che ha sostituito il termine precedente con il 31 gennaio 2022. La disciplina va quindi letta alla luce di tale proroga finale.
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