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Direttiva 2002/49

Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale - Dichiarazione della Commissione in sede di comitato di conciliazione sulla direttiva relativa alla valutazione ed alla gestione del rumore ambientale

Normativa europea32002L0049

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva istituisce un approccio comune dell'Unione per valutare e gestire il rumore ambientale, con l'obiettivo di evitare, prevenire o ridurre i suoi effetti nocivi, incluso il fastidio. Impone agli Stati membri la mappatura acustica strategica, la predisposizione di piani d'azione e la diffusione di informazioni al pubblico, utilizzando descrittori armonizzati come Lden e Lnight. La disciplina è principalmente di coordinamento e standardizzazione metodologica, lasciando agli Stati membri margini nella fissazione dei valori limite, nella scelta di taluni metodi applicativi e nelle misure concrete di contenimento.

Direttiva quadro sulla valutazione, mappatura e gestione del rumore ambientale, finalizzata a prevenire e ridurre gli effetti nocivi del rumore sulla popolazione e a sostenere future misure UE sulle principali sorgenti sonore.

Ambito di applicazione

Si applica al rumore ambientale cui è esposto l'essere umano, in particolare nelle zone edificate, nei parchi pubblici, nelle altre zone silenziose degli agglomerati, nelle zone silenziose in aperta campagna e nei pressi di scuole, ospedali e altri edifici o aree particolarmente sensibili al rumore. Riguarda soprattutto agglomerati sopra i 100000 abitanti, assi stradali principali, assi ferroviari principali e aeroporti principali, ai fini di mappatura strategica, piani d'azione e informazione al pubblico. Restano esclusi il rumore generato dalla persona esposta stessa, le attività domestiche o del vicinato, il rumore sul posto di lavoro, a bordo dei mezzi di trasporto e quello dovuto ad attività militari nelle zone militari.

Direttiva 2002/49/CE sul rumore ambientale

La direttiva istituisce un quadro comune dell'Unione per la valutazione e la gestione del rumore ambientale, con finalità di tutela della salute umana e dell'ambiente. Il testo si fonda sull'esigenza di disporre di dati confrontabili e di descrittori armonizzati, così da orientare sia le politiche nazionali sia future misure dell'Unione sulle principali sorgenti di rumore.

Obiettivi e logica dell'intervento

L'articolo 1 enuncia un approccio comune volto a evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi del rumore ambientale, incluso il fastidio. La direttiva si sviluppa attraverso tre strumenti complementari:

  • determinazione dell'esposizione al rumore tramite mappatura acustica strategica;
  • informazione del pubblico sugli effetti del rumore;
  • adozione di piani d'azione per ridurre il rumore laddove necessario e preservare la qualità acustica quando già buona.

La direttiva ha anche una funzione preparatoria rispetto a misure UE ulteriori sulle principali sorgenti di rumore. A questo fine, la Commissione deve presentare entro il 18 luglio 2006 proposte legislative adeguate, tenendo conto dei risultati della relazione prevista all'articolo 10, paragrafo 1.

Ambito di applicazione

L'articolo 2 circoscrive il campo di applicazione al rumore ambientale cui è esposto l'essere umano, in particolare:

  • nelle zone edificate;
  • nei parchi pubblici e nelle altre zone silenziose degli agglomerati;
  • nelle zone silenziose in aperta campagna;
  • nei pressi di scuole, ospedali e altri edifici o aree particolarmente sensibili.

Sono espressamente esclusi:

  • il rumore generato dalla persona esposta stessa;
  • le attività domestiche e il vicinato;
  • il rumore sul posto di lavoro;
  • il rumore a bordo dei mezzi di trasporto;
  • il rumore dovuto ad attività militari nelle zone militari.

Definizioni rilevanti

L'articolo 3 contiene le definizioni chiave per l'applicazione uniforme della direttiva. Tra le principali:

  • "rumore ambientale": suoni indesiderati o nocivi in ambiente esterno prodotti da attività umane, inclusi traffico veicolare, ferroviario e aereo e attività industriali;
  • "effetti nocivi": effetti negativi per la salute umana;
  • "fastidio": il grado in cui il rumore è sgradevole a una comunità di persone;
  • "descrittore acustico": grandezza fisica che descrive il rumore ambientale in rapporto a un effetto nocivo;
  • "determinazione": metodo di calcolo, previsione, stima o misurazione di un descrittore acustico o dei relativi effetti;
  • "Lden" e "Lnight": descrittori principali rispettivamente per il fastidio globale e per i disturbi del sonno;
  • "agglomerato": area delimitata dallo Stato membro con popolazione superiore a 100000 abitanti e densità tale da essere considerata urbanizzata;
  • "zona silenziosa": area delimitata dall'autorità competente, in agglomerato o in aperta campagna, con limitata esposizione al rumore;
  • "asse stradale principale", "asse ferroviario principale" e "aeroporto principale": infrastrutture individuate dallo Stato membro sulla base di soglie di traffico annuale;
  • "mappa acustica strategica": rappresentazione globale dell'esposizione al rumore in una zona;
  • "valore limite": soglia stabilita dallo Stato membro il cui superamento induce l'esame o l'applicazione di misure di attenuazione.

Autorità competenti e governance nazionale

L'articolo 4 impone agli Stati membri di designare autorità ed enti competenti a vari livelli. Tali soggetti devono occuparsi di:

  • elaborazione e, se del caso, adozione di mappe acustiche e piani d'azione per agglomerati, assi stradali e ferroviari principali e aeroporti principali;
  • raccolta delle mappe e dei piani.

Le informazioni sulle autorità competenti devono essere rese disponibili alla Commissione e al pubblico entro il 18 luglio 2005.

Descrittori acustici, metodi e margini nazionali

La direttiva sceglie due descrittori armonizzati, Lden e Lnight, per la mappatura strategica. Fino a quando non saranno resi obbligatori metodi comuni di determinazione, gli Stati membri possono usare descrittori nazionali esistenti, purché convertiti e riferiti a dati non più vecchi di tre anni.

Gli Stati membri possono inoltre:

  • usare descrittori supplementari in casi particolari;
  • impiegare descrittori diversi da Lden e Lnight per la pianificazione acustica e la delimitazione delle zone acustiche.

Entro il 18 luglio 2005 devono trasmettere alla Commissione i valori limite pertinenti espressi in Lden e Lnight, e, se del caso, in Lday e Levening, con spiegazioni sulla loro applicazione.

Mappatura acustica strategica

L'articolo 7 disciplina le scadenze e i contenuti della mappatura acustica strategica. La prima fase riguarda, entro il 30 giugno 2007, gli agglomerati con più di 250000 abitanti, gli assi stradali principali con oltre 6 milioni di veicoli annui, gli assi ferroviari principali con oltre 60000 convogli annui e gli aeroporti principali. Gli Stati membri devono notificare alla Commissione, entro il 30 giugno 2005 e poi ogni cinque anni, gli agglomerati e le infrastrutture ricadenti in tali soglie.

La seconda fase impone, entro il 30 giugno 2012, mappe strategiche per tutti gli agglomerati e per tutti gli assi stradali e ferroviari principali, con notifica alla Commissione entro il 31 dicembre 2008. Le mappe devono rispettare i requisiti minimi dell'allegato IV, essere riesaminate almeno ogni cinque anni e, per le regioni frontaliere, richiedono cooperazione tra Stati confinanti.

Piani d'azione e partecipazione pubblica

L'articolo 8 richiede ai pubblici poteri di predisporre piani d'azione:

  • entro il 18 luglio 2008 per assi stradali e ferroviari principali, aeroporti principali e agglomerati con più di 250000 abitanti;
  • entro il 18 luglio 2013 per agglomerati, assi stradali principali e assi ferroviari principali.

I piani devono gestire i problemi di rumore e i relativi effetti, includere se necessario misure di contenimento e mirare anche a evitare aumenti di rumore nelle zone silenziose. Le misure concrete restano nella discrezionalità delle autorità competenti, ma devono essere orientate alle priorità emerse dalla mappatura strategica o da altri criteri scelti dagli Stati membri.

È previsto inoltre che:

  • i piani siano riesaminati e rielaborati almeno ogni cinque anni o quando sopravvengano sviluppi sostanziali;
  • per le regioni frontaliere vi sia cooperazione tra Stati limitrofi;
  • il pubblico sia consultato sulla preparazione e sul riesame dei piani, con calendari ragionevoli, considerazione degli esiti e pubblicazione delle decisioni;
  • in caso di coincidenza con altre procedure UE di partecipazione, possano essere adottate procedure congiunte per evitare sovrapposizioni.

Informazione del pubblico

L'articolo 9 impone la divulgazione delle mappe acustiche strategiche e dei piani d'azione al pubblico, secondo la normativa UE pertinente in materia di accesso all'informazione ambientale e in modo coerente con gli allegati IV e V. Le informazioni devono essere chiare, comprensibili e accessibili; deve essere fornita una sintesi con i punti principali.

Raccolta dati, banca dati e relazioni

L'articolo 10 prevede un obbligo di reporting articolato. In particolare:

  • entro il 18 gennaio 2004 la Commissione deve presentare una relazione di riesame delle misure UE relative alle singole sorgenti di rumore ambientale;
  • gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione i dati delle mappe strategiche e le sintesi dei piani d'azione entro sei mesi dalle rispettive scadenze previste dagli articoli 7 e 8;
  • la Commissione istituisce una banca dati sulle mappe strategiche;
  • ogni cinque anni la Commissione pubblica una relazione sintetica sui dati delle mappe e dei piani, la prima entro il 18 luglio 2009.

Riesame della direttiva e sviluppi futuri

L'articolo 11 obbliga la Commissione a presentare entro il 18 luglio 2009 una relazione sull'attuazione della direttiva. La relazione deve valutare se siano necessarie ulteriori azioni UE e, se del caso, proporre strategie su:

  • obiettivi a medio e lungo termine per ridurre il numero di persone esposte agli effetti nocivi del rumore;
  • misure supplementari per sorgenti specifiche, tra cui attrezzature da esterno, mezzi e infrastrutture di trasporto e alcune attività industriali;
  • protezione delle zone silenziose in aperta campagna.

La relazione deve considerare la qualità dell'ambiente acustico nella Comunità, i progressi tecnici e scientifici e il rapporto costi-efficacia. La Commissione deve inoltre riesaminare la relazione ogni cinque anni o più spesso se necessario, potendo accompagnarla con proposte di modifica della direttiva.

Adattamento tecnico e comitato

L'articolo 12 attribuisce alla Commissione il potere di aggiornare tecnicamente, tramite procedura di comitato, alcune parti degli allegati, in particolare l'allegato I, punto 3, e gli allegati II e III. L'articolo 13 rinvia alla decisione 1999/468/CE e precisa che il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, di tale decisione è fissato a tre mesi.

Recepimento, entrata in vigore e destinatari

Ai sensi dell'articolo 14, gli Stati membri devono adottare entro il 18 luglio 2004 le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità scelte dagli Stati membri; inoltre, il testo delle disposizioni nazionali adottate deve essere comunicato alla Commissione.

La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed è rivolta agli Stati membri.

Allegati tecnici: descrittori, metodi, mappatura e piani

Gli allegati forniscono la disciplina tecnica essenziale:

  • l'allegato I definisce i descrittori Lden e Lnight, indica le fasce orarie standard e disciplina i punti di misura, incluso il trattamento delle facciate riflettenti; prevede anche descrittori supplementari per casi particolari;
  • l'allegato II stabilisce i metodi provvisori di calcolo e misurazione, richiamando standard ISO e metodi ufficiali nazionali o europei per rumore industriale, aeromobili, traffico veicolare e ferroviario; la Commissione doveva pubblicare linee guida entro il 1° luglio 2003;
  • l'allegato III indica le relazioni dose-effetto da usare per valutare fastidio e disturbi del sonno e prevede possibili sviluppi per gruppi vulnerabili, abitazioni speciali e casi particolari;
  • l'allegato IV contiene i requisiti minimi delle mappe strategiche, inclusi formati di presentazione, separazione per sorgente, utilizzo come base per dati alla Commissione, informazione al pubblico e piani d'azione;
  • l'allegato V elenca i contenuti minimi dei piani d'azione, comprese descrizione dell'area, quadro giuridico, risultati della mappatura, consultazioni, misure, strategia di lungo periodo, dati finanziari e valutazione dei risultati;
  • l'allegato VI specifica i dati da trasmettere alla Commissione per agglomerati e per assi stradali/ferroviari principali e aeroporti, inclusi numeri stimati di persone esposte per classi di Lden e Lnight, informazioni su abitazioni con insonorizzazione speciale o facciata silenziosa, superfici esposte e sintesi dei piani d'azione.

Dichiarazione della Commissione

La dichiarazione allegata chiarisce che la Commissione considera le future proposte legislative sulla riduzione delle emissioni sonore come dipendenti da solidi riscontri oggettivi e dall'approccio basato sulla conoscenza del Sesto programma d'azione ambientale. La Commissione sottolinea che valuterà se e quando presentare nuove proposte legislative, riservandosi il pieno esercizio del proprio diritto d'iniziativa e contestando che termini prefissati per nuove proposte possano limitarlo.

Disposizioni principali

Obiettivi e impostazione comune

L'articolo 1 definisce un approccio comune per evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi del rumore ambientale, articolato in tre azioni: determinazione dell'esposizione mediante mappatura acustica, informazione del pubblico e adozione di piani d'azione. La direttiva mira anche a costituire base per future misure UE sulle principali sorgenti di rumore; la Commissione deve presentare proposte legislative adeguate entro il 18 luglio 2006 tenendo conto della relazione prevista dall'articolo 10, paragrafo 1.

Ambito materiale ed esclusioni

L'articolo 2 delimita il campo di applicazione al rumore ambientale che incide sull'essere umano in aree urbane e sensibili; esclude il rumore auto-generato, domestico, di vicinato, sul posto di lavoro, a bordo dei mezzi di trasporto e quello dovuto ad attività militari nelle zone militari.

Definizioni chiave

L'articolo 3 introduce le definizioni essenziali: rumore ambientale, effetti nocivi, fastidio, descrittore acustico, determinazione, i descrittori Lden, Lday, Levening e Lnight, relazione dose-effetto, agglomerato, zone silenziose, assi stradali e ferroviari principali, aeroporti principali, mappatura acustica, mappa acustica strategica, valore limite, piani d'azione, pianificazione acustica e pubblico.

Autorità competenti e trasmissione delle informazioni

L'articolo 4 impone agli Stati membri di designare le autorità e gli enti competenti per elaborare o adottare mappe acustiche e piani d'azione e per raccoglierli. Le informazioni relative a tali autorità devono essere messe a disposizione della Commissione e del pubblico entro il 18 luglio 2005.

Descrittori acustici armonizzati e valori limite

L'articolo 5 prevede che per la mappatura strategica si utilizzino Lden e Lnight secondo l'allegato I; in via transitoria possono essere usati descrittori nazionali esistenti, se convertiti e non più vecchi di tre anni. Gli Stati membri possono usare descrittori supplementari in casi particolari e altri descrittori per pianificazione acustica e delimitazione delle zone. Entro il 18 luglio 2005 devono comunicare alla Commissione i valori limite vigenti o in preparazione espressi in Lden e Lnight, e se del caso in Lday e Levening, con spiegazione della loro applicazione.

Metodi di determinazione

L'articolo 6 rinvia all'allegato II per i metodi di determinazione di Lden e Lnight. In attesa dell'adozione di metodi comuni da parte della Commissione tramite la procedura di comitato, gli Stati membri possono usare metodi nazionali equivalenti, purché dimostrino risultati comparabili. Gli effetti nocivi possono essere determinati mediante relazioni dose-effetto dell'allegato III.

Mappatura acustica strategica: scadenze e contenuti

L'articolo 7 impone due fasi di mappatura strategica: entro il 30 giugno 2007 per agglomerati oltre 250000 abitanti, assi stradali con oltre 6 milioni di veicoli/anno, assi ferroviari con oltre 60000 convogli/anno e aeroporti principali; entro il 30 giugno 2012 per tutti gli agglomerati e per tutti gli assi stradali e ferroviari principali. Sono previsti obblighi di notifica alla Commissione entro il 30 giugno 2005 e il 31 dicembre 2008. Le mappe devono rispettare i requisiti minimi dell'allegato IV, essere aggiornate almeno ogni cinque anni e, per le regioni frontaliere, richiedono cooperazione tra Stati confinanti.

Piani d'azione e partecipazione del pubblico

L'articolo 8 impone l'adozione di piani d'azione: entro il 18 luglio 2008 per assi stradali e ferroviari principali, aeroporti principali e agglomerati sopra 250000 abitanti; entro il 18 luglio 2013 per agglomerati, assi stradali principali e assi ferroviari principali. I piani devono gestire i problemi di rumore, contenere misure per evitare aumenti nelle zone silenziose, essere aggiornati almeno ogni cinque anni e, in caso di sviluppi sostanziali, rielaborati. È obbligatoria la consultazione del pubblico, con tempi adeguati, considerazione dei risultati e pubblicità delle decisioni; sono possibili procedure congiunte se coincidenti con altre norme UE.

Informazione del pubblico

L'articolo 9 impone che mappe acustiche strategiche e piani d'azione siano resi disponibili e divulgati al pubblico in modo chiaro, comprensibile e accessibile, anche con tecnologie informatiche, nel quadro della normativa UE sull'accesso all'informazione ambientale.

Raccolta dati, banca dati e relazioni della Commissione

L'articolo 10 prevede una relazione della Commissione entro il 18 gennaio 2004 sul riesame delle misure UE relative alle singole sorgenti di rumore. Gli Stati membri devono trasmettere i dati delle mappe strategiche e le sintesi dei piani d'azione entro sei mesi dalle rispettive scadenze degli articoli 7 e 8. La Commissione istituisce una banca dati e pubblica una relazione sintetica ogni cinque anni, a partire dal 18 luglio 2009.

Riesame della direttiva

L'articolo 11 impone alla Commissione una relazione sull'attuazione entro il 18 luglio 2009, con analisi della necessità di ulteriori azioni UE, inclusi obiettivi di riduzione del numero di persone esposte, misure supplementari per sorgenti specifiche e protezione delle zone silenziose in aperta campagna. La relazione va riesaminata ogni cinque anni e può essere accompagnata da proposte di modifica della direttiva.

Adeguamento tecnico degli allegati

L'articolo 12 attribuisce alla Commissione il potere di adattare, secondo la procedura di comitato, l'allegato I, punto 3, e gli allegati II e III al progresso tecnico e scientifico.

Comitato di esecuzione

L'articolo 13 prevede l'assistenza del comitato istituito dalla direttiva 2000/14/CE e applica la procedura di comitato di cui alla decisione 1999/468/CE; il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, di tale decisione è fissato a tre mesi.

Recepimento

L'articolo 14 impone agli Stati membri di adottare entro il 18 luglio 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità scelte dagli Stati membri; va inoltre trasmesso alla Commissione il testo delle misure nazionali adottate.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 15 stabilisce l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale; l'articolo 16 indica come destinatari tutti gli Stati membri.

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