Direttiva 2002/60
Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2002/60/CE stabilisce un quadro armonizzato minimo per la lotta contro la peste suina africana, adattando il sistema generale di cui alla direttiva 92/119/CEE e includendo specifiche misure di notifica, abbattimento, restrizione dei movimenti, pulizia e disinfezione, ripopolamento e sorveglianza. Il testo disciplina anche la gestione dei casi nei suini selvatici, i piani di emergenza nazionali, i centri di lotta contro l'epizoozia, i laboratori di riferimento e le procedure di comitato per l'aggiornamento tecnico. Il recepimento era richiesto entro il 30 giugno 2003, con applicazione dal 1° luglio 2003.
Disposizioni specifiche minime dell'Unione per la prevenzione, notifica, contenimento, eradicazione e controllo della peste suina africana, con adeguamento della direttiva 92/119/CEE e abrogazione della malattia di Teschen dall'allegato I
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri e disciplina le misure sanitarie veterinarie relative alla peste suina africana in suini domestici e suini selvatici, nonché in macelli e mezzi di trasporto e, in via accessoria, in aziende con contatti, zoo, parchi naturali, laboratori e aree recintate in cui sono tenuti suini per fini scientifici o di conservazione. Sono previste esclusioni o deroghe limitate per talune strutture speciali e per specifiche situazioni epidemiologiche; la direttiva non introduce un regime vaccinale e vieta l'impiego di vaccini contro la malattia.
Direttiva 2002/60/CE relativa alla peste suina africana
La direttiva istituisce un quadro armonizzato minimo dell'Unione per la prevenzione, la notifica e l'eradicazione della peste suina africana, malattia ad alto impatto economico e priva, secondo il testo, di vaccini utilizzabili. Il legislatore dell'Unione utilizza come riferimento la direttiva 2001/89/CE sulla peste suina classica, adattandone la logica al diverso profilo epidemiologico della peste suina africana, anche per il possibile ruolo dei vettori.
Obiettivi e rapporto con la direttiva 92/119/CEE
L'articolo 1 stabilisce misure comunitarie minime di lotta contro la peste suina africana e chiarisce che la malattia di Teschen viene esclusa dal gruppo delle malattie soggette alle misure generali previste dalla direttiva 92/119/CEE. L'articolo 25 adegua conseguentemente l'allegato I della direttiva 92/119/CEE sostituendo i termini "malattia di Teschen" con "peste suina africana".
Ambito soggettivo e definizioni rilevanti
L'ambito operativo riguarda gli Stati membri e, sul piano materiale, le aziende suinicole, i macelli, i mezzi di trasporto, i suini selvatici e le aree infette o soggette a restrizioni. L'articolo 2 fornisce definizioni centrali per l'applicazione uniforme delle misure: suino e suino selvatico, azienda, focolaio, focolaio primario, zona infetta, azienda che ha avuto contatti, autorità competente, veterinario ufficiale, trasformazione, abbattimento, macellazione e vettore, identificato nella zecca Ornithodorus erraticus.
Notifica obbligatoria e flussi informativi verso Commissione e Stati membri
L'articolo 3 impone agli Stati membri la denuncia immediata del sospetto o della presenza della malattia all'autorità competente. In caso di conferma, lo Stato interessato deve notificare la malattia e trasmettere le informazioni previste dall'allegato I alla Commissione e agli altri Stati membri, incluse le informazioni su focolai in azienda, casi in macello o su mezzi di trasporto, casi primari nei suini selvatici e risultati dell'indagine epidemiologica.
L'allegato I specifica che entro 24 ore dalla conferma del focolaio primario, del caso primario nei suini selvatici o del caso in macello/trasporto devono essere comunicati, tra gli altri, data e ora di spedizione, Stato membro, nome della malattia, numero di focolai o casi, data del sospetto e della conferma, metodi di conferma, localizzazione geografica e misure di lotta applicate. In presenza di focolai primari o casi in macello/trasporto, vanno inoltre indicati numero di animali esposti, morti, abbattuti e carcasse trasformate, nonché la distanza dall'allevamento più vicino e l'origine delle aziende coinvolte. Segue una relazione scritta con dati su abbattimento, risultati diagnostici, eventuale deroga dell'articolo 6, origine presunta della malattia, sistemi di controllo e tipizzazione genetica del virus.
Misure immediate in caso di sospetto in azienda
L'articolo 4 disciplina la fase di sospetto. L'autorità competente deve attivare subito i mezzi di indagine ufficiali secondo il manuale di diagnostica e, durante l'ispezione, verificare il registro e i marchi di identificazione dei suini conformemente alla direttiva 92/102/CEE. Se non è possibile escludere la malattia, l'azienda è posta sotto sorveglianza ufficiale e si applicano, in particolare, censimento di tutti i suini, isolamento degli animali, divieto di entrata e uscita di suini e, se necessario, di altre specie, limitazioni su carcasse, carni, sperma, ovuli, embrioni, mangimi, utensili e rifiuti potenzialmente infetti, oltre a restrizioni per persone e veicoli e obblighi di disinfezione.
L'autorità può, se la situazione epidemiologica lo richiede, applicare già in questa fase le misure dell'articolo 5, oppure istituire una zona di protezione attorno all'azienda. Le misure di cui al paragrafo 2 restano in vigore finché la presenza della peste suina africana non sia ufficialmente esclusa.
Misure in caso di conferma del focolaio in azienda
L'articolo 5 prevede che, una volta confermata ufficialmente la malattia, tutti i suini dell'azienda siano abbattuti senza indugio sotto controllo ufficiale e in modo da evitare la diffusione del virus. Devono essere prelevati campioni per ricostruire l'introduzione del virus e il periodo di circolazione prima della notifica; le carcasse e i materiali contaminati vanno trasformati sotto controllo ufficiale e devono essere rintracciati e distrutti anche carni, sperma, ovuli ed embrioni prodotti nel periodo a rischio.
L'articolo richiede inoltre la trasformazione dei materiali o rifiuti contaminati, la distruzione degli articoli monouso contaminati e la pulizia, disinfezione e, se necessario, disinfestazione di fabbricati, veicoli, lettiere, concime e liquami secondo l'articolo 12. In caso di focolaio primario, l'isolato virale deve essere sottoposto alla tipizzazione genetica. È infine obbligatoria una nuova indagine epidemiologica.
Sono previste deroghe limitate per laboratori, zoo, parchi naturali e aree recintate in cui i suini sono tenuti a fini scientifici, di protezione delle specie o di conservazione di razze rare, purché non siano compromessi gli interessi fondamentali della Comunità. La deroga deve essere notificata immediatamente alla Commissione e valutata con lo Stato membro interessato in sede di comitato veterinario permanente.
Aziende con più unità produttive e aziende che hanno avuto contatti
L'articolo 6 consente, in aziende con due o più unità di produzione distinte, di derogare all'abbattimento totale delle unità sane per consentire l'ingrasso dei suini, se il veterinario ufficiale conferma l'effettiva separazione strutturale e funzionale delle unità. Gli Stati membri devono fissare le modalità applicative e informare immediatamente la Commissione dell'uso della deroga.
L'articolo 7 qualifica come aziende che hanno avuto contatti quelle in cui, sulla base dell'indagine epidemiologica, il virus possa essere entrato o essere uscito dall'azienda infetta. In tali casi si applica almeno l'articolo 4 fino all'esclusione ufficiale della malattia; se necessario, possono applicarsi anche le misure dell'articolo 5, con prelievo di campioni all'abbattimento.
Indagine epidemiologica
L'articolo 8 richiede l'uso di questionari predisposti nei piani di emergenza e impone di esaminare almeno: il periodo di possibile presenza del virus, l'origine della malattia, i movimenti di persone, animali e materiali potenzialmente veicolanti il virus, nonché il possibile ruolo di vettori o suini selvatici. Se emergono connessioni con altri Stati membri, Commissione e Stati interessati devono essere informati immediatamente.
Zone di protezione e di sorveglianza
L'articolo 9 prescrive la costituzione, appena confermata la diagnosi in azienda, di una zona di protezione di almeno 3 km inserita in una zona di sorveglianza di almeno 10 km. La delimitazione deve tener conto dell'indagine epidemiologica, della geografia, dell'ubicazione e vicinanza delle aziende, dei flussi commerciali e dei mezzi disponibili per il controllo dei movimenti. Se la zona attraversa più Stati membri, questi devono collaborare alla delimitazione. Le autorità devono inoltre informare chiaramente la popolazione interessata, anche mediante segnaletica e mezzi di comunicazione.
Misure nelle zone di protezione e di sorveglianza
Nella zona di protezione, l'articolo 10 impone il censimento di tutte le aziende e l'ispezione entro sette giorni, il divieto di circolazione e trasporto dei suini, la pulizia e disinfezione dei mezzi, restrizioni per altre specie, la segnalazione immediata dei suini morti o malati e il blocco dei suini in azienda per almeno 40 giorni dopo la pulizia e disinfezione preliminari delle aziende infette. Dopo tale termine, l'uscita è possibile verso macelli designati, impianti di trasformazione o, eccezionalmente, altri locali nella zona di protezione; sono previste condizioni puntuali per il trasporto, l'ispezione, la separazione al macello e la destinazione delle carni. I termini possono ridursi a 30 giorni con un programma intensivo di campionamento e prove.
Nella zona di sorveglianza, l'articolo 11 prevede misure simili ma meno rigorose: censimento degli allevamenti, restrizioni al movimento, pulizia e disinfezione dei mezzi, limitazioni per altre specie nei primi sette giorni, obbligo di notifica dei suini malati o morti e blocco dei movimenti per almeno 30 giorni. Anche qui sono possibili deroghe verso macelli o impianti di trasformazione e, con un programma intensivo di campionamento, i termini possono scendere a 21, 30 e 20 giorni a seconda del caso.
Pulizia, disinfezione, disinfestazione e trattamento dei materiali contaminati
L'articolo 12 impone che disinfettanti e insetticidi siano ufficialmente approvati dall'autorità competente e che tutte le operazioni siano svolte sotto controllo ufficiale secondo le istruzioni del veterinario ufficiale e i principi dell'allegato II. Quest'ultimo dettaglia le modalità di pulizia preliminare e finale, disinfezione dei locali, trattamento delle lettiere, del concime e dei liquami, tempi di contatto dei prodotti e misure per evitare ricontaminazioni.
Ripopolamento delle aziende dopo il focolaio
L'articolo 13 disciplina il ripopolamento. La reintroduzione dei suini non può avvenire prima di 40 giorni dalla fine delle operazioni di bonifica. Per gli allevamenti all'aperto è previsto l'impiego di suini sentinella, seguiti da campionamento dopo 45 giorni; per gli altri allevamenti si può usare la stessa procedura oppure il ripopolamento totale con arrivo degli animali entro 20 giorni, esame sierologico e uscita consentita solo in caso di esito negativo.
Se la malattia è stata associata a vettori, il ripopolamento è vietato per almeno sei anni, salvo che siano state realizzate con successo operazioni di eliminazione dei vettori o sia stato dimostrato che il rischio residuo non è significativo. In seguito si applicano le regole ordinarie, ma dopo il ripopolamento totale è richiesto anche un ulteriore controllo sierologico non prima di 60 giorni. Se la malattia non era associata a vettori, e sono trascorsi più di sei mesi dalla bonifica, l'autorità competente può concedere una deroga. La reintroduzione di altre specie resta subordinata ad autorizzazione.
Sospetto o conferma nei macelli e nei mezzi di trasporto
L'articolo 14 impone indagini immediate in caso di sospetto in macello o su mezzi di trasporto. In caso di conferma, tutti gli animali esposti devono essere abbattuti, le carcasse e i rifiuti trasformati, i locali e i veicoli bonificati, l'indagine epidemiologica svolta con applicazione mutatis mutandis dell'articolo 8 e il virus tipizzato geneticamente. Le misure dell'articolo 7 si applicano alle aziende d'origine e a quelle che hanno avuto contatti; salvo diversa indicazione epidemiologica, si applicano anche le misure dell'articolo 5, paragrafo 1, all'azienda d'origine. È vietata la reintroduzione di animali per almeno 24 ore dopo la bonifica.
Suini selvatici e programmi di eradicazione
Gli articoli 15 e 16 disciplinano la gestione della malattia nei suini selvatici. In caso di sospetto, l'autorità competente deve confermare o escludere la malattia, informare proprietari e cacciatori ed esaminare tutti i suini selvatici abbattuti o trovati morti. In caso di primo caso confermato, lo Stato membro istituisce un gruppo di esperti, sottopone a sorveglianza ufficiale le aziende nella zona infetta e controlla i suini selvatici trovati morti o uccisi, con trasformazione delle carcasse positive.
Entro 90 giorni dal caso primario, gli Stati membri devono presentare alla Commissione un programma di eradicazione per la zona infetta e le aziende ivi ubicate. Il programma deve contenere, tra l'altro, i risultati epidemiologici, la delimitazione dell'area infetta, la cooperazione tra biologi, cacciatori e autorità veterinarie, campagne informative, criteri di gestione delle carcasse, indagini su ciascun suino selvatico, misure di profilassi per le aziende, criteri di revoca delle misure, sistema di informazione e misure di controllo da mantenere per almeno 12 mesi dopo l'ultimo caso. Ogni sei mesi devono essere trasmesse relazioni alla Commissione e agli altri Stati membri.
Misure contro i vettori
L'articolo 17 prevede la ricerca dei vettori nelle aziende infette e nelle aree limitrofe, anche mediante trappole, e, se la presenza è confermata, esami di laboratorio e ulteriori misure di sorveglianza, controllo e lotta. Se la lotta contro i vettori risulta impraticabile, l'azienda non può tenere suini e, se del caso, altri animali domestici per almeno sei anni. Ulteriori misure possono essere adottate tramite procedura di comitato.
Diagnostica, laboratori e biosicurezza
L'articolo 18 impone che diagnosi, campionamento ed esami siano svolti secondo il manuale di diagnostica e che il coordinamento sia assicurato da un laboratorio nazionale per ciascuno Stato membro. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della direttiva doveva essere adottato un manuale di diagnostica della peste suina africana, destinato anche alla diagnosi differenziale rispetto alla peste suina classica.
Il laboratorio nazionale deve collegarsi al laboratorio comunitario di riferimento e coordinare standard e metodi diagnostici a livello nazionale. Il virus, il genoma, gli antigeni e i vaccini possono essere manipolati o usati solo in luoghi riconosciuti dall'autorità competente; l'elenco di tali luoghi doveva essere trasmesso alla Commissione entro il 1° gennaio 2004. Gli allegati IV e V e il manuale di diagnostica possono essere aggiornati con la procedura di comitato.
Vaccini
L'articolo 19 vieta l'impiego di vaccini contro la peste suina africana e impone che la loro manipolazione, fabbricazione, conservazione, fornitura, distribuzione e vendita siano sottoposte a controllo ufficiale. La Commissione deve presentare al Consiglio una relazione, con eventuali proposte, in funzione dell'evoluzione scientifica e tecnica.
Controlli comunitari, piani di emergenza e organizzazione amministrativa
L'articolo 20 consente alla Commissione di effettuare controlli sul posto con esperti, per garantire l'applicazione uniforme della direttiva. L'articolo 21 impone a ciascuno Stato membro un piano di emergenza che tenga conto dei fattori locali, come la densità di suini, e che garantisca accesso a strutture e materiali per l'eradicazione; i criteri minimi sono fissati nell'allegato VI e il piano va aggiornato ogni cinque anni.
L'articolo 22 richiede centri nazionali e locali di lotta contro l'epizoozia immediatamente operativi, con poteri di definizione delle misure, coordinamento, supporto logistico, informazione alla Commissione e ai soggetti interessati, collegamento con i laboratori, i media e le autorità di polizia. È inoltre imposto un gruppo permanente di esperti. L'allegato VI dettaglia i requisiti minimi in termini di base giuridica, fondi di emergenza, catena di comando, risorse, manuali operativi e formazione periodica del personale, con esercitazioni almeno due volte l'anno.
Procedura di comitato e misure tecniche di esecuzione
Gli articoli 23 e 24 disciplinano la procedura di regolamentazione ordinaria e quella accelerata, entrambe fondate sulla decisione 1999/468/CE. Il termine per il parere del comitato è fissato a tre mesi nella procedura ordinaria e a 15 giorni nella procedura accelerata. L'articolo 26 consente di modificare gli allegati I-VI e di adottare modalità di applicazione; l'articolo 27 ammette misure provvisorie in attesa della piena applicazione della direttiva.
Recepimento, applicazione ed entrata in vigore
L'articolo 28 obbliga gli Stati membri a recepire la direttiva entro il 30 giugno 2003 e ad applicarla dal 1° luglio 2003, informando immediatamente la Commissione e inserendo un riferimento alla direttiva negli atti nazionali di recepimento. L'articolo 29 stabilisce l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'articolo 30 indica gli Stati membri come destinatari del testo.
Disposizioni principali
Oggetto e modifica della direttiva 92/119/CEE
L'articolo 1 stabilisce misure comunitarie minime di lotta contro la peste suina africana e esclude la malattia di Teschen dal gruppo delle malattie soggette alle misure generali della direttiva 92/119/CEE. L'articolo 25 sostituisce nell'allegato I della direttiva 92/119/CEE i termini "malattia di Teschen" con "peste suina africana".
Definizioni operative
L'articolo 2 definisce, tra l'altro, suino, suino selvatico, azienda, manuale di diagnostica, caso sospetto, caso confermato, focolaio, focolaio primario, zona infetta, caso primario in suini selvatici, azienda che ha avuto contatti, proprietario, autorità competente, veterinario ufficiale, trasformazione, abbattimento, macellazione e vettore (zecca Ornithodorus erraticus).
Notifica obbligatoria e informazione alle istituzioni UE
L'articolo 3 impone la denuncia immediata e obbligatoria di sospetti e presenze della malattia all'autorità competente. In caso di conferma, lo Stato membro deve notificare la malattia alla Commissione e agli altri Stati membri secondo l'allegato I, includendo focolai in azienda, casi in macello o trasporto, casi primari nei suini selvatici e risultati dell'indagine epidemiologica.
Misure in caso di sospetto in azienda
L'articolo 4 prevede immediata indagine ufficiale secondo il manuale di diagnostica, controllo del registro e dei marchi di identificazione, sorveglianza ufficiale dell'azienda, censimento dei suini, divieti di entrata/uscita di suini e di materiali potenzialmente infetti, restrizioni su persone e veicoli, disinfezione delle uscite e indagine epidemiologica. Se necessario, possono essere applicate le misure dell'articolo 5 o istituita una zona di protezione; le misure cessano solo quando la presenza della malattia sia ufficialmente esclusa.
Misure in caso di conferma in azienda
L'articolo 5 impone l'abbattimento senza indugio di tutti i suini dell'azienda, il prelievo di campioni, la trasformazione delle carcasse e dei materiali contaminati, la rintracciabilità e distruzione di carni, sperma, ovuli ed embrioni prodotti nel periodo a rischio, la pulizia e disinfezione di fabbricati, veicoli, lettiere, concime e liquami, nonché l'indagine epidemiologica e la tipizzazione genetica dell'isolato in caso di focolaio primario. Sono previste deroghe limitate per laboratori, zoo, parchi naturali e aree recintate, previa notifica alla Commissione.
Aziende con più unità di produzione e aziende contattate
L'articolo 6 consente, a condizioni rigorose e con conferma veterinaria, di derogare all'abbattimento totale nelle aziende con unità produttive distinte sane. L'articolo 7 qualifica come aziende che hanno avuto contatti quelle potenzialmente coinvolte nella trasmissione e dispone l'applicazione delle misure dell'articolo 4, o, se la situazione lo richiede, dell'articolo 5.
Indagine epidemiologica
L'articolo 8 richiede l'uso di questionari predisposti nei piani di emergenza e una ricognizione su periodo di possibile presenza del virus, origine della malattia, movimenti di persone, animali, veicoli e materiali, nonché possibile coinvolgimento di vettori o suini selvatici. Se la diffusione interessa altri Stati membri, questi e la Commissione devono essere informati immediatamente.
Zone di protezione e sorveglianza
L'articolo 9 impone la creazione, attorno al focolaio confermato, di una zona di protezione di almeno 3 km inserita in una zona di sorveglianza di almeno 10 km. La delimitazione deve tener conto di dati epidemiologici, geografia, densità e movimenti di aziende e suini, e capacità di controllo; sono richiesti cartelli, informazione pubblica e cooperazione tra Stati membri se la zona attraversa più territori.
Misure nella zona di protezione
L'articolo 10 prevede censimento e ispezione entro 7 giorni, divieti di movimentazione dei suini, pulizia e disinfezione dei mezzi, restrizioni per altre specie, segnalazione dei suini morti o malati, blocco dell'uscita dei suini per almeno 40 giorni dopo le operazioni preliminari, con possibili deroghe verso macelli o impianti di trasformazione e, in casi eccezionali, altri locali. Sono fissate condizioni per il trasporto, il prelievo di campioni, la macellazione separata e il trattamento delle carni, oltre alla possibile riduzione dei termini a 30 giorni con programma intensivo di campionamento.
Misure nella zona di sorveglianza
L'articolo 11 contiene misure analoghe ma meno restrittive: censimento degli allevamenti, divieti di circolazione e trasporto, sanificazione dei veicoli, restrizioni sulle altre specie per i primi 7 giorni, obbligo di notifica dei suini malati o morti, blocco dei movimenti per almeno 30 giorni dopo la pulizia, con possibili deroghe verso macelli o impianti di trasformazione. Sono previste condizioni specifiche per il trasporto, il trattamento delle carni e una possibile riduzione dei termini a 21, 30 e 20 giorni in caso di programma intensivo di esami.
Pulizia, disinfezione e disinfestazione
L'articolo 12 richiede approvazione ufficiale di disinfettanti e insetticidi e l'esecuzione delle operazioni sotto controllo ufficiale secondo le istruzioni del veterinario ufficiale e l'allegato II.
Ripopolamento delle aziende
L'articolo 13 disciplina il ripopolamento dopo focolai in azienda: non prima di 40 giorni dalla fine delle operazioni, con procedure diverse per allevamenti all'aperto e altri tipi di allevamento. Se la malattia è associata a vettori, la reintroduzione è vietata per almeno 6 anni salvo eliminazione del vettore o cessazione del rischio significativo; sono previsti ulteriori esami sierologici e la possibilità di deroghe dopo sei mesi in specifiche condizioni. L'introduzione di altre specie resta subordinata ad autorizzazione.
Misure in macelli e mezzi di trasporto
L'articolo 14 impone indagine immediata in caso di sospetto e, in caso di conferma, abbattimento degli animali esposti, trasformazione di carcasse e rifiuti, pulizia e disinfezione, indagine epidemiologica, tipizzazione dell'isolato, applicazione delle misure verso aziende d'origine e aziende contattate e divieto di reintroduzione di animali per almeno 24 ore dopo le operazioni di bonifica.
Suini selvatici e programmi di eradicazione
Gli articoli 15 e 16 disciplinano la sorveglianza e l'eradicazione nei suini selvatici: istituzione di un gruppo di esperti, controllo delle aziende nella zona infetta, ispezione e trasformazione delle carcasse, piani di eradicazione da presentare alla Commissione entro 90 giorni dal caso primario, aggiornamenti periodici semestrali e misure di controllo da mantenere per almeno 12 mesi dopo l'ultimo caso. Il programma deve includere analisi epidemiologiche, definizione della zona infetta, cooperazione tra biologi e cacciatori, informazione ai cacciatori e restrizioni di movimento e produzione.
Misure contro i vettori
L'articolo 17 prevede la ricerca dei vettori nelle aziende infette e nelle zone limitrofe, eventuali esami di laboratorio sui vettori, ulteriori misure di sorveglianza e lotta e, se il contenimento è impraticabile, il divieto di tenere suini e, se del caso, altri animali domestici per almeno 6 anni.
Diagnostica, biosicurezza e laboratori
L'articolo 18 prescrive che diagnosi, campionamento e prove siano effettuati secondo il manuale di diagnostica, affidando il coordinamento nazionale a un laboratorio nazionale e prevedendo un laboratorio comunitario di riferimento. Entro sei mesi dall'entrata in vigore doveva essere adottato il manuale di diagnostica; il virus, il genoma, gli antigeni e i vaccini possono essere manipolati solo in luoghi riconosciuti, con elenco trasmesso alla Commissione entro il 1° gennaio 2004.
Divieto e controllo dei vaccini
L'articolo 19 vieta l'impiego di vaccini contro la peste suina africana e sottopone a controllo ufficiale manipolazione, fabbricazione, magazzinaggio, fornitura, distribuzione e vendita di tali vaccini; la Commissione deve riferire al Consiglio sugli sviluppi scientifici e tecnici.
Controlli comunitari e misure attuative
L'articolo 20 consente controlli sul posto da parte di esperti della Commissione; l'articolo 23 e l'articolo 24 disciplinano rispettivamente la procedura di regolamentazione ordinaria e accelerata, con termini di 3 mesi e 15 giorni. L'articolo 26 consente la modifica degli allegati e di ulteriori modalità di applicazione secondo tali procedure, mentre l'articolo 27 ammette disposizioni provvisorie in attesa dell'applicazione della direttiva.
Piani di emergenza e centri di lotta
L'articolo 21 impone a ogni Stato membro un piano di emergenza conforme all'allegato VI, da aggiornare ogni cinque anni e sottoporre alla Commissione. L'articolo 22 richiede centri nazionali e locali di lotta contro l'epizoozia pienamente operativi e un gruppo permanente di esperti, con adeguate risorse, catena di comando, comunicazione e collegamento con laboratori, stampa e autorità di polizia.
Recepimento ed entrata in vigore
L'articolo 28 stabilisce che gli Stati membri devono adottare le misure di recepimento entro il 30 giugno 2003 e applicarle dal 1° luglio 2003, con obbligo di informare la Commissione e di inserire un riferimento alla direttiva nelle disposizioni nazionali. L'articolo 29 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
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