Direttiva 2002/45
Direttiva 2002/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, recante ventesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (paraffine clorurate a catena corta)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva introduce una restrizione armonizzata nell’Unione per le paraffine clorurate a catena corta, in quanto sostanze considerate pericolose per l’ambiente acquatico. La misura modifica la direttiva 76/769/CEE e mira a superare le divergenze nazionali che ostacolano il mercato interno. Per gli Stati membri è previsto l’obbligo di recepimento entro il 6 luglio 2003 e di applicazione dal 6 gennaio 2004.
Ventesima modifica della direttiva 76/769/CEE per vietare o limitare l’immissione sul mercato e l’uso di paraffine clorurate a catena corta (SCCP) in alcune applicazioni industriali, in particolare lavorazione dei metalli e ingrasso del cuoio.
Ambito di applicazione
Si applica alle paraffine clorurate a catena corta, identificate come alcani C10-C13 clorurati, quando sono immesse sul mercato come sostanze o componenti di sostanze o preparati in concentrazioni superiori all’1% per l’utilizzazione nella lavorazione dei metalli e nell’ingrasso del cuoio. Rileva per gli operatori economici che producono, commercializzano o utilizzano tali sostanze nei settori interessati; la direttiva non incide sulla normativa UE in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. Sono esclusi dal divieto espresso i restanti usi, che però devono essere riesaminati a livello comunitario.
Paraffine clorurate a catena corta: restrizioni UE su immissione sul mercato e uso
La direttiva 2002/45/CE costituisce la ventesima modifica della direttiva 76/769/CEE e interviene sulle restrizioni relative a talune sostanze e preparati pericolosi. Il legislatore UE motiva l’intervento con l’esigenza di evitare ostacoli al completamento e al funzionamento del mercato interno derivanti da restrizioni nazionali divergenti, tenendo conto della valutazione del rischio comunitaria e delle evidenze scientifiche richiamate nei considerando.
Finalità e basi dell’intervento
La misura è adottata ai sensi dell’articolo 95 del Trattato CE e segue la procedura di codecisione di cui all’articolo 251. I considerando evidenziano che le SCCP sono ritenute pericolose per l’ambiente, in particolare per gli organismi acquatici, e possono provocare effetti negativi a lungo termine nell’ambiente acquatico. Viene inoltre richiamata una raccomandazione della Commissione nell’ambito del regolamento (CEE) n. 793/93, che suggeriva misure specifiche per limitare l’uso delle SCCP, soprattutto nei fluidi per la lavorazione dei metalli e nei prodotti di finitura del cuoio.
Ambito materiale della restrizione
La direttiva aggiunge all’allegato I della direttiva 76/769/CEE un nuovo punto 42 relativo agli alcani C10-C13 clorurati, indicati come paraffine clorurate a catena corta. La restrizione colpisce le sostanze e i preparati contenenti SCCP in concentrazioni superiori all’1% quando destinati a:
- lavorazione dei metalli;
- ingrasso del cuoio.
La formulazione opera come divieto di immissione sul mercato per gli usi indicati. Il testo precisa inoltre che i rimanenti usi delle paraffine clorurate devono essere riesaminati alla luce dei nuovi dati scientifici sui rischi per la salute e per l’ambiente.
Obblighi per Commissione, Stati membri e cooperazione con OSPAR
Entro il 1º gennaio 2003 la Commissione deve riesaminare, in collaborazione con gli Stati membri e con la commissione OSPAR, tutti i rimanenti usi delle SCCP. Il riesame deve basarsi su eventuali nuovi dati scientifici relativi ai rischi per la salute e per l’ambiente. Il Parlamento europeo deve essere informato dei risultati di tale attività.
Recepimento negli ordinamenti nazionali
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 6 luglio 2003 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni devono essere applicate entro il 6 gennaio 2004. La direttiva impone inoltre una regola formale di rinvio: la normativa nazionale di recepimento deve contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredata di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; la modalità concreta del riferimento è rimessa agli Stati membri.
Rapporti con altre norme UE
La direttiva lascia impregiudicata la normativa comunitaria relativa alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, in particolare la direttiva 89/391/CEE e la direttiva 98/24/CE sugli agenti chimici. Pertanto, il divieto e le restrizioni introdotte si aggiungono agli obblighi già esistenti in materia di sicurezza sul lavoro, senza sostituirli.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed è rivolta agli Stati membri, ai quali spetta assicurare il recepimento nei termini previsti e l’effettiva applicazione delle restrizioni dal 6 gennaio 2004.
Disposizioni principali
Modifica della direttiva 76/769/CEE e divieto di immissione sul mercato
L’articolo 1 aggiunge all’allegato I della direttiva 76/769/CEE il punto 42 relativo agli alcani C10-C13 clorurati (paraffine clorurate a catena corta). È vietata l’immissione sul mercato per l’utilizzazione come sostanze o come componenti di altre sostanze o preparati in concentrazioni superiori all’1% per la lavorazione dei metalli e per l’ingrasso del cuoio.
Riesame dei rimanenti usi delle SCCP
Entro il 1º gennaio 2003 la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e con la commissione OSPAR, deve riesaminare tutti i rimanenti usi delle SCCP alla luce di eventuali nuovi dati scientifici sui rischi per la salute e per l’ambiente. Il Parlamento europeo deve essere informato dei risultati del riesame.
Termine di recepimento e applicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 6 luglio 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e devono applicarle entro il 6 gennaio 2004. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.
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