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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16381/2025 del 30/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'appello volto a ottenere la revoca o la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen.), censurando la valutazione della gravità indiziaria e sostenendo l'affievolimento delle esigenze cautelari; ha inoltre contestato l'applicabilità del cd. giudicato cautelare rispetto ai profili di gravità indiziaria, lamentando che in precedenti fasi difensive non si sarebbe svolto un reale contraddittorio su tali aspetti e richiamando l'inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che si fosse formato il giudicato cautelare sull'ordinanza genetica e sull'ordinanza di riesame del 21/10/2024, per cui l'appello non poteva risolversi in una mera rivalutazione dei gravi indizi o delle esigenze cautelari senza l'apporto di fatti nuovi. È stata confermata la persistenza della presunzione di adeguatezza della custodia in carcere (art. 275, comma 3 c.p.p.), considerata la personalità dell'indagato, il suo ruolo associativo, i precedenti e le risultanze probatorie richiamate. L'unico elemento nuovo prospettato (allontanamento territoriale presso una zia a Rimini) è stato ritenuto insufficiente a escludere il pericolo di reiterazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; gli atti sono trasmessi alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 73

    Individua il reato connesso allo spaccio e traffico di sostanze stupefacenti; è la norma sostanziale contestata per i fatti relativi al capo indicato nell'imputazione provvisoria

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 74

    Disciplina il reato associativo in materia di stupefacenti (associazione finalizzata al traffico di droga); costituisce il capo associativo contestato e rileva sul piano della gravità indiziaria e del ruolo dell'indagato

  • cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    Richiamato come rubricazione del motivo invocato dalla difesa (errata applicazione della legge penale e vizio di motivazione); indica le categorie di doglianze tipicamente portate davanti alla Corte (nella formulazione del ricorso)

  • cod. proc. pen., art. 275, comma 3

    Principio della presunzione di adeguatezza della custodia in carcere: opera non solo al momento dell'adozione della misura genetica ma anche nelle successive fasi; può essere superata soltanto da fatti nuovi che modifichino in modo apprezzabile il quadro indiziario

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter

    Norma procedurale relativa agli adempimenti della cancelleria dopo la declaratoria di inammissibilità e l'imposizione di somme a favore della Cassa delle ammende

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 27710 del 04/05/2018 (Bertocchi, Rv. 273648)

    Sez. 5, n. 27710 del 04/05/2018, Bertocchi, Rv. 273648

    Principio secondo cui, in appello avverso ordinanza cautelare, il giudice non può riesaminare liberamente le condizioni della misura ma deve valutare se siano emersi elementi nuovi idonei a mutare il quadro probatorio

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006 (Rv. 235908)

    Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, Rv. 235908

    Conferma che le ordinanze cautelari, esaurite le impugnazioni possibili, hanno efficacia preclusiva su questioni esplicitamente o implicitamente decise; una questione già decisa non può essere riproposta con argomenti diversi

  • Giurisprudenza: Sez. 1 n. 27825 del 22/05/2013 (Caniello, Rv. 256340 - 01)

    Sez. 1 n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340 - 01

    Principio che il silenzio del giudice su una specifica deduzione non è necessariamente vizio motivazionale se la decisione complessiva dimostra che la deduzione è stata implicitamente esaminata e disattesa

Massime di principio

  • Il cosiddetto "giudicato cautelare" impedisce la rinnovazione di questioni già decise nelle precedenti ordinanze cautelari: in assenza di fatti nuovi l'appello cautelare non può limitarsi a una mera rivalutazione dei gravi indizi o delle esigenze cautelari
  • In un appello avverso misure cautelari il sindacato del giudice di merito è ristretto: l'accoglimento richiede l'allegazione e la dimostrazione di elementi sopravvenuti o non precedentemente dedotti che modifichino in modo apprezzabile il quadro indiziario
  • La presunzione di adeguatezza della custodia in carcere (art. 275, comma 3 c.p.p.) persiste anche nelle fasi successive all'adozione della misura e può essere superata soltanto da prove o fatti nuovi che incidano sul rischio di fuga, inquinamento probatorio o reiterazione
  • La semplice proposta di un allontanamento territoriale o della misura meno afflittiva non è di per sé sufficiente a escludere il pericolo di reiterazione, soprattutto se il soggetto ha spessore criminale, legami con organizzazioni e precedenti rilevanti
  • Le impugnazioni devono indicare espressamente i profili di novità e spiegare come essi siano idonei a modificare la valutazione cautelare: argomentazioni generiche o aspecifiche sono destinate a essere dichiarate inammissibili
  • Il silenzio del giudice su una deduzione specifica non è automaticamente vizio motivazionale se la motivazione complessiva mostra che la questione è stata considerata e ritenuta infondata
  • Ricorsi cautelari manifestamente privi di requisiti di ammissibilità possono comportare condanne alle spese e somme a favore della Cassa delle ammende; è pertanto importante valutare attentamente la presenza di elementi nuovi prima di proporre impugnazioni

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