Cassazione Penale, Ordinanza n. 28041/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna pronunciata in appello per il delitto di cui agli artt. 337 e 582 c.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per il delitto di cui agli artt. 337 e 582 c.p. I motivi dedotti riguardavano: la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; il giudizio di responsabilità; la valutazione delle prove; il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto tali censure inammissibili perché, da un lato, riproducevano questioni già esaminate e disattese nei gradi di merito e miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione del fatto; dall'altro, risultavano generiche e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Norma richiamata quale parte della contestazione penale definita dalla sentenza di appello; dal testo non emerge ulteriore specificazione della condotta tipica contestata.
art. 582 c.p.
Norma richiamata quale parte della contestazione penale definita dalla sentenza di appello; dal testo non emerge ulteriore specificazione della condotta lesiva.
art. 616 c.p.p.
Norma implicitamente applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre doglianze già esaminate dai giudici di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Non possono essere veicolate in cassazione censure dirette unicamente a ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti, poiché il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito.
- La deduzione relativa alla mancata rinnovazione istruttoria, se formulata in modo generico e sganciato dalla motivazione decisoria, non è idonea a superare il vaglio di ammissibilità.
- La mancata specificità del ricorso, quando le censure non si misurano con le argomentazioni della sentenza impugnata, comporta l'inammissibilità del gravame.
- L'inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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