L.R. Toscana 5/2017
Disposizioni in materia di organizzazione, programmazione e bilanci degli enti dipendenti e delle società in house. Modifiche alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 40/2005, 28/2008, 30/2009, 39/2009, 87/2009, 23/2012, 80/2012, 30/2015 e 22/2016.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riorganizza per gli enti e le società regionali toscane regole uniformi su indirizzi annuali, programmi di attività con proiezione triennale, piano della qualità della prestazione e bilanci preventivi/consuntivi, con termini fissi (di regola 30 novembre, 31 gennaio, 30 aprile e 31 ottobre). Introduce anche cause di revoca per i vertici in caso di valutazione negativa o ritardi nei bilanci; per i bilanci 2017 le nuove regole si applicano solo se compatibili.
Organizzazione, programmazione e bilanci degli enti dipendenti e delle società in house della Regione Toscana
Disposizioni su organizzazione, programmazione e bilanci degli enti dipendenti e delle società in house della Regione Toscana
La legge interviene in modo coordinato su numerosi enti e società partecipate o strumentali della Regione Toscana, uniformando la disciplina di programmazione, valutazione della performance e formazione dei bilanci. La struttura ricorrente è quella di un programma annuale con proiezione triennale, accompagnato dal piano della qualità della prestazione organizzativa e da un bilancio preventivo economico da adottare entro il 30 novembre.
Finalità comuni dell’intervento
Il provvedimento mira a rendere omogenei:
- gli indirizzi regionali annuali, normalmente approvati entro il 31 ottobre;
- i programmi di attività o operativi con proiezione triennale;
- il piano della qualità della prestazione organizzativa, con approvazione entro il 31 gennaio;
- la relazione sulla qualità della prestazione, da approvare entro il 30 aprile;
- la disciplina dei bilanci preventivi e consuntivi, secondo i principi dell’armonizzazione contabile pubblica.
IRPET
Per l’IRPET viene ridefinita la catena programmatoria e contabile.
La Giunta regionale approva entro il 31 ottobre gli indirizzi per l’elaborazione del programma di attività, sulla base delle risorse disponibili e tenendo conto delle indicazioni del Consiglio regionale. L’attività dell’Istituto si svolge su un programma annuale con proiezione triennale, approvato dalla Giunta previo parere consiliare espresso nella procedura del bilancio.
Il piano della qualità della prestazione organizzativa:
- definisce obiettivi, indicatori e valori attesi con proiezione triennale;
- esplicita gli obiettivi individuali del Direttore;
- è predisposto dal Direttore in coerenza con il programma di attività;
- è approvato dalla Giunta entro il 31 gennaio;
- è seguito da monitoraggi periodici definiti dalla Giunta con proprie linee guida;
- si conclude con una relazione sulla qualità della prestazione, approvata entro il 30 aprile.
Sul piano dei bilanci:
- il bilancio preventivo economico è adottato dal Direttore e trasmesso alla Giunta entro il 30 novembre dell’anno precedente;
- in assenza di rilievi istruttori, la Giunta trasmette la richiesta di parere al Consiglio regionale entro 45 giorni dal ricevimento;
- in caso di rilievi, sono previsti termini per integrazioni o riadozione e poi il passaggio al Consiglio;
- la Giunta approva il bilancio entro 15 giorni dall’acquisizione del parere consiliare;
- il bilancio di esercizio è adottato e trasmesso entro il 30 aprile ed è approvato dal Consiglio entro 60 giorni.
Sono previste nuove cause di revoca del Direttore, tra cui valutazione negativa sugli obiettivi del piano della qualità o ritardo/mancata adozione dei bilanci imputabile alla sua responsabilità.
ARTEA
Per ARTEA la legge rafforza la separazione tra funzioni di indirizzo regionale, programmazione interna, valutazione e bilancio.
Il Consiglio regionale nomina il collegio dei revisori e approva il bilancio di esercizio. La Giunta approva:
- gli indirizzi per il programma di attività;
- il programma delle attività;
- il piano della qualità della prestazione e la relativa relazione;
- gli schemi di bilancio;
- il bilancio preventivo economico;
- il regolamento di amministrazione e contabilità.
Il Direttore:
- propone il programma di attività e il piano della qualità;
- invia la relazione annuale sull’attività svolta;
- adotta il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio.
Il programma di attività è annuale con proiezione triennale e va trasmesso entro il 30 novembre. Il bilancio preventivo segue la stessa scadenza, con procedura istruttoria e parere consiliare; il bilancio di esercizio va trasmesso entro il 30 aprile dell’anno successivo. Restano previsti la relazione sull’attività, la certificazione dei conti riferiti all’organismo pagatore e la possibilità di allineare il programma al bilancio approvato.
Servizio sanitario regionale: ARS
Per l’ARS, la legge aggiorna la disciplina di programmazione e bilancio con un modello analogo a quello delle altre strutture.
Gli indirizzi regionali sono approvati entro il 31 ottobre. Il programma di attività è annuale con proiezione triennale e indica linee generali e obiettivi. Il piano della qualità della prestazione organizzativa viene predisposto dal Direttore, approvato entro il 31 gennaio e seguito da monitoraggi periodici; la relazione finale è approvata entro il 30 aprile.
Per il bilancio:
- contenuti stabiliti dalla Giunta in conformità alla disciplina statale;
- bilancio preventivo da adottare e trasmettere entro il 30 novembre;
- istruttoria regionale, eventuali rilievi e riadozione;
- approvazione finale della Giunta dopo il parere consiliare;
- bilancio di esercizio entro il 30 aprile e approvazione consiliare entro 60 giorni.
Sono introdotte anche cause di cessazione dall’incarico del Direttore legate alla valutazione negativa sugli obiettivi e al ritardo nella formazione dei bilanci.
Sviluppo Toscana
Per Sviluppo Toscana è introdotto un obbligo specifico: il bilancio economico di previsione è redatto dall’amministratore unico e trasmesso alla Giunta regionale entro il 30 novembre dell’anno precedente, con la relazione del collegio sindacale.
ARPAT
La disciplina di ARPAT viene profondamente aggiornata.
Sono abrogati due numeri del preambolo, è eliminata la conferenza permanente e la platea dei soggetti richiamati nelle attività istituzionali viene aggiornata.
La Giunta regionale approva entro il 31 ottobre gli indirizzi regionali, sulla base delle risorse disponibili, indicando in particolare:
- le risorse finanziarie rese disponibili dagli enti interessati per attività istituzionali non obbligatorie;
- gli indirizzi per il piano delle attività;
- i criteri di integrazione tra ARPAT e strutture del servizio sanitario regionale.
Il piano delle attività dell’ARPAT è annuale con proiezione triennale, deve essere coerente con la carta dei servizi e con gli indirizzi regionali, è trasmesso entro il 30 novembre insieme al bilancio preventivo economico e può essere modificato per garantire l’allineamento con il bilancio approvato.
Anche qui è introdotto il piano della qualità della prestazione organizzativa, con approvazione entro il 31 gennaio e relazione annuale entro il 30 aprile. La valutazione del direttore generale è demandata alla Giunta su proposta dell’Organismo indipendente di valutazione, e sono previste nuove ipotesi di cessazione dall’incarico per valutazione negativa o ritardi nei bilanci imputabili al direttore generale.
La disciplina del bilancio conferma:
- esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre;
- contenuti definiti dalla Giunta;
- bilancio preventivo entro il 30 novembre;
- procedura istruttoria con eventuali rilievi;
- approvazione della Giunta dopo il parere consiliare;
- bilancio di esercizio entro il 30 aprile e approvazione consiliare entro 60 giorni;
- possibile attivazione di verifiche e controlli sugli andamenti economici e gestionali.
LAMMA
Per il consorzio LAMMA si prevede che il piano annuale delle attività sia elaborato dall’amministratore unico sulla base degli indirizzi regionali, adottato dall’assemblea dei soci e trasmesso alla Giunta entro il 30 novembre.
La Giunta lo approva nei termini collegati alla procedura di parere sul bilancio preventivo economico e può prescrivere modifiche per allinearlo al bilancio approvato.
Il bilancio preventivo economico:
- è adottato dall’assemblea dei soci;
- è trasmesso entro il 30 novembre con relazione del collegio dei revisori;
- segue la procedura istruttoria regionale e il parere consiliare;
- è approvato dalla Giunta entro 15 giorni dal parere consiliare.
Il bilancio di esercizio è adottato entro il 30 aprile dell’anno successivo e approvato dal Consiglio regionale entro 60 giorni. È prevista la relazione dell’amministratore unico sui rapporti tra piano delle attività e previsioni economiche, oltre alla regola di accantonamento dell’eventuale utile a riserva, con almeno il 20% indisponibile per perdite future.
Agenzia regionale recupero risorse
Per l’Agenzia regionale recupero risorse s.p.a. vengono soltanto riallineati alcuni termini degli indirizzi regionali e del programma/bilancio: la normativa sostituisce in più punti le scadenze del 30 settembre, 31 ottobre e 30 novembre per adeguarle alla nuova scansione annuale.
Autorità portuale regionale
Per l’Autorità portuale regionale la legge elimina riferimenti all’annualità in alcune funzioni e ristruttura programmazione e bilancio.
Le direttive regionali sono approvate entro il 31 ottobre dell’anno precedente, previo parere della commissione consiliare competente. Il piano delle attività diventa annuale con proiezione triennale; la proposta va trasmessa alla Giunta entro il 30 novembre insieme al bilancio preventivo economico. Anche qui la Giunta può prescrivere modifiche per garantire l’allineamento col bilancio approvato.
Il bilancio:
- è trasmesso entro il 30 novembre con pareri dei comitati portuali, relazione dei revisori e relazione sui rapporti fra piano e previsioni economiche;
- segue la procedura di rilievi istruttori, integrazioni o riadozione;
- viene approvato dalla Giunta dopo il parere consiliare;
- il bilancio di esercizio è trasmesso entro il 30 aprile con relazione sui risultati conseguiti e approvato dal Consiglio entro 60 giorni.
Terre regionali toscane
Per Terre regionali toscane si introduce una programmazione e contabilità simile a quella degli altri enti.
Il direttore è soggetto a valutazione della Giunta su proposta dell’OIV, con nuove ipotesi di cessazione dall’incarico per valutazione negativa sul piano della qualità della prestazione o per ritardi nei bilanci imputabili alla sua responsabilità.
Il direttore:
- adotta la proposta di piano delle attività;
- adotta la proposta di piano della qualità della prestazione;
- adotta il bilancio preventivo economico e il bilancio di esercizio.
La Giunta regionale, sentite le rappresentanze degli enti locali, delle organizzazioni professionali e sindacali, approva entro il 31 ottobre le direttive per il piano delle attività. Il piano è annuale con proiezione triennale, è trasmesso entro il 30 novembre e viene approvato dalla Giunta nei termini collegati al bilancio, con possibilità di prescrivere modifiche per allineamento.
Il piano della qualità della prestazione è approvato entro il 31 gennaio e la relazione entro il 30 aprile.
Il bilancio prevede:
- esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre;
- contenuti fissati dalla Giunta;
- trasmissione del preventivo entro il 30 novembre con relazione del collegio dei revisori;
- istruttoria e parere consiliare;
- approvazione della Giunta;
- bilancio di esercizio entro il 30 aprile, con relazione del collegio dei revisori, e approvazione consiliare entro 60 giorni;
- relazione del direttore con i rapporti tra piano delle attività e previsioni economiche, e bilanci delle eventuali società partecipate allegati al consuntivo.
Ente parco regionale
Per gli enti parco la legge introduce una disciplina organica di contabilità economico-patrimoniale.
I contenuti del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio sono stabiliti dalla Giunta in conformità all’armonizzazione contabile; al bilancio di esercizio può essere allegato il bilancio sociale e ambientale.
Il bilancio preventivo:
- è adottato dal consiglio direttivo;
- è trasmesso entro il 30 novembre alla comunità del parco per il parere e alla Giunta per l’istruttoria;
- se non vi sono rilievi, la Giunta trasmette la richiesta di parere al Consiglio regionale;
- in caso di rilievi, si seguono i termini per integrazione o riadozione;
- la Giunta approva entro 15 giorni dal parere consiliare.
Il bilancio di esercizio:
- è adottato entro il 30 aprile dell’anno successivo;
- è trasmesso dalla Giunta al Consiglio regionale per l’approvazione entro 60 giorni;
- in caso di mancata espressione del parere della comunità del parco entro 45 giorni, la Giunta procede comunque.
Il consiglio direttivo approva anche il regolamento di contabilità, coerentemente con il codice civile.
Promozione economica e turistica: APET
Per l’Agenzia regionale della promozione economica e turistica vengono introdotti indirizzi regionali entro il 31 ottobre e un programma operativo annuale con proiezione triennale.
Il Direttore:
- adotta e trasmette entro il 30 novembre la proposta di programma operativo;
- la Giunta approva il programma nei termini collegati al bilancio preventivo economico;
- la Giunta può prescrivere modifiche per allinearlo al bilancio approvato.
È prevista inoltre una nuova causa di cessazione dall’incarico del Direttore in caso di mancata adozione o ritardo dei bilanci per cause imputabili alla sua responsabilità.
Il bilancio prevede:
- esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre;
- contenuti definiti dalla Giunta;
- preventivo economico entro il 30 novembre con relazione del Collegio dei revisori;
- procedura istruttoria con eventuali rilievi e approvazione finale della Giunta;
- bilancio di esercizio entro il 30 aprile con relazione del Collegio dei revisori e approvazione consiliare entro 60 giorni.
Regime transitorio e applicazione ai contratti in essere
Le nuove disposizioni in materia di revoca degli incarichi degli organi di vertice amministrativo si applicano anche ai contratti in essere dalla data di entrata in vigore della legge.
Per i procedimenti di approvazione dei bilanci preventivi economici relativi all’anno 2017, le disposizioni della legge si applicano in quanto compatibili.
Ambito territoriale e portata pratica
La disciplina riguarda esclusivamente gli enti, le agenzie, i consorzi e le società dell’ordinamento regionale toscano. Per la sua impostazione, molte disposizioni sono di carattere organizzativo-contabile e hanno rilievo soprattutto per gli esercizi successivi all’entrata in vigore, con termini puntuali legati ai cicli annuali di programmazione e bilancio.
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