L.R. Toscana 2/2017
Professioni regolamentate. Modifiche alla l.r. 73/2008.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. Toscana 73/2008 su sostegno all’innovazione e all’esercizio delle professioni: ridefinisce categorie e requisiti, riorganizza la Commissione regionale dei soggetti professionali, istituisce un Osservatorio presso IRPET e disciplina il fondo di rotazione con contributi in conto interessi. Prevede spese per il 2018-2019 e una proroga transitoria della Commissione in carica.
Modifiche alla disciplina toscana di sostegno alle professioni regolamentate
Modifiche alla disciplina toscana di sostegno alle professioni regolamentate
La legge regionale Toscana 7 febbraio 2017, n. 2 interviene sulla l.r. 73/2008 per rafforzare il sostegno alle attività professionali intellettuali, con particolare attenzione all’innovazione, all’accesso alla professione, alle aggregazioni tra professionisti e ai diritti degli utenti. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Toscana.
Finalità e ambito della disciplina
Il provvedimento aggiorna le finalità della legge del 2008, precisando che le professioni intellettuali sono considerate parte determinante del tessuto economico e sociale toscano e che l’intervento regionale mira anche a sostenere i diritti degli utenti. Viene inoltre confermato l’obiettivo di favorire l’accesso e l’esercizio delle attività professionali mediante un fondo di rotazione e misure dedicate, con particolare attenzione a donne, giovani e reti interdisciplinari.
Definizioni delle professioni interessate
La nozione di professione regolamentata viene allineata alla legge statale n. 4 del 2013 sulle professioni non organizzate. Viene eliminato il riferimento al “collegio” nella definizione della professione ordinistica, restringendo così il richiamo agli ordini professionali.
Commissione regionale dei soggetti professionali
La Commissione regionale dei soggetti professionali è istituita presso la Giunta regionale come organo stabile di consultazione della Giunta e del Consiglio regionale. Essa formula proposte ed esprime pareri su materie di interesse delle professioni, in particolare su:
- atti di programmazione e proposte di leggi e regolamenti regionali connessi alle attività professionali;
- semplificazione delle procedure amministrative che coinvolgono professionisti e utenti, nel rispetto della normativa regionale sui consumatori e utenti;
- processi di innovazione delle attività professionali.
La Commissione può avvalersi del soggetto consortile previsto dalla legge. Resta in carica per la durata della legislatura regionale.
Composizione e nomina della Commissione
La Commissione è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o dall’assessore competente; in loro assenza, la presidenza passa a rotazione a uno dei vicepresidenti. Ne fanno parte:
- un rappresentante per ciascuna associazione, fondazione o altra istituzione privata riconosciuta e rappresentativa, a livello regionale, di una professione ordinistica, fino a 26 componenti;
- un rappresentante per ciascuna associazione, fondazione o altra istituzione privata riconosciuta e rappresentativa, a livello regionale, di una professione regolamentata, fino a 26 componenti;
- tre rappresentanti sindacali datoriali per le professioni.
La struttura regionale competente pubblica l’avviso per l’individuazione dei componenti entro 60 giorni dall’insediamento della Giunta. Se le richieste superano il numero massimo, la selezione avviene dando priorità al maggior numero di professioni e poi al maggior numero di iscritti, privilegiando i soggetti organizzati in almeno tre province toscane. Se le richieste sono inferiori al numero massimo, possono essere valutate domande presentate dopo la scadenza dell’avviso. Ogni soggetto designa un componente effettivo e uno supplente. La Commissione partecipa stabilmente, tramite i vicepresidenti, al tavolo di concertazione generale della Regione Toscana.
Organizzazione e funzionamento della Commissione
La Commissione è nominata quando risultano designati almeno 24 componenti. Si riunisce ogni mese oppure su richiesta di almeno sette membri; alle sedute partecipano anche gli assessori competenti nelle materie trattate. Possono essere invitati, a fini istruttori, i responsabili dei settori regionali competenti e, inoltre, rappresentanti del comitato regionale consumatori e utenti, dei lavoratori dipendenti degli studi professionali e del mondo economico.
Entro le prime tre sedute la Commissione approva un regolamento interno che disciplina organizzazione, funzionamento, riunioni tematiche ed eventuale comitato esecutivo. Nella prima seduta i soggetti espressione delle professioni ordinistiche e regolamentate designano ciascuno un vicepresidente. La partecipazione è gratuita: non sono previsti indennità né rimborsi spese. La nomina di ciascun componente dura un solo mandato non rinnovabile.
Requisiti per il riconoscimento delle associazioni e per la partecipazione alla Commissione
Le associazioni e fondazioni operanti in Toscana che rappresentano professionisti che svolgono attività prevalentemente intellettuali regolamentate ai sensi della legge n. 4/2013 devono ottenere il riconoscimento della personalità giuridica secondo la normativa statale e regionale, per poter partecipare alla Commissione.
La struttura regionale competente verifica che tali soggetti:
- abbiano adottato strumenti di rappresentanza e organizzazione richiesti dalla legge;
- siano dotati degli organi previsti;
- abbiano definito e approvato adeguate regole interne;
- prevedano forme di partecipazione e trasparenza;
- provvedano all’aggiornamento professionale e alla sua realizzazione, anche tramite specifiche iniziative;
- rispettino la normativa in materia di protezione dei dati personali.
Promozione delle attività professionali
La legge amplia il riferimento alle politiche di settore, includendo anche quelle nazionali. Inoltre, la Regione deve garantire la massima pubblicità dell’esistenza del fondo di rotazione e di ogni misura di sostegno all’attività professionale per giovani, donne e aggregazioni di giovani professionisti, anche tramite gli ordini professionali.
Soggetto consortile multidisciplinare
Tra le funzioni del soggetto consortile viene precisata la promozione delle attività dei professionisti mediante informazione e sostegno tecnico sui programmi e sulle attività dell’Unione europea in materia di professioni, con particolare attenzione ai finanziamenti diretti e indiretti.
Osservatorio delle professioni intellettuali
È istituito presso l’IRPET l’Osservatorio delle professioni intellettuali in Toscana. L’Osservatorio svolge attività di monitoraggio, studio e ricerca sulle dinamiche del mercato delle professioni intellettuali nel territorio regionale e redige un rapporto nello stesso periodo della rilevazione nazionale ed ევროპea.
L’Osservatorio riferisce annualmente a Giunta, Consiglio e Commissione, indicando andamento e scenari di breve e medio periodo per supportare le politiche regionali in materia di:
- orientamento dei giovani e offerta formativa;
- strutturazione dei comparti e dei cluster professionali osservati;
- sostegno alle professioni intellettuali in ogni ambito applicativo.
Per l’attività si avvale di un comitato tecnico composto dai dirigenti regionali competenti in formazione e professioni e da componenti della Commissione individuati dal presidente della Commissione. Obiettivi e linee di azione sono definiti annualmente nel programma delle attività istituzionali dell’IRPET. La partecipazione al comitato è gratuita. L’Osservatorio si coordina con gli osservatori regionali delle imprese e della ricerca e innovazione.
Interventi finanziari e fondo di rotazione
La disciplina del fondo regionale di rotazione per le professioni viene integrata prevedendo che sulle agevolazioni finanziarie possano essere concessi contributi in conto interessi. L’attuazione degli interventi è affidata alla Giunta regionale con deliberazione, in coerenza con il programma regionale di sviluppo, con il documento di economia e finanza regionale e con la relativa nota di aggiornamento, entro i limiti del bilancio di previsione.
Viene inoltre abrogata la precedente disposizione contenuta nel comma 5 dell’articolo 9 della l.r. 73/2008.
Copertura finanziaria e decorrenza dei contributi
I contributi in conto interessi sono erogati a partire dall’anno 2018. Per coprire gli oneri, comprese le spese di gestione, è autorizzata la spesa di 50.000 euro annui per ciascuno degli esercizi 2018 e 2019, a valere sulla Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 02 “Formazione professionale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio 2017-2019. Per gli esercizi successivi la copertura è rinviata alla legge di bilancio.
Disposizione transitoria
In prima applicazione, la Commissione già in carica è prorogata fino al termine della legislatura in corso alla data di entrata in vigore della disposizione transitoria, secondo la disciplina regionale sulle nomine e designazioni.
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