L.R. Toscana 10/2017
Incompatibilità dei componenti del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM). Modifiche alla l.r. 22/2002.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana n. 10/2017 sostituisce l’art. 22 della l.r. 22/2002, ridefinendo le incompatibilità dei componenti del CORECOM. Sono vietate cariche politiche e ruoli economico-professionali in imprese dei settori comunicazione, radiotelevisione, pubblicità ed editoria, oltre al rapporto di lavoro con la Regione Toscana. I soci risparmiatori restano esclusi dalle incompatibilità.
Incompatibilità dei componenti del CORECOM toscano
Incompatibilità dei componenti del CORECOM toscano
La legge regionale Toscana 8 marzo 2017, n. 10 interviene sulla disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), sostituendo l’articolo 22 della l.r. 22/2002. Il provvedimento definisce in modo puntuale le situazioni di incompatibilità che impediscono la nomina o la permanenza nell’incarico, con riferimento sia a cariche politiche sia a rapporti economico-professionali.
Incompatibilità politiche
I componenti del CORECOM non possono rivestire incarichi politici o istituzionali che possano compromettere l’indipendenza dell’organo. In particolare, sono incompatibili:
- membro del Parlamento europeo o italiano;
- membro del Governo;
- componente di consigli e giunte regionali, provinciali e comunali;
- presidente della Regione;
- sindaco;
- presidente della provincia;
- presidente o direttore di enti pubblici, anche economici, nominati da Parlamento, Governo o organi regionali, provinciali e comunali;
- componente di organi esecutivi di partiti e movimenti politici, a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale.
Incompatibilità economico-professionali
La norma esclude anche soggetti che abbiano legami economici o professionali con il settore regolato e con attività che possono incidere sull’imparzialità del CORECOM. Sono incompatibili:
- amministratori, soci e dipendenti di imprese pubbliche o private operanti nei settori radiotelevisivo, telecomunicazioni, pubblicità, editoria anche multimediale, rilevazione dell’ascolto e monitoraggio della programmazione;
- titolari di rapporti di collaborazione o consulenza con i soggetti sopra indicati;
- soggetti, esterni alla Regione Toscana, di cui il CORECOM si avvalga per le funzioni di conciliazione e definizione delle controversie relative ai servizi di telecomunicazione;
- dipendenti della Regione Toscana.
Esclusioni espressamente previste
La legge precisa che i soci risparmiatori delle società di capitali e delle società cooperative non si trovano in situazione di incompatibilità, anche se partecipano al capitale di soggetti operanti nei settori considerati.
Ambito applicativo
La disciplina ha efficacia nel solo ambito della Regione Toscana e si applica alla composizione del CORECOM regionale. La legge non introduce termini temporali o regimi transitori specifici, ma aggiorna stabilmente la normativa regionale di riferimento sulle incompatibilità.
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