L.R. Toscana 8/2017
Disposizioni transitorie in materia di controlli sugli impianti termici. Modifiche alla l.r. 87/2009 e alla l.r. 85/2016.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana n. 8/2017 modifica la disciplina sugli impianti termici: aggiorna l’oggetto sociale di ARRR S.p.A., introduce regole transitorie fino al 31 dicembre 2017 per la trasmissione dei rapporti di controllo e per le funzioni del Comune di Grosseto, che continua temporaneamente a svolgere i controlli e a incassarne i contributi. Adegua inoltre la clausola valutativa. Entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Disposizioni transitorie sui controlli degli impianti termici e modifiche a l.r. 87/2009 e l.r. 85/2016
Disposizioni transitorie sui controlli degli impianti termici e modifiche correlate
La legge regionale Toscana 6 marzo 2017, n. 8 interviene in materia di controlli sugli impianti termici e aggiorna due precedenti leggi regionali: la l.r. 87/2009 e la l.r. 85/2016. La disciplina risultante contiene sia correzioni ordinamentali sia norme transitorie a tempo determinato, con effetti principalmente limitati al 2017.
Modifiche all’oggetto sociale di ARRR S.p.A.
Viene ritoccata la formulazione dell’articolo 5 della l.r. 87/2009, relativo all’oggetto sociale della società regionale “Agenzia regionale recupero risorse S.p.A.”. In particolare:
- è soppressa la parola “esclusivamente” nell’alinea del comma 1;
- al comma 2, dopo le parole “oggetto sociale, rivolte”, sono inserite le parole “in particolare”.
Si tratta di un adeguamento lessicale coerente con la disciplina richiamata nel testo, in particolare in relazione al d.lgs. 175/2016.
Trasmissione dei rapporti di controllo e attestati di prestazione energetica
La legge sostituisce integralmente l’articolo 21 della l.r. 85/2016, introducendo una disciplina transitoria per la trasmissione dei rapporti di controllo sugli impianti termici.
Dal momento di entrata in vigore della nuova disposizione e fino al 31 dicembre 2017, i rapporti di controllo devono essere trasmessi:
- alla struttura regionale competente, per i controlli svolti nella provincia di Grosseto e nelle province per le quali la Regione non è subentrata, ai sensi dell’articolo 10-bis, comma 5, della l.r. 22/2015, nelle quote di maggioranza delle rispettive società energetiche;
- alle società affidatarie della funzione, per i controlli svolti nella Città metropolitana di Firenze e nelle province nelle quali la Regione è subentrata, ai sensi del medesimo articolo 10-bis, comma 5, nelle quote di maggioranza delle rispettive società energetiche.
Nelle more del riordino complessivo delle società subentrate alla Regione, la Giunta regionale può individuare, con propria deliberazione, società energetiche ulteriori tenute a ricevere i rapporti di controllo per ambiti territoriali diversi da quelli sopra indicati.
Regime speciale per il Comune di Grosseto
La legge inserisce nell’articolo 22 della l.r. 85/2016 una disposizione transitoria e derogatoria specifica per il Comune di Grosseto.
Fino al 31 dicembre 2017, in deroga alla disciplina generale:
- il Comune di Grosseto continua a esercitare sul proprio territorio le funzioni di controllo sugli impianti termici per la climatizzazione;
- il Comune introita i contributi necessari allo svolgimento di tali funzioni.
I contributi sono applicati nella misura stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto dell’articolo 26, comma 3. La differenza tra tale importo e quello già applicato dal Comune di Grosseto al 31 dicembre 2016 resta nella disponibilità del Comune, che la destina a:
- messa a sistema del catasto degli impianti secondo gli standard di qualità e informatici definiti dalla Regione;
- campagna di informazione rivolta alla cittadinanza sulla rilevanza del controllo degli impianti termici per la sicurezza e per il miglioramento della qualità dell’aria.
Correzioni alla clausola valutativa
Viene corretto il linguaggio dell’articolo 25 della l.r. 85/2016. Nella clausola valutativa:
- le parole “al costo” sono sostituite da “all’ammontare”;
- la parola “bollino” è sostituita dall’espressione “contributo per le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici”.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
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