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Legge

L.R. Toscana 1/2017

Disposizioni in materia di istruzione, formazione e di concertazione con le parti sociali. Modifiche alla l.r. 32/2002.

Normativa regionaleL.R. Toscana 1/2017Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la l.r. Toscana 32/2002 su scuola dell’infanzia, istruzione tecnico-professionale, apprendistato e Commissione tripartita. Introduce sostegni al pluralismo della scuola dell’infanzia, azioni per qualifiche negli istituti tecnici/professionali e aggiorna regole e competenze regionali sull’apprendistato. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione del 8 febbraio 2017.

Modifiche alla disciplina toscana su istruzione, formazione, apprendistato e concertazione tripartita

Modifiche alla disciplina toscana in materia di istruzione, formazione e concertazione sociale

La legge regionale Toscana n. 1 del 2017 interviene in modo mirato sulla l.r. 32/2002, aggiornando la disciplina di istruzione, formazione professionale, apprendistato e concertazione con le parti sociali. Le modifiche riguardano soprattutto il pluralismo dell’offerta formativa nella scuola dell’infanzia, i percorsi per studenti tecnici e professionali, l’apprendistato e alcuni aspetti organizzativi della Commissione regionale permanente tripartita.

Scuola dell’infanzia e pluralismo dell’offerta formativa

La Regione riconosce la scuola dell’infanzia come servizio educativo e sociale di interesse pubblico e sostiene il pluralismo dell’offerta educativa, anche tramite azioni a favore della scuola dell’infanzia paritaria, con l’obiettivo della piena generalizzazione del servizio.

L’intervento regionale è finalizzato a garantire:

  • la più ampia partecipazione dei bambini alla scuola dell’infanzia;
  • il rafforzamento dell’offerta integrata tra scuole statali e paritarie, nonché delle reti di scuole;
  • il coordinamento organizzativo e pedagogico tra le scuole dell’infanzia;
  • il supporto alle scuole nell’uso del sistema informativo dell’istruzione.

Sono sostenute, nei limiti delle risorse disponibili, le scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge n. 62/2000, e in particolare:

  • le scuole dell’infanzia gestite da enti locali;
  • le scuole dell’infanzia private.

Per favorire il coordinamento organizzativo e pedagogico tra le scuole dell’infanzia paritarie private, la Regione può erogare contributi in conto gestione alle federazioni o associazioni più rappresentative a livello regionale, purché:

  • siano composte da almeno dieci scuole;
  • le scuole abbiano sede didattica in Toscana;
  • siano distribuite in almeno cinque province.

Tali contributi sono concessi mediante avviso pubblico regionale e nei limiti delle risorse disponibili.

Percorsi formativi per studenti degli istituti tecnici e professionali

La legge introduce un’azione regionale per ampliare le possibilità occupazionali degli studenti iscritti agli istituti tecnici o professionali che intendano conseguire il diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

La Regione promuove opportunità formative finalizzate all’acquisizione di competenze professionali utili all’ottenimento della qualifica professionale, con l’obiettivo di facilitare l’inserimento nel mercato del lavoro.

Apprendistato e sistema duale

La disciplina regionale sull’apprendistato viene riformulata per rafforzare il collegamento tra istruzione, formazione professionale e lavoro.

La Regione individua come obiettivi qualificanti della formazione nell’apprendistato:

  • la valorizzazione e certificazione dei contenuti formativi del contratto;
  • la certificazione delle competenze in relazione ai profili formativi;
  • la definizione di standard per le competenze dei tutor;
  • l’individuazione di criteri e requisiti per la capacità formativa delle imprese;
  • la garanzia della formazione per tutti gli apprendisti;
  • il rafforzamento della transizione scuola-lavoro e dell’occupabilità giovanile attraverso il sistema duale.

La formazione si realizza per tre tipologie contrattuali:

  • apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
  • apprendistato professionalizzante;
  • apprendistato di alta formazione e ricerca.

Le forme di apprendistato di cui alle lettere a) e c) sono ricondotte al sistema duale, caratterizzato da un raccordo organico e continuo tra formazione e lavoro.

Per tali tipologie, nel rispetto dei livelli essenziali statali, la Giunta regionale disciplina con deliberazione le modalità operative dei percorsi formativi. La deliberazione è adottata:

  • sentita la Commissione regionale permanente tripartita;
  • previa informativa alla commissione consiliare competente;
  • per l’apprendistato di alta formazione e ricerca, sentiti anche i soggetti indicati dalla normativa statale.

Per l’apprendistato professionalizzante, la Regione disciplina con regolamento gli ambiti di propria competenza individuati dalla normativa statale, in particolare in ordine all’offerta formativa pubblica interna o esterna all’azienda, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali.

Commissione regionale permanente tripartita

Per la Commissione regionale permanente tripartita vengono escluse specifiche disposizioni della l.r. 5/2008, limitatamente alla Commissione stessa.

In particolare non si applicano:

  • la regola sull’inammissibilità della designazione in caso di mancata indicazione di un numero pari di nominativi di entrambi i generi da parte del soggetto designante;
  • le disposizioni sui commi 2-5 ter dell’articolo 13 della l.r. 5/2008.

Coordinamento del regolamento di esecuzione

La legge aggiorna anche la disposizione sul regolamento regionale di esecuzione, prevedendo che tra i soggetti interessati figurino le rappresentative delle imprese e le organizzazioni sindacali.

Inoltre, per l’apprendistato professionalizzante, il regolamento regionale disciplina le modalità organizzative ed erogative dell’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda, per le competenze di base e trasversali.

Disposizioni finanziarie e decorrenza

La legge dichiara espressamente di non comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

L’entrata in vigore è fissata al giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, avvenuta l’8 febbraio 2017.

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