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Legge

L.R. FVG 19/2018

Disposizioni urgenti in materia di rappresentanza istituzionale degli enti locali e modifiche alla legge regionale 12/2015.

Normativa regionaleL.R. FVG 19/2018Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge ridisegna, per il Friuli Venezia Giulia, la composizione e le modalità di designazione del CAL, prevedendo nuovi criteri di rappresentanza dei Comuni, la partecipazione delle comunità linguistiche e il coinvolgimento di ANCI e UNCEM. Contiene norme di prima applicazione e una disciplina transitoria fino al nuovo insediamento del CAL. In vigore dal 9 agosto 2018.

Rappresentanza istituzionale nel Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia

Rappresentanza istituzionale nel Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia

La legge interviene sulla disciplina del Consiglio delle autonomie locali (CAL) del Friuli Venezia Giulia, modificando la composizione dell’organo, la partecipazione ai lavori e alcune regole di prima applicazione. L’obiettivo è adeguare la rappresentanza degli enti locali nelle more del riordino del sistema delle autonomie locali.

Composizione del CAL e criteri di individuazione dei Comuni

Il CAL è composto da una rappresentanza istituzionale di enti locali così articolata:

  • i Comuni di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste, quali membri di diritto;
  • un Comune per ciascun ambito territoriale del Servizio sociale dei Comuni, individuato dai sindaci dei Comuni compresi nell’ambito, con esclusione dei Comuni capoluogo sopra indicati.

L’individuazione dei Comuni rappresentanti avviene ogni cinque anni tramite conferenza dei sindaci per ciascun ambito territoriale. La conferenza è convocata dal sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti almeno trenta giorni prima della scadenza del quinquennio; in caso di inerzia provvede l’Assessore regionale competente, previa diffida ad adempiere entro dieci giorni. La conferenza è presieduta dal medesimo sindaco con l’assistenza del segretario comunale.

Modalità di voto e individuazione suppletiva

Per la designazione del Comune rappresentante:

  • ogni sindaco esprime un solo voto, uguale e segreto;
  • è individuato il Comune che ottiene il maggior numero di voti;
  • in caso di parità, prevale il Comune con il maggior numero di abitanti.

Dell’avvenuta individuazione viene data comunicazione all’Assessore regionale competente.

Se tra i Comuni individuati non risultano almeno due Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, si procede a una elezione suppletiva per scegliere:

  • un Comune montano con popolazione fino a 3.000 abitanti;
  • un Comune non montano con popolazione fino a 3.000 abitanti.

In tal caso, entro venti giorni dalla comunicazione, l’Assessore convoca due conferenze distinte: una per i Comuni montani fino a 3.000 abitanti e una per gli altri Comuni non montani con la stessa soglia di popolazione. Anche in questo caso l’individuazione avviene con voto uguale e segreto, secondo le medesime regole di cui sopra.

Partecipazione ai lavori del CAL

Ai lavori del CAL partecipano, con diritto di parola:

  • un rappresentante per ciascuna Assemblea di comunità linguistica friulana, slovena e tedesca, designato dalla rispettiva Assemblea;
  • i Presidenti di ANCI FVG e di UNCEM FVG, o loro delegati;
  • i componenti della Giunta regionale o del Consiglio regionale proponenti degli atti sottoposti all’esame.

Per gli atti di cui all’articolo 8 della legge regionale 12/2015, la consultazione delle Assemblee di comunità linguistica si realizza mediante la partecipazione dei loro rappresentanti ai lavori del CAL con diritto di voto.

Compensi e pubblicità della composizione

L’Assessore regionale competente dà atto della composizione del CAL con decreto pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Il quinquennio decorre dalla data di pubblicazione del decreto.

La qualità di componente del CAL non dà diritto a compensi o rimborsi a carico della Regione.

Prima applicazione e convocazione iniziale

In prima applicazione, le conferenze dei sindaci per l’individuazione dei Comuni rappresentanti devono svolgersi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge. Se ciò non avviene, previa diffida ad adempiere entro dieci giorni, la convocazione è effettuata dall’Assessore regionale competente.

L’Assessore convoca inoltre la prima riunione del CAL. Fino alla nomina del Presidente, la presidenza è affidata al componente più anziano, che provvede alle successive convocazioni.

Regime transitorio

Fino all’insediamento del CAL nella nuova composizione, il CAL continua a esercitare le proprie funzioni nella composizione previgente integrata dai Comuni di Codroipo, Gemona del Friuli, Monfalcone, Sacile, San Daniele del Friuli e Tarvisio. Per tali Comuni partecipano alle attività del CAL i sindaci o loro delegati, scelti tra i componenti delle rispettive giunte.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione; il testo vigente indicato decorre dal 9 agosto 2018.

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