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Legge

L.R. FVG 15/2018

Modifiche alla legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali).

Normativa regionaleL.R. FVG 15/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. Friuli Venezia Giulia 5/2003 su referendum abrogativi, propositivi e consultivi e iniziativa legislativa popolare: introduce la Commissione di garanzia, alza alcune soglie di firme e consensi, elimina la disciplina provinciale e detta nuove regole su ammissibilità, presentazione, svolgimento e tempi. In vigore dal 28 giugno 2018, con norme transitorie fino alla costituzione della Commissione.

Modifiche alla disciplina regionale dei referendum e dell’iniziativa popolare in Friuli Venezia Giulia

Modifiche alla disciplina regionale dei referendum e dell’iniziativa popolare

La legge interviene sulla legge regionale Friuli Venezia Giulia 7 marzo 2003, n. 5, riscrivendo in modo significativo la disciplina dei referendum regionali e dell’iniziativa legislativa popolare. L’obiettivo è rafforzare i controlli di ammissibilità, aggiornare le soglie di sottoscrizione e regolare in modo più puntuale tempi e modalità di svolgimento delle consultazioni.

Iniziativa referendaria e soggetti legittimati

La proposta di referendum di iniziativa degli elettori deve essere presentata per iscritto al Presidente del Consiglio regionale. La soglia minima di sottoscrizioni richieste sale a 1.000 elettori, mentre il numero minimo di promotori designati aumenta a 100; la disciplina prevede anche un numero di promotori designati compreso tra cinque e dieci per le funzioni successive di deposito e interlocuzione procedurale.

Per l’iniziativa dei Consigli comunali, la richiesta deve essere approvata da ciascun Consiglio con deliberazioni di identico contenuto adottate a maggioranza dei due terzi dei componenti. La legge richiede inoltre l’indicazione di almeno cinque consiglieri comunali delegati a curare gli adempimenti previsti.

Commissione di garanzia per i procedimenti referendari

È istituita presso il Consiglio regionale la Commissione di garanzia per i procedimenti referendari, organo deputato al controllo di ammissibilità e regolarità degli atti di iniziativa dei referendum abrogativi e propositivi, nonché delle iniziative legislative popolari.

La Commissione è composta da sette membri eletti dal Consiglio regionale:

  • cinque scelti, con voto limitato, tra magistrati a riposo, professori universitari ordinari o associati di materie giuridiche con comprovata competenza in diritto costituzionale e regionale, oppure avvocati con almeno quindici anni di esercizio;
  • due scelti, con voto limitato, tra consiglieri regionali cessati dalla carica che abbiano svolto almeno una legislatura completa.

I componenti durano in carica sei anni e non sono immediatamente rieleggibili. La Commissione elegge al proprio interno il Presidente, delibera a maggioranza con la presenza di almeno cinque componenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. L’incarico è incompatibile con qualsiasi carica pubblica elettiva e con attività professionali idonee a generare conflitto di interessi. È previsto un gettone di presenza, a carico del bilancio del Consiglio regionale.

Le deliberazioni definitive della Commissione sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione entro dieci giorni; da tale pubblicazione decorrono i termini per le impugnazioni.

Controllo di ammissibilità e regolarità delle iniziative

Il controllo di ammissibilità della proposta referendaria e della richiesta di referendum è attribuito alla Commissione di garanzia, assistita dagli uffici del Consiglio regionale. La Commissione può sospendere la procedura quando il quesito non sia chiaro e univoco o non rispetti i criteri richiesti, invitando i promotori a riformulare la proposta. Prima di deliberare, la Commissione svolge un’udienza conoscitiva con i promotori designati, che possono presentare memorie e pareri.

Per la richiesta di referendum di iniziativa degli elettori, la presentazione deve avvenire da parte di almeno cinque promotori designati. Il Presidente del Consiglio regionale informa tempestivamente il Consiglio regionale e il Presidente della Regione; quest’ultimo ne dà notizia nel Bollettino Ufficiale entro cinque giorni.

La Commissione cura anche la verifica e il computo delle firme, sia per i referendum di iniziativa degli elettori sia per l’iniziativa popolare, con possibilità di assistenza dei promotori e dei consiglieri regionali nelle operazioni di verifica.

Referendum di iniziativa dei Consigli comunali

La richiesta dei Consigli comunali è presentata al Presidente del Consiglio regionale dai consiglieri comunali delegati. La presentazione deve avvenire entro sei mesi dalla deliberazione del primo Consiglio comunale che abbia approvato la richiesta.

Sull’ammissibilità del referendum e sulla regolarità della richiesta decide la Commissione entro trenta giorni. Alla procedura si applicano, in quanto compatibili, le regole previste per il controllo delle iniziative degli elettori; le funzioni attribuite ai promotori designati sono svolte dai consiglieri comunali delegati.

Ai fini della verifica della rappresentanza territoriale richiesta per l’iniziativa referendaria, rilevano i dati dell’ultimo censimento ufficiale della popolazione residente.

Referendum abrogativo: esito e quorum

Per il referendum abrogativo, l’esito è favorevole se ha partecipato alla votazione almeno il 40 per cento degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge innalza così il quorum partecipativo richiesto per la validità dell’esito.

Referendum propositivo e disciplina di svolgimento

Per i referendum abrogativi e propositivi è introdotta una disciplina unitaria di svolgimento. Le consultazioni si tengono una volta all’anno, in una domenica compresa tra aprile e giugno, con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro il 28 febbraio.

La tornata annuale riguarda tutte le richieste ammesse dalla Commissione entro il 31 dicembre dell’anno precedente. In una sola tornata non possono svolgersi più di cinque referendum; se le richieste ammesse sono superiori, si segue l’ordine di presentazione e le eccedenti slittano all’anno successivo.

Interruzione, sospensione e differimento delle operazioni referendarie

Le operazioni referendarie si interrompono il 31 dicembre dell’anno antecedente a quello di scadenza della legislatura regionale. I termini sono sospesi e riprendono a decorrere dopo trenta giorni dall’elezione del nuovo Consiglio regionale.

Se le richieste sono state definitivamente ammesse in tempo utile, il referendum si svolge in una sessione straordinaria autunnale, in una domenica di novembre, con decreto da emanarsi entro l’1 settembre.

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, il referendum già indetto si sospende automaticamente con la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali. In tal caso si tiene nell’ultima domenica di aprile successiva all’insediamento del nuovo Consiglio, purché tra insediamento e votazione vi siano almeno quarantacinque giorni liberi; altrimenti è rinviato all’anno successivo e nuovamente indetto.

Se nella stessa finestra temporale si svolgono elezioni per il Parlamento nazionale o per il rinnovo della generalità delle amministrazioni comunali, il referendum è automaticamente differito alla sessione autunnale straordinaria o a quella primaverile ordinaria immediatamente successiva. Il Presidente della Regione procede a nuova indizione, sentito il Commissario del Governo per la data della consultazione, con decreto entro l’1 settembre o entro il 28 febbraio.

Quando la consultazione differita riguarda meno di cinque referendum, il Presidente della Regione indice nuovamente anche i referendum automaticamente sospesi e gli eventuali altri già ammessi, nel rispetto del limite massimo di cinque per tornata.

È prevista infine la possibilità di contestualizzare i referendum regionali con quelli previsti dall’articolo 75 della Costituzione, previa intesa con il Ministro dell’interno, anche fissando o rinviando la data al di fuori delle finestre ordinarie.

Iniziativa legislativa popolare

La proposta di legge di iniziativa popolare deve essere presentata al Presidente del Consiglio regionale con le firme di almeno 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni del Friuli Venezia Giulia.

La Commissione di garanzia verifica e computa le firme e accerta la regolarità della proposta. Alle operazioni possono assistere i promotori dell’iniziativa popolare, i cui nomi, in numero non superiore a dieci, devono essere indicati sui fogli di raccolta; può assistervi anche ciascun consigliere regionale.

Entro dieci giorni dalla pubblicazione della deliberazione di ammissibilità e di regolarità delle sottoscrizioni, il Presidente del Consiglio regionale assegna la proposta alla competente Commissione consiliare, che deve esaminarla entro otto mesi.

Effetti sulla disciplina dei referendum consultivi e abolizione della componente provinciale

La legge sopprime ogni riferimento ai referendum provinciali nella struttura del capo III della legge regionale n. 5/2003 e abroga le disposizioni che riguardavano l’iniziativa referendaria collegata alle Province. Viene altresì eliminato il riferimento alla costituzione di nuove Province tra le ipotesi della disciplina regionale.

Regime transitorio

Fino alla costituzione della Commissione di garanzia per i procedimenti referendari continua ad applicarsi la disciplina previgente della legge regionale n. 5/2003.

È inoltre previsto che la norma sulla conservazione della validità della consultazione referendaria, in caso di decadenza per fine legislatura di un progetto di legge istitutivo di un nuovo Comune o di modifica di circoscrizioni o denominazioni comunali, si applichi anche alle iniziative per le quali la consultazione si sia già svolta prima dell’entrata in vigore della legge.

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