L.R. FVG 22/2018
Modifiche alla legge regionale 18/2016 concernente il sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale del Friuli Venezia Giulia proroga dal 2018 al 2019 vari termini transitori previsti dalla l.r. 18/2016 sul sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale. Le modifiche spostano al 1° maggio 2019 e al 30 aprile 2019 diverse decorrenze e scadenze già fissate, con effetto dal 18 ottobre 2018. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Proroga di termini nella disciplina del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia
Proroga di termini nel sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale
La legge regionale del Friuli Venezia Giulia interviene sulla l.r. 18/2016, limitandosi a rinviare una serie di termini temporali relativi alla disciplina del pubblico impiego regionale e locale. Si tratta di una norma di breve durata e a contenuto essenzialmente transitorio, rilevante solo per l’adeguamento delle scadenze previste dalla normativa modificata.
Ambito delle modifiche
Le modifiche riguardano esclusivamente alcune disposizioni della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18, concernenti il sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale. La disciplina risultante sposta in avanti termini e decorrenze già fissati, senza introdurre nuovi istituti sostanziali.
Proroga delle decorrenze e delle scadenze
Il provvedimento sostituisce i riferimenti temporali originari con nuovi termini, tutti collocati nel periodo compreso tra marzo e maggio 2019. In particolare:
- per l’articolo 6, comma 2, il termine “dall’1 novembre 2018” è sostituito con “dall’1 maggio 2019” e “al 31 ottobre 2018” con “al 30 aprile 2019”;
- per l’articolo 56, comma 3, il termine “dall’1 novembre 2018” è sostituito con “dall’1 maggio 2019”;
- per l’articolo 56, comma 4, il riferimento “all’1 settembre 2018” è sostituito con “all’1 marzo 2019”;
- per l’articolo 56, comma 5, il riferimento “in servizio all’1 settembre 2018” è sostituito con “in servizio all’1 marzo 2019”;
- per l’articolo 56, comma 9, il termine “Entro il 15 settembre 2018” è sostituito con “Entro il 15 marzo 2019”;
- per l’articolo 57, comma 1, “vigente al 31 ottobre 2018” diventa “vigente al 30 aprile 2019”;
- per l’articolo 57, comma 3, “in essere al 31 ottobre 2018” diventa “in essere al 30 aprile 2019”;
- per l’articolo 57, comma 8, “sino al 31 ottobre 2018” diventa “sino al 30 aprile 2019”;
- per l’articolo 59, il riferimento “dall’1 novembre 2018” è sostituito con “dall’1 maggio 2019”.
Decorrenza ed efficacia temporale
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia. Dal contenuto emerge un’applicazione strettamente collegata a termini ormai superati, poi spostati al 2019; perciò il suo rilievo pratico è limitato alla ricostruzione della disciplina transitoria di quel periodo.
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