Salta al contenuto
Legge

L.R. FVG 16/2018

Modifiche alle leggi regionali 8/2000, 3/2014, 2/2015.

Normativa regionaleL.R. FVG 16/2018Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 16/2018 modifica norme su organizzazione del Consiglio regionale, organizzazione/personale regionale e trattamento economico dei consiglieri. Abroga alcune disposizioni e proroga fino al 31 dicembre 2018 termini già fissati al 30 giugno 2018. Vigente dal 28 giugno 2018, ha contenuto puntuale e transitorio.

Modifiche a disciplina del Consiglio regionale e del trattamento economico fino al 31 dicembre 2018

Modifiche a norme su Consiglio regionale, organizzazione del personale e trattamento economico

La legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 16 del 2018 interviene in modo puntuale su tre testi normativi regionali, incidendo su profili organizzativi del Consiglio regionale, su alcune disposizioni relative all’organizzazione e al personale della Regione e su termini connessi al trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali.

Interventi sulla legge regionale 8/2000

Viene abrogato il comma 2-bis dell’articolo 9 della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8, recante l’ordinamento e l’organizzazione del Consiglio regionale. La modifica elimina quindi quella specifica previsione dal testo vigente.

Interventi sulla legge regionale 3/2014

La legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 è modificata in più punti dell’articolo 6 e dell’articolo 6-bis, con effetti sull’ambito soggettivo delle disposizioni in materia di organizzazione e personale.

In particolare:

  • la rubrica dell’articolo 6 viene integrata, aggiungendo il riferimento al Presidente e ai Vicepresidenti del Consiglio regionale accanto al Presidente della Regione e agli Assessori regionali;
  • al comma 3 dell’articolo 6, tra i soggetti destinatari della disciplina, sono inseriti anche il Presidente e i Vicepresidenti del Consiglio regionale;
  • il comma 4 dell’articolo 6 è abrogato;
  • il comma 4 dell’articolo 6-bis è abrogato.

Inoltre, per l’articolo 10 della medesima legge, il termine ivi previsto viene prorogato: la scadenza indicata al 30 giugno 2018 è sostituita con il 31 dicembre 2018.

Interventi sulla legge regionale 2/2015

La legge regionale 13 febbraio 2015, n. 2, in materia di trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali e di funzionamento dei gruppi consiliari, è modificata limitatamente all’articolo 3.

Anche in questo caso, il termine originariamente fissato al 30 giugno 2018 viene prorogato al 31 dicembre 2018.

Decorrenza e portata temporale

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, quindi dal 28 giugno 2018. La parte più rilevante della disciplina ha natura transitoria o comunque collegata a termini che risultano riferiti al 31 dicembre 2018.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.