L.R. FVG 17/2018
Norme urgenti in materia di funzioni delle Unioni territoriali intercomunali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 17/2018 aggiorna i termini per l’esercizio associato obbligatorio di funzioni comunali, demandando la decorrenza alla data stabilita dall’Assemblea dell’Unione e abrogando una precedente disposizione collegata. Interviene anche sulla disciplina del personale, estendendo il riferimento ai Comuni non partecipanti alle UTI e sopprimendo un comma dell’art. 56 della l.r. 18/2016. In vigore dal 30 giugno 2018; il testo vigente mostrato è limitato al periodo 30/06/2018-31/12/2018.
Norme urgenti sulle funzioni delle Unioni territoriali intercomunali e sul personale degli enti locali
Norme urgenti in materia di funzioni delle Unioni territoriali intercomunali
La legge regionale del Friuli Venezia Giulia interviene in modo mirato sul riordino delle funzioni comunali associate e su alcuni profili del pubblico impiego locale. L’obiettivo è correggere e aggiornare la disciplina già vigente in materia di Unioni territoriali intercomunali (UTI) e di limiti di spesa del personale.
Esercizio associato obbligatorio delle funzioni comunali
La disciplina sui termini per il completamento dell’esercizio associato obbligatorio viene resa più flessibile. Nel quadro della legge regionale n. 26/2014, la decorrenza non è più ancorata all’1 gennaio 2018, ma alla data stabilita dall’Assemblea dell’Unione.
In questo modo il legislatore regionale supera un termine rigido e collega l’avvio dell’assetto associato alla determinazione dell’organo dell’Unione competente.
Abrogazioni e coordinamento normativo
La legge abroga una disposizione della legge regionale collegata alla manovra di bilancio 2018-2020, eliminando il comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 44/2017. L’intervento ha funzione di coordinamento con la nuova disciplina dei termini relativi alle funzioni associate.
Disciplina del personale e limiti di spesa
La legge modifica anche l’articolo 56 della l.r. 18/2016, ampliando il perimetro dei soggetti considerati nella disciplina del personale.
In particolare:
- tra i soggetti richiamati vengono inclusi anche i Comuni non partecipanti alle UTI;
- viene precisato che il riferimento al calcolo del limite di spesa riguarda le UTI e i Comuni partecipanti alle medesime;
- è abrogato il comma 20 dell’articolo 56.
L’intervento incide quindi sulle regole di computo e applicazione dei limiti di spesa del personale nel sistema regionale degli enti locali.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, quindi dal 30 giugno 2018. Il testo fornito è riferito al periodo di vigenza indicato nel documento, dal 30/06/2018 al 31/12/2018.
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