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Legge

L.R. Basilicata 48/2018

DISCIPLINA E INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE IN BASILICATA

Normativa regionaleL.R. Basilicata 48/2018Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Basilicata n. 48/2018 riconosce il commercio equo e solidale e ne promuove diffusione, formazione e iniziative informative, prevedendo anche contributi per investimenti e giornate dedicate. Stabilisce definizioni, soggetti e prodotti ammessi, demanda alla Giunta i criteri attuativi entro 180 giorni e prevede una spesa solo per gli anni 2018-2020, quindi oggi la parte finanziaria è esaurita.

Disciplina e sostegno al commercio equo e solidale in Basilicata

Disciplina e interventi per lo sviluppo del commercio equo e solidale in Basilicata

La legge riconosce e promuove, nel territorio della Regione Basilicata, il commercio equo e solidale come strumento di giustizia sociale ed economica, sviluppo sostenibile e rispetto delle persone e dell’ambiente. Il provvedimento definisce i soggetti e i prodotti rilevanti, individua gli interventi regionali di promozione e sostegno, e demanda alla Giunta regionale l’attuazione operativa di alcune misure.

Finalità e ambito di intervento

La Regione persegue due obiettivi principali: aumentare l’informazione verso i consumatori per favorire acquisti responsabili e diffondere maggiormente i prodotti del commercio equo e solidale. A tal fine può sostenere anche economicamente iniziative coerenti con tali finalità.

Definizione di commercio equo e solidale

Il commercio equo e solidale è descritto come un approccio alternativo al commercio internazionale tradizionale, orientato a una maggiore equità nelle relazioni economiche internazionali e a migliori condizioni commerciali e sociali per produttori e lavoratori dei paesi in via di sviluppo.

La disciplina valorizza in particolare:

  • il pagamento di un prezzo equo e concordato, tale da garantire un livello di vita adeguato e dignitoso;
  • l’eventuale anticipazione di una parte del prezzo al momento dell’ordine;
  • la tutela dei diritti dei lavoratori, inclusi salute, sicurezza, retribuzione, assenza di discriminazioni di genere e divieto di sfruttamento del lavoro minorile;
  • un rapporto continuativo tra produttore e acquirente, con iniziative di supporto al miglioramento della qualità dei prodotti e delle condizioni di vita della comunità locale;
  • il rispetto dell’ambiente;
  • la trasparenza delle strutture organizzative.

Soggetti riconosciuti dalla legge

Sono considerati soggetti del commercio equo e solidale gli enti senza scopo di lucro, organizzati in forma collettiva e democratica, operanti in modo stabile sul territorio regionale e rientranti in una delle seguenti categorie:

  • enti che rilasciano l’accreditamento di organizzazione del commercio equo e solidale;
  • organizzazioni del commercio equo e solidale accreditate da enti accreditatori;
  • enti che certificano i prodotti del commercio equo e solidale.

La loro attività deve conformarsi alle norme volontarie elaborate dalle principali associazioni internazionali e nazionali del settore, tra cui FLO, WFTO, AGICES e ASSOBDM. Possono beneficiare degli aiuti regionali solo i soggetti individuati secondo i requisiti e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

Prodotti del commercio equo e solidale

Rientrano nella disciplina i prodotti che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:

  • provenienza da un’organizzazione accreditata per il commercio equo e solidale;
  • certificazione da parte di enti di certificazione riconducibili alla disciplina regionale.

Interventi regionali per la diffusione

La Regione promuove una pluralità di azioni per favorire la conoscenza e la diffusione del settore, tra cui:

  • iniziative divulgative e di sensibilizzazione sui contenuti sociali e ambientali del consumo;
  • azioni educative nelle scuole sul consumo consapevole e sulle opportunità offerte da questi prodotti;
  • attività formative per operatori e volontari delle organizzazioni del settore;
  • promozione e sostegno delle giornate regionali del commercio equo e solidale;
  • creazione di un portale internet regionale dedicato alle informazioni sul settore;
  • contributi fino al 40% delle spese ammissibili per investimenti funzionali all’attività, come apertura e ristrutturazione della sede, acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche;
  • promozione dell’uso di tali prodotti nelle attività degli enti pubblici, in particolare nei punti di somministrazione interni, nel rispetto delle norme sugli acquisti di beni e servizi.

I Comuni possono inoltre istituire mercati e fiere su aree pubbliche aventi come merceologia prevalente o esclusiva i prodotti del commercio equo e solidale, secondo la disciplina regionale sul commercio al dettaglio.

Giornata regionale del commercio equo e solidale

La Regione promuove e sostiene specifiche giornate dedicate al commercio equo e solidale, anche mediante contributi alle organizzazioni e agli enti del settore. Tali giornate sono concepite come momento di incontro tra la comunità territoriale e la realtà del commercio equo e solidale.

Attuazione e criteri applicativi

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, deve definire:

  • criteri e modalità attuative degli interventi relativi ai contributi per investimenti e alle giornate del commercio equo e solidale;
  • tipologie di intervento da finanziare con priorità;
  • requisiti dei soggetti beneficiari degli aiuti e modalità di individuazione degli stessi.

Monitoraggio e relazione al Consiglio

La Giunta regionale deve trasmettere al Consiglio una relazione dopo due anni dall’entrata in vigore della legge e poi con cadenza biennale. La relazione deve indicare:

  • lo stato di attuazione degli interventi previsti;
  • i risultati raggiunti;
  • le tipologie dei beneficiari;
  • le risorse stanziate ed erogate per i contributi agli investimenti. La Commissione consiliare competente riferisce poi al Consiglio sui risultati evidenziati.

Regime degli aiuti di Stato

Tutte le agevolazioni previste sono concesse nel rispetto dei limiti del regime de minimis, in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE.

Aspetti finanziari e durata delle risorse autorizzate

La legge autorizza una spesa pari a:

  • 5.000 euro per l’anno 2018;
  • 30.000 euro per l’anno 2019;
  • 30.000 euro per l’anno 2020.

La copertura è prevista mediante prelievo dal fondo speciale regionale indicato dalla norma di bilancio, con possibilità per la Giunta di effettuare le necessarie variazioni di bilancio. Poiché gli stanziamenti sono limitati agli esercizi 2018-2020, la disciplina finanziaria originaria risulta oggi esaurita nei suoi effetti di spesa programmata.

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