L.R. Basilicata 43/2018
DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL FENOMENO DEL BULLISMO E CYBER BULLISMO
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Basilicata disciplina azioni di prevenzione, emersione e contrasto del bullismo e cyberbullismo, con interventi informativi, formativi e di sostegno alle vittime. Dal 2025 affida il coordinamento al Co.Re.Com. e istituisce una Consulta regionale; prevede relazioni annuali al Consiglio e una copertura finanziaria per annualità specifiche, tra cui 2018-2020, 2025 e 2027.
Prevenzione e contrasto di bullismo e cyberbullismo in Basilicata
Disciplina regionale per la prevenzione e il contrasto di bullismo e cyberbullismo
La legge della Regione Basilicata promuove interventi di prevenzione, individuazione, emersione, contrasto e repressione del bullismo e del cyberbullismo. Il provvedimento tutela in particolare fanciulli e adolescenti, con attenzione all’ambiente scolastico, ai social media e all’uso della rete internet.
Principi e finalità
La disciplina regionale si ispira ai principi di protezione speciale del minore e riconosce il fanciullo e l’adolescente come centro di valore da preservare contro ogni forma di violenza e discriminazione. Le finalità principali sono:
- diffondere la cultura del rispetto delle regole e della dignità della persona;
- contrastare discriminazioni legate a razza, sesso, religione, condizioni economiche o altre condizioni personali o familiari;
- tutelare l’integrità psico-fisica dei minori, soprattutto nell’ambiente scolastico e nell’uso dei media digitali.
Interventi finanziabili
La Regione attua gli obiettivi della legge tramite il finanziamento di programmi e progetti che possono riguardare:
- campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte a studenti e famiglie;
- corsi di formazione per personale scolastico ed educativo, finalizzati a tecniche psico-pedagogiche e pratiche preventive;
- modalità di individuazione e segnalazione dei singoli episodi di bullismo e cyberbullismo;
- programmi di sostegno ai minori vittime, con supporto di figure professionali e associazioni del territorio;
- interventi rieducativi nei confronti di chi compie atti di bullismo, per favorirne il recupero sociale.
Soggetto attuatore e coordinamento
L’attuazione degli interventi è affidata al Co.Re.Com. Basilicata, che opera come soggetto attuatore con particolare riferimento alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo e all’educazione all’uso consapevole dei media digitali e della rete internet. Il Co.Re.Com.:
- predispone e realizza programmi e azioni necessarie;
- assicura il coordinamento tecnico-operativo;
- si avvale della collaborazione consultiva dei soggetti previsti dalla legge;
- opera in raccordo con la Consulta regionale, nel rispetto delle competenze degli altri organi.
Soggetti consultivi e collaborativi
Per migliorare l’efficacia degli interventi, il Co.Re.Com. acquisisce pareri e promuove collaborazioni, a titolo consultivo e gratuito, con:
- istituzioni scolastiche;
- enti locali;
- aziende del servizio sanitario regionale;
- Centro di Servizio per il Volontariato di Basilicata;
- associazioni con comprovata esperienza nel disagio sociale, soprattutto minorile, iscritte al RUNTS. Tali soggetti forniscono supporto consultivo e collaborativo, senza titolarità nella gestione dei progetti, che resta in capo al Co.Re.Com.
Consulta regionale sul bullismo e cyberbullismo
È istituita presso la Presidenza della Giunta regionale la Consulta regionale sul bullismo e cyberbullismo, quale organismo di consultazione e proposta per le politiche regionali di prevenzione e contrasto. La Consulta si avvale del supporto tecnico e informativo:
- del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza;
- dell’Osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori;
- dei dipartimenti delle aziende del Servizio sanitario regionale;
- dell’Ufficio scolastico regionale, in particolare per il disagio scolastico. Ai componenti non spetta alcun compenso o gettone di presenza. La Giunta regionale, con regolamento di attuazione e sentita la Commissione consiliare competente, definisce composizione, funzioni e modalità di costituzione e funzionamento dei tavoli istituzionali permanenti, assicurando la partecipazione del Co.Re.Com. come componente necessario.
Altri soggetti coinvolti
Alla realizzazione delle azioni concorrono anche, per le rispettive competenze e secondo il regolamento di attuazione:
- il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza;
- l’Osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori.
Modalità di finanziamento
La Giunta regionale deve definire con deliberazione, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, le modalità di assegnazione ed erogazione diretta al Co.Re.Com. delle risorse stanziate per gli interventi. Il testo aggiornato prevede specifiche autorizzazioni di spesa per annualità determinate, con copertura indicata nel bilancio regionale, e la possibilità per la Giunta di apportare le necessarie variazioni di bilancio.
Clausola valutativa e monitoraggio
La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sull’attuazione della legge e sui risultati ottenuti, trasmettendo una relazione che documenta:
- progetti finanziati, soggetti coinvolti, risultati attesi e raggiunti, tempi e criticità;
- elenco e caratteristiche delle associazioni o enti aderenti;
- contributi erogati;
- criticità emerse;
- risultati positivi conseguiti. Il Consiglio regionale rende pubblici relazione e allegati anche sul proprio sito istituzionale.
Regime finanziario e profili temporali
La norma finanziaria autorizza spese riferite a specifiche annualità: 2018, 2019, 2020, 2025 e esercizio 2027. Per l’esercizio 2027 la copertura è prevista a valere sulla Missione 12, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027. La disciplina, pur ancora formalmente vigente, risulta in parte legata a stanziamenti e adempimenti riferiti a esercizi finanziari già conclusi o a scadenze puntuali; pertanto è oggi sostanzialmente utile soprattutto per gli aspetti ordinamentali ancora operativi e per la programmazione eventualmente residuale.
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