L.R. Basilicata 42/2018
PROMOZIONE DELLA COLTIVAZIONE DELLA CANAPA (CANNABIS SATIVA L.) PER SCOPI PRODUTTIVI E AMBIENTALI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Basilicata promuove la coltivazione della canapa industriale su tutto il territorio regionale, per fini produttivi, ambientali e di filiera. Prevede un marchio di qualità, possibili contributi regionali e controlli sull’uso di seme certificato. Gli oneri sono stanziati per il 2018-2020; la relazione annuale parte dal secondo anno di vigenza.
Promozione della coltivazione della canapa industriale in Basilicata
Promozione della coltivazione della canapa industriale in Basilicata
La legge disciplina, per il territorio della Regione Basilicata, interventi di promozione della canapa industriale (Cannabis sativa L.) per scopi produttivi, ambientali e di sviluppo di filiere locali. L’impostazione è coerente con la normativa europea e nazionale in materia agricola, sementiera, ambientale e sugli stupefacenti.
Finalità e ambito di applicazione
La Regione favorisce il ripristino della coltivazione della canapa industriale come coltura da reddito e come strumento per:
- ridurre l’impatto ambientale in agricoltura;
- recuperare terre incolte e disincentivare l’abbandono delle coltivazioni;
- sostenere il recupero produttivo e il ricambio generazionale;
- sviluppare l’imprenditorialità agricola giovanile.
La disciplina si applica alle varietà ammesse e iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, purché non rientrino nella disciplina sugli stupefacenti. La legge valorizza inoltre lo sviluppo territoriale di filiere integrate per usi alimentari, industriali e ambientali.
Valore della canapa e filiere produttive
La Regione riconosce un ruolo strategico alla canapa per:
- bonifica dei terreni;
- contrasto al dissesto idrogeologico;
- fitodepurazione di siti inquinati;
- bioedilizia e bioingegneria.
Sono favoriti i processi di creazione di filiere produttive complete e di reti tra soggetti che offrono servizi di supporto al settore.
Marchio di qualità e certificazione volontaria
La Regione istituisce un marchio di qualità per promuovere e incentivare la coltivazione della Cannabis sativa L. Al fine di garantire lo sviluppo di una filiera di qualità, attiva procedure per stipulare un protocollo con i soggetti attuatori degli interventi, definendo regole comuni di certificazione volontaria di qualità.
Regole per la coltivazione
La coltivazione della canapa per le finalità della legge:
- non richiede autorizzazioni;
- è consentita su tutto il territorio regionale.
Restano però fermi alcuni vincoli rilevanti:
- non è consentito l’uso della canapa come biomassa ai fini energetici, salvo l’autoproduzione energetica aziendale nei limiti di legge;
- deve essere utilizzato esclusivamente seme certificato di varietà iscritte nel catalogo comune;
- il coltivatore deve conservare i cartellini della semente per almeno 12 mesi e le fatture di acquisto per il periodo previsto dalla normativa vigente;
- coltivatori e detentori sono sottoposti a controlli da parte degli organi competenti, con possibilità di prelievo e analisi di campioni, anche con contraddittorio.
Misure di sostegno e attività finanziabili
La Regione sostiene, nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato e della programmazione regionale di sviluppo rurale, attività realizzate anche tramite azioni e progetti pilota, tra cui:
- reperimento del seme o del materiale di propagazione;
- confronto sulle varietà più idonee e sulle migliori tecniche agronomiche;
- meccanizzazione di coltivazione, raccolta, movimentazione e stoccaggio;
- impianti di lavorazione e trasformazione;
- coltivazione fitodepurativa per la bonifica di terreni inquinati, inclusi quelli del SIN Tito e Val Basento e altre aree da bonificare;
- ricerche e studi di fattibilità, compresi gli studi di mercato.
Gli interventi sono destinati solo alla canapa industriale coltivata senza diserbanti, nanizzanti o disseccanti e non possono riguardare attività finalizzate alla produzione o estrazione di sostanze stupefacenti.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare del sostegno regionale i soggetti che svolgono attività di produzione, lavorazione e trasformazione della canapa per migliorare la filiera, in particolare:
- imprese agricole, singole o associate, cooperative agricole e loro consorzi;
- associazioni di produttori agricoli costituite per legge;
- reti di impresa e partenariati tra imprese agricole, aziende sementiere, imprese di trasformazione e altri soggetti con finalità di lavorazione, commercializzazione e promozione della canapa e dei derivati.
Accesso ai contributi, criteri di selezione e controlli finanziari
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge e poi entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta regionale definisce con deliberazione termini, modalità e condizioni per presentare i progetti.
La selezione avviene sulla base di:
- coerenza con le finalità della legge;
- ecosostenibilità;
- coerenza con la programmazione regionale dei fondi per lo sviluppo rurale.
Hanno priorità i progetti:
- presentati da soggetti aggregati in filiera o in contratti di rete/reti di imprese, per favorire l’integrazione tra imprese agricole e trasformatori in ottica di filiera corta;
- con collaborazione di dipartimenti universitari o centri di ricerca qualificati.
La deliberazione regionale stabilisce anche importi massimi ammissibili, percentuale dei contributi, modalità di erogazione, cumulabilità con altre agevolazioni, controlli sull’uso dei fondi, cause di revoca e recupero delle somme. Gli atti in regime de minimis sono adottati nel rispetto della normativa europea, senza preventiva notifica alla Commissione.
Monitoraggio, relazione annuale e promozione
Il Consiglio regionale controlla l’attuazione della legge e ne valuta i risultati. A partire dal secondo anno successivo all’entrata in vigore, entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta trasmette una relazione sullo stato di attuazione e sull’efficacia della disciplina.
La relazione deve indicare almeno:
- marchi di qualità rilasciati;
- numero e caratteristiche dei progetti finanziati;
- numero e caratteristiche dei progetti non finanziati e relative motivazioni.
La Regione promuove inoltre formazione e diffusione delle conoscenze sulla canapa e sui suoi usi agronomici, agroindustriali, tessili, in bioedilizia, biocomponentistica e confezionamento, e pubblica sul portale istituzionale relazione, azioni di sostegno e risultati ottenuti. Tutti i soggetti interessati devono fornire le informazioni necessarie per la relazione.
Copertura finanziaria
Gli oneri sono quantificati in massimo 5.000 euro per il 2018 e 40.000 euro per ciascuno degli esercizi 2019 e 2020, con copertura sul fondo speciale del bilancio regionale 2018/2020. Il fondo può essere incrementato con risorse del PSR Basilicata 2014-2020, del FSC 2014-2020, di risorse ministeriali o di altre istituzioni ed enti pubblici e privati.
Entrata in vigore
La legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e produce i suoi effetti come legge regionale dopo la pubblicazione.
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