L.R. Basilicata 44/2018
ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA AMBIENTALE MARINA E SICUREZZA IN MARE PER LE SPIAGGE LIBERE DELLA BASILICATA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Basilicata un servizio di vigilanza ambientale marina e di salvataggio per le spiagge libere della costa ionica e tirrenica. I Comuni individuano annualmente le aree da coprire; il servizio opera per almeno 60 giorni tra 1° giugno e 30 settembre, con affidamento a associazioni di volontariato/protezione civile in possesso di specifici requisiti. La copertura finanziaria è prevista fino al 2026.
Servizio di vigilanza ambientale marina e salvataggio per le spiagge libere della Basilicata
Servizio di vigilanza ambientale marina e salvataggio per le spiagge libere della Basilicata
La legge disciplina, nel territorio della Regione Basilicata, l’istituzione di un servizio di vigilanza ambientale marina e di sicurezza in mare per le spiagge libere della costa jonica e tirrenica. L’obiettivo è garantire la tutela della vita umana, la sicurezza della balneazione e una migliore protezione dell’ambiente costiero.
Finalità e ambito di applicazione
Il provvedimento nasce per evitare differenze di trattamento tra spiagge in concessione e spiagge libere, assicurando anche su queste ultime una presenza organizzata di personale di vigilanza e salvataggio. La disciplina riguarda i Comuni ricadenti sui tratti di costa jonica e tirrenica della Basilicata.
I Comuni devono individuare ogni anno, entro il 30 novembre, i tratti di spiaggia del proprio territorio da destinare alla balneazione libera, secondo il criterio prevalente della maggiore fruizione balneare e sulla base dell’idoneità stabilita dalle disposizioni della Capitaneria di porto/Guardia costiera e dell’ordinanza regionale sulla disciplina dell’uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione. Di tale individuazione va data comunicazione al Dipartimento Ambiente e Territorio – Ufficio Demanio Marittimo della Regione e alle competenti Capitanerie di porto.
Organizzazione del servizio
Il servizio di salvataggio organizzato dalla Regione prevede, per ogni comune costiero, una struttura minima articolata in postazioni:
- una postazione di coordinamento del salvataggio, coincidente con la spiaggia libera di maggiore afflusso individuata dal Comune, nella quale sono collocati i mezzi nautici previsti dalla legge;
- una postazione di salvataggio presidiata da un bagnino abilitato, riferita a un tratto di spiaggia libera non superiore a 80 metri.
Per i Comuni con costa fino a 5 chilometri, la postazione di coordinamento e quella di salvataggio coincidono. Negli altri Comuni il servizio prevede due postazioni di salvataggio, di cui una coincidente con quella di coordinamento.
Le postazioni devono essere gestite nel rispetto delle ordinanze regionali vigenti e delle competenti ordinanze delle Capitanerie di porto. Le eventuali inadempienze sono sanate dal Dipartimento Ambiente e Territorio, con oneri a carico dei Comuni interessati. Entro il 30 aprile di ogni anno il Dipartimento comunica alle Capitanerie di porto l’elenco delle spiagge libere dotate di servizio, indicando gli elementi essenziali dell’organizzazione del servizio.
Durata stagionale del servizio
Il servizio di vigilanza deve essere assicurato per un periodo non inferiore a 60 giorni all’anno, compresi tra il 1° giugno e il 30 settembre, nella fascia oraria dalle 9:00 alle 19:00. La legge non prevede un periodo diverso per altri mesi o stagioni.
Affidamento del servizio e requisiti dei soggetti esecutori
Nei limiti delle risorse disponibili, il Dipartimento Ambiente definisce le procedure e i criteri per l’erogazione delle contribuzioni alle spese e per la selezione delle associazioni disponibili allo svolgimento del servizio.
Possono essere selezionate le associazioni che abbiano i seguenti requisiti:
- iscrizione da almeno 12 mesi all’Albo regionale del volontariato di protezione civile nel settore del soccorso acquatico;
- disponibilità di una imbarcazione a motore per il pattugliamento e il soccorso al diportismo ogni 6 miglia marine di costa pattugliata;
- disponibilità di un’idromoto omologata per il salvataggio alla balneazione ogni 6 miglia di costa pattugliata;
- impiego di bagnini abilitati da organismi autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al rilascio del brevetto di salvataggio o titolo equipollente;
- frequenza, da parte degli operatori, di corsi attestanti la formazione alla sostenibilità ambientale marina rilasciata da associazioni accreditate presso la Regione Basilicata.
A parità di requisiti, il Dipartimento valuta l’affidabilità dei soggetti del Terzo settore mediante l’analisi dei curriculum e delle pregresse esperienze analoghe.
Profilo finanziario
La disciplina è finanziata, per gli oneri derivanti dalla legge, con una spesa autorizzata fino a 50.000 euro per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026, a valere sulla Missione 09, Programma 02, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 della Regione Basilicata. Per gli anni successivi la copertura è demandata alle rispettive leggi di bilancio.
Portata temporale e attualità della disciplina
La legge conserva rilievo operativo per la disciplina del servizio nelle stagioni balneari successive, ma la previsione finanziaria è attualmente limitata alle annualità 2024-2026. Non emergono nel testo termini di cessazione generale dell’efficacia dell’intera legge.
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