L.R. Basilicata 46/2018
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RANDAGISMO E TUTELA DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA O DI AFFEZIONE (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Basilicata prevenzione e controllo del randagismo, anagrafe e microchip, canili sanitari e rifugi, sterilizzazioni, affido/adozione, accesso degli animali nei luoghi pubblici e sanzioni. Prevede programmazione regionale e piani operativi, con spese stanziate solo per il triennio 2018-2020. Alcune parti sono state incise da sentenze costituzionali e una legge del 2019.
Randagismo e tutela degli animali da compagnia in Basilicata
Disposizioni in materia di randagismo e tutela degli animali da compagnia o di affezione
La legge della Regione Basilicata disciplina la protezione degli animali da compagnia o d’affezione, la prevenzione e il controllo del randagismo, l’organizzazione delle strutture di ricovero e il regime sanzionatorio. Si applica nel solo territorio regionale e si coordina con la legge statale n. 281/1991.
Finalità, definizioni e possesso responsabile
La disciplina mira a tutelare gli animali da compagnia o d’affezione, prevenire e contrastare il randagismo, reprimere il maltrattamento e l’abbandono, valorizzare il volontariato animalista e promuovere il possesso responsabile.
Vengono definiti:
- animali di affezione, cioè animali tenuti per compagnia o diporto, senza fini produttivi o alimentari;
- canile/gattile sanitario, come presidio igienico-sanitario per sorveglianza, lotta al randagismo e profilassi;
- canile/gattile rifugio, destinato al ricovero permanente degli animali non reimmessi;
- colonia felina, cane/gatto randagio o inselvatichito, animale affidato, adottato, identificato, e le principali sottopopolazioni canine e feline.
Il proprietario o detentore deve assicurare condizioni di vita adeguate, cure sanitarie, spazi sufficienti, controllo costante e, se l’animale è avviato all’educazione, l’uso di metodi non violenti. Chi detiene animali in numero o condizioni tali da costituire rischio deve adottare misure igienico-ambientali idonee.
Competenze istituzionali e ruolo delle associazioni
La Regione provvede alla programmazione generale nel piano sanitario regionale, adotta il piano operativo degli interventi, gestisce e disciplina l’anagrafe regionale, coordina le aziende sanitarie, promuove protocolli con aziende farmaceutiche, sostiene interventi finanziati con fondi statali, definisce procedure per le attività economiche con animali, i requisiti e l’accreditamento delle strutture di ricovero, promuove formazione e informazione e accredita veterinari liberi professionisti per l’iscrizione all’anagrafe.
I Comuni costruiscono o ristrutturano canili sanitari e rifugi, oppure individuano strutture accreditate; garantiscono ricovero, custodia e mantenimento, campagne per affidamento e adozione, sterilizzazioni straordinarie, vigilanza e controllo, cattura e recupero, raccolta delle spoglie degli animali deceduti su strada, pronto soccorso e nomina di un referente comunale.
Le ASL gestiscono l’anagrafe, effettuano l’osservazione sanitaria fino a 30 giorni nei canili sanitari, eseguono sterilizzazioni, assicurano il primo soccorso e la valutazione dei cani aggressivi, svolgono vigilanza e possono stipulare convenzioni con veterinari liberi professionisti. Il servizio veterinario ufficiale cura inoltre registri, microchippatura, controllo delle catture e sportello informativo per segnalazioni di abusi.
Le associazioni di volontariato animalista collaborano alle attività di educazione e controllo demografico, partecipano alle attività dei canili e hanno priorità nella gestione delle strutture; guardie zoofile e operatori zoofili volontari possono coadiuvare i controlli.
Strutture di ricovero e pronto soccorso veterinario
Il canile sanitario, pubblico o privato accreditato, ospita temporaneamente cani vaganti e randagi, gatti feriti se esiste uno spazio dedicato, animali ceduti al Comune o affidati dall’autorità giudiziaria o dal Sindaco, svolgendo anche profilassi, pronto soccorso e sterilizzazione obbligatoria delle femmine. La permanenza massima è di 30 giorni, salvo riduzione alla sola degenza post-operatoria nei casi di sterilizzazione e reimmissione.
Il canile rifugio accoglie gli animali non reimmessi dopo il periodo sanitario; deve garantire assistenza veterinaria continua, essere aperto al pubblico e rispettare requisiti igienici e strutturali specifici. Per le strutture private l’assistenza è assicurata da un veterinario libero-professionista come direttore sanitario.
Il pronto soccorso e l’emergenza veterinaria per cani e gatti randagi feriti o gravemente ammalati sono assicurati dalle ASL tramite reperibilità; possono operare anche veterinari convenzionati per prestazioni specialistiche.
Attività economiche con animali
L’avvio di attività economiche con animali da compagnia o d’affezione è subordinato alla presentazione al Comune della SCIA, anche per via telematica. L’attività può iniziare subito dalla presentazione, purché la segnalazione contenga tipologia dell’attività, specie ospitabili e responsabile dell’assistenza con adeguata formazione.
La vigilanza è affidata al servizio veterinario ufficiale. È vietata la vendita di cani e gatti sotto i 60 giorni di età.
Anagrafe, identificazione e controllo delle nascite
È istituita l’anagrafe regionale degli animali da compagnia o d’affezione, banca dati informatizzata collegata ai dati dell’animale e del responsabile. Il cane va iscritto entro 60 giorni dalla nascita o 30 giorni dall’inizio del possesso e comunque prima di ogni cessione; vanno comunicati i cambi di residenza entro 15 giorni, le cessioni entro 15 giorni e la morte entro 5 giorni.
Il sistema di identificazione è il microchip, applicato indolore. L’applicazione è gratuita presso le strutture pubbliche territoriali; può essere eseguita anche da veterinari privati autorizzati e accreditati. Se il sistema diviene illeggibile, il responsabile deve ripetere l’applicazione entro 15 giorni.
Il controllo delle nascite avviene tramite sterilizzazione. Gli interventi sono gratuiti per i soggetti con ISEE non superiore a 7.000 euro annui, per titolari di pensione sociale e per persone con handicap grave. Tutti i cani ricoverati nei canili sanitari devono essere sterilizzati.
Gestione di cani aggressivi, smarriti e cane di quartiere
Le aggressioni dei cani devono essere segnalate alla ASL per la valutazione del rischio. Se il cane è ritenuto ad alto rischio, il servizio veterinario definisce le misure di prevenzione e il percorso formativo di rieducazione comportamentale, a carico del responsabile. È tenuto un registro dei cani aggressivi e i proprietari devono usare guinzaglio e museruola nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.
Lo smarrimento o la sottrazione dell’animale deve essere denunciato entro 5 giorni alla ASL e alle forze dell’ordine. Il ritrovamento è comunicato al responsabile, che deve ritirare il cane entro 5 giorni, pagando le somme dovute.
Il Comune può riconoscere il cane di quartiere quando non vi siano pericoli per persone, animali o cose. In tal caso il cane deve essere identificato, vaccinato, sterilizzato, ricoverato preventivamente in canile sanitario e reimmesso con collare identificativo; cattura, sterilizzazione e reintroduzione sono programmati con la ASL e registrati dal Comune.
Colonie feline e tutela degli animali ricoverati
Le colonie feline sono protette e i gatti non possono essere maltrattati o allontanati dal loro habitat. Il Comune, con la ASL, può spostare i gatti solo se necessario per tutela o ragioni sanitarie. Privati e associazioni possono chiedere la gestione delle colonie mediante accordo con il Comune e la ASL; le zone con colonie feline possono essere censite.
Il recupero dei gatti liberi è consentito solo per sterilizzazione, cure sanitarie o allontanamento autorizzato. Dopo la degenza, i gatti devono essere reintrodotti nella colonia o in un habitat idoneo, oppure trasferiti in gattile se non reimmettibili.
Gli animali ricoverati nelle strutture possono essere soppressi solo se gravemente malati e incurabili, esclusivamente con metodi eutanasici e previa anestesia. È vietata la sperimentazione su tali animali e ogni trattamento che comporti sofferenza. Sono vietati addestramento volto ad esaltare l’aggressività, doping e interventi chirurgici non curativi che alterino la morfologia.
Cessione, affido e adozione
Gli animali ricoverati nelle strutture devono essere identificati e iscritti all’anagrafe. Cani, gatti e altri animali di almeno 60 giorni possono essere ceduti gratuitamente a privati maggiorenni con adeguate garanzie o ad associazioni animaliste; è vietata la cessione a soggetti condannati per maltrattamento.
La cessione gratuita dei cani può avvenire dopo 30 giorni dal ricovero, salvo affido temporaneo anticipato. L’affido temporaneo è ammesso solo a privati maggiorenni residenti in Italia e con il divieto di sub-affidamento senza consenso scritto.
La Regione, le Province e i Comuni possono contribuire al mantenimento degli animali adottati, riducendolo a un terzo, imponendo controlli veterinari periodici. L’adozione va limitata a un numero massimo di dieci animali per adottante. È vietato collocare fuori regione cani ospitati nelle strutture disciplinate dalla legge.
Accesso degli animali in luoghi pubblici, esercizi e trasporti
Agli animali d’affezione accompagnati è riconosciuto l’accesso a luoghi pubblici e di uso pubblico, compresi giardini, parchi e spiagge, con obbligo di guinzaglio e museruola. I detentori devono avere strumenti per rimuovere le deiezioni; sono previste esenzioni per non vedenti con cane guida e per alcune persone con disabilità.
Nei giardini e parchi possono essere realizzate aree dedicate ai cani, attrezzate e delimitate, dove gli animali possono muoversi liberi sotto la responsabilità degli accompagnatori.
L’accesso è libero anche in esercizi pubblici, commerciali, fiere, locali e uffici aperti al pubblico, salvo misure limitative motivate da esigenze igienico-sanitarie e comunicate al Sindaco. Sui mezzi pubblici gli animali sono ammessi: i gatti nel trasportino, i cani con guinzaglio e museruola, salvo eccezioni per cani guida o certificati.
È consentito anche l’accesso nelle strutture ospedaliere, residenziali e semiresidenziali pubbliche e private accreditate, secondo le regole fissate dalla direzione sanitaria.
Educazione, mostre, fiere, terapie assistite e spettacoli
L’educazione degli animali è soggetta a vigilanza veterinaria, deve avvenire senza violenza e senza imporre comportamenti contrari alla natura dell’animale. Gli educatori devono comunicare l’inizio attività al Comune e alla ASL.
Mostre, fiere e spettacoli con animali sono ammessi solo con autorizzazione comunale e parere ASL, nel rispetto della dignità animale. È vietata l’esposizione di cani e gatti di età inferiore a quattro mesi e non possono essere offerti animali come premio o vincita.
Le terapie e attività assistite con animali sono consentite come interventi educativi, ricreativi o terapeutici, svolti da soggetti formati e sotto controllo delle ASL. È vietato l’impiego di animali selvatici e di cuccioli sotto i quattro mesi.
Programmazione regionale e piani operativi
La Giunta regionale adotta un programma per la tutela degli animali da compagnia o d’affezione che definisce obiettivi, criteri di analisi del randagismo e delle colonie feline, modalità di raccolta dati, risorse finanziarie, indirizzi per strutture e gestione, criteri di valutazione dell’efficacia e iniziative per il possesso responsabile e la formazione.
Sulla base del programma, la Giunta approva il piano operativo degli interventi, fondato sui dati anagrafici, sul censimento delle colonie e sulle strutture di ricovero, definendo tempi e fasi attuative. Gli interventi possono essere attuati anche tramite convenzioni con ASL, Comuni e associazioni; nel piano sono privilegiati gli interventi educativi.
Sanzioni amministrative
Sono previste sanzioni per il mancato rispetto delle condizioni di detenzione, dell’obbligo di iscrizione all’anagrafe e delle comunicazioni dovute, della segnalazione dei cani aggressivi, del divieto di maltrattare o allontanare i gatti delle colonie, del corretto trasporto degli animali e delle regole su attività economiche, identificazione, soppressione, vendita, addestramento e mostre/spettacoli.
Le sanzioni variano in base alla violazione e possono essere aggravate in caso di trasporto in vani chiusi, vendita di cuccioli troppo giovani, violenze nell’addestramento o soppressione illegittima con sofferenza. Restano ferme le sanzioni previste da norme speciali.
Indennizzi, vigilanza, valutazione e finanza pubblica
Per i danni al patrimonio zootecnico causati da aggressioni di cani randagi si applicano le disposizioni regionali sul risarcimento dei danni da fauna selvatica o inselvatichita. La Regione finanzia gli indennizzi anche con i proventi delle sanzioni e con i trasferimenti statali.
La vigilanza è svolta da Regione, Comuni e ASL, con possibilità di avvalersi delle guardie zoofile volontarie.
La Giunta regionale deve trasmettere al Consiglio una relazione annuale sull’attuazione della legge, con dati su anagrafe, microchip, randagismo e sterilizzazioni.
Per gli oneri della legge sono stanziate somme solo per gli anni 2018, 2019 e 2020. È abrogata la legge regionale 25 gennaio 1993, n. 6.
Limiti applicativi e aggiornamenti
Il testo consolidato richiama la legge regionale 13 marzo 2019, n. 4 e l’avviso di rettifica del 2018. Inoltre, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime varie parti che limitavano certe attività alle sole associazioni riconosciute ai sensi della legge n. 266/1991, con effetti sui commi indicati nelle note.
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