L.R. Basilicata 47/2018
DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FUNZIONE SOCIALE SVOLTA DAGLI ORATORI E DAGLI ENTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ SIMILARI E PER LA VALORIZZAZIONE DEL LORO RUOLO, IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 1° AGOSTO 2003, N. 206
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge della Basilicata riconosce la funzione sociale, educativa e aggregativa degli oratori e di enti confessionali analoghi, prevedendo programma annuale, protocolli d’intesa, contributi per progetti socio-educativi e un comitato tecnico-scientifico. Le misure di spesa sono previste per il triennio 2018-2020; le indicazioni operative dipendono inoltre dalle linee guida regionali da adottare entro 180 giorni.
Riconoscimento e sostegno degli oratori e delle attività similari in Basilicata
Riconoscimento e valorizzazione degli oratori in Basilicata
La legge disciplina le iniziative regionali a sostegno delle attività svolte da parrocchie, oratori, istituti cattolici e altri enti di culto riconosciuti, in attuazione della legge n. 206/2003. L’obiettivo è valorizzare la funzione sociale, educativa, formativa e aggregativa di tali realtà nel territorio della Regione Basilicata.
Finalità e ambito di intervento
La Regione riconosce e sostiene le attività di oratorio e le attività similari svolte da soggetti religiosi cattolici e da confessioni religiose con intesa ai sensi dell’art. 8, comma 3, Costituzione. Le iniziative sono orientate in particolare a:
- sviluppo individuale e socializzazione di minori, adolescenti e giovani, di qualsiasi nazionalità;
- promozione dello sport, della solidarietà e di iniziative culturali;
- contrasto all’emarginazione sociale, alla discriminazione razziale, al disagio e alla devianza minorile.
L’oratorio è inoltre collocato nella rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza come soggetto sociale ed educativo delle comunità locali, con funzioni di integrazione sociale, contrasto all’emarginazione e sostegno alla crescita di minori, adolescenti, giovani, persone con disabilità e famiglie.
Programmazione regionale e protocolli d’intesa
Per attuare le finalità della legge, la Regione adotta un programma annuale con deliberazione della Giunta regionale, in relazione alle risorse disponibili in bilancio e previa consultazione del Comitato tecnico-scientifico.
La Regione stipula protocolli d’intesa separati con:
- la Conferenza Episcopale di Basilicata, per il tramite delle diocesi, delle parrocchie e degli organismi rappresentativi degli istituti religiosi cattolici presenti sul territorio;
- i singoli enti di culto o le organizzazioni che li rappresentano, purché riconosciuti nell’ambito dell’intesa con lo Stato ex art. 8, comma 3, Cost.
I protocolli definiscono indirizzi, forme di collaborazione, modalità di partecipazione agli organismi regionali competenti, ipotesi di proposta e consultazione sui programmi regionali, nonché i criteri per la concessione in comodato di beni immobili e mobili da parte della Regione e degli enti locali, sentita la Conferenza Permanente delle Autonomie.
Finanziamenti e contributi ai progetti
La Regione sostiene le attività socio-educative individuate nei protocolli d’intesa tramite finanziamenti finalizzati a:
- qualificazione e formazione degli operatori;
- percorsi di recupero per soggetti a rischio di emarginazione, discriminazione, devianza o disabilità;
- percorsi di cittadinanza attiva, integrazione sociale e intergenerazionale, sport, tempo libero, cultura e solidarietà;
- riadattamento e riqualificazione di strutture esistenti e acquisto di arredi, attrezzature e strumenti didattici, anche per favorire la partecipazione di persone con disabilità.
Le parrocchie, gli istituti cattolici e gli altri enti di culto riconosciuti presentano i progetti alla Regione Basilicata entro il 15 luglio di ogni anno. La Regione valuta le proposte, avvalendosi del Comitato tecnico-scientifico, e concede i finanziamenti nei limiti dello stanziamento di bilancio, sulla base di una graduatoria costruita secondo criteri di meritevolezza e proporzionalità rispetto alla popolazione residente, stabiliti nei protocolli d’intesa.
Convenzioni con gli oratori negli Ambiti socio-territoriali
I comuni associati in Ambiti socio-territoriali possono stipulare convenzioni con gli oratori attivi nel territorio dell’ambito, a condizione che siano costituiti e operativi da almeno un anno. Le convenzioni servono a potenziare la rete formale dei servizi alle persone e alle comunità, a svolgere attività di utilità sociale e a partecipare all’amministrazione condivisa dei beni comuni.
Comitato tecnico-scientifico
È istituito un Comitato tecnico-scientifico per la valutazione di progetti e iniziative.
Il Comitato è composto da sei componenti nominati dal Consiglio regionale, scelti per comprovata esperienza in campo pedagogico, sociale, culturale, sportivo e nei problemi dell’infanzia. Vi partecipano anche il Garante regionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza e, in forma aperta, i rappresentanti autorizzati della Conferenza Episcopale di Basilicata e delle organizzazioni rappresentative delle confessioni acattoliche.
I componenti:
- non devono avere rapporti di lavoro subordinato, autonomo o libero-professionale con la Regione;
- durano in carica tre anni;
- possono essere confermati una sola volta;
- svolgono l’incarico gratuitamente.
Il Comitato predispone un documento di programma annuale con l’elenco analitico delle attività, iniziative e progetti meritevoli di sostegno; tale programma è approvato dalla Giunta regionale nel rispetto dei criteri della legge. Un regolamento della Giunta disciplina inoltre le modalità di funzionamento del Comitato.
Partecipazione alla programmazione dei servizi sociali
Nella formazione dei Piani intercomunali dei servizi sociali e socio-sanitari triennali, la Regione può invitare il Comitato ai tavoli di programmazione partecipata tramite un proprio rappresentante. Analogamente, i Comuni associati possono coinvolgere gli oratori attivi da almeno un anno nelle attività di progettazione partecipata degli interventi e dei servizi che contribuiscono ai rispettivi piani.
Linee guida attuative
La Giunta regionale deve adottare, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge e sentita la competente Commissione consiliare, le linee guida per l’attuazione della disciplina.
Copertura finanziaria
Per gli oneri derivanti dall’applicazione della legge è autorizzata la spesa di:
- 5.000 euro per il 2018;
- 40.000 euro per il 2019;
- 40.000 euro per il 2020.
La copertura è assicurata mediante prelievo dal Fondo speciale per oneri di natura corrente del bilancio di previsione pluriennale 2018-2020 della Regione Basilicata. La Giunta è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio necessarie.
Ambito temporale di efficacia pratica
La disciplina contiene stanziamenti espressamente riferiti al triennio 2018-2020 e prevede linee guida entro 180 giorni dall’entrata in vigore. Pur essendo formalmente una legge regionale vigente, la parte strettamente finanziaria e programmatoria è collegata a un esercizio ormai concluso.
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