Ordinanza del 24/11/2017 n. 28069 - Corte di Cassazione
Contenzioso - Autotutela - Impugnazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente contro la sentenza che aveva dichiarato inammissibili le impugnazioni del silenzio-rifiuto formatosi su istanze di sgravio e autotutela relative a cartelle esattoriali non tempestivamente impugnate. Ha ribadito che il rifiuto, espresso o tacito, di ritirare in autotutela un atto impositivo definitivo non è impugnabile ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, poiché l’autotutela è discrezionale e non può riaprire la controversia sulla legittimità dell’atto ormai definitivo. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Non impugnabilità del rifiuto di autotutela relativo ad atti impositivi definitivi
Non impugnabilità del rifiuto di autotutela su atti impositivi definitivi
La pronuncia riguarda il ricorso proposto da P.S. contro l’Agenzia delle entrate e Equitalia Gerit S.p.A. in relazione alla sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio. La controversia traeva origine dall’impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi su istanze di autotutela e di sgravio aventi ad oggetto tributi iscritti in cartelle esattoriali, rispetto alle quali il contribuente deduceva l’omessa notifica o la prescrizione dei crediti.
Vicenda processuale
I giudici di primo grado avevano dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendo definitive le cartelle esattoriali per mancata tempestiva impugnazione. La Commissione tributaria regionale aveva confermato tale decisione, rigettando l’appello del contribuente.
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, resistiti dall’Agenzia delle entrate e da Equitalia Gerit S.p.A. mediante controricorsi. È stata inoltre depositata memoria ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c.
Primo motivo: omessa notifica delle cartelle e decadenza
Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 e 2969 c.c., dell’art. 1 del D.L. 17 giugno 2005, n. 106, convertito dalla L. 31 luglio 2005, n. 156, nonché un vizio di motivazione.
In particolare, ha sostenuto che la Commissione tributaria regionale:
- non si sarebbe pronunciata sull’eccezione di decadenza della pretesa erariale derivante dall’omessa notifica delle cartelle;
- avrebbe erroneamente esaminato la mancata tempestiva impugnazione delle cartelle, anziché verificare se esse fossero state effettivamente notificate nei termini di legge;
- avrebbe adottato una motivazione insufficiente e contraddittoria;
- avrebbe violato le regole sull’onere della prova, che il contribuente riteneva gravare sugli enti convenuti quanto alla tempestiva notifica delle cartelle.
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Pur correggendo la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c., ha individuato una ragione preliminare e assorbente di inammissibilità: la non impugnabilità dei provvedimenti, espressi o impliciti, adottati dall’Amministrazione finanziaria sulle istanze di autotutela.
Secondo motivo: prescrizione dei crediti
Con il secondo motivo il ricorrente ha formulato censure analoghe in relazione alla prescrizione dei crediti portati da alcune cartelle. Egli sosteneva che tali cartelle fossero state notificate oltre dieci anni prima della presentazione dell’istanza di sgravio e che la questione non fosse stata esaminata dai giudici d’appello, oppure fosse stata respinta con motivazione insufficiente e contraddittoria e in violazione delle regole sull’onere della prova.
Anche questo motivo è stato rigettato. La Corte ha rilevato che esso riguardava un ulteriore ricorso contro il silenzio-rifiuto formatosi su un’istanza di sgravio o annullamento in autotutela. Pertanto, si applicava il medesimo principio di non impugnabilità del provvedimento di autotutela relativo a un atto impositivo ormai definitivo.
Principio di diritto sull’autotutela
La Corte ha ribadito il principio enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza 16 febbraio 2009, n. 3698, secondo cui, in materia di contenzioso tributario, l’atto con il quale l’Amministrazione rifiuta di ritirare in autotutela un atto impositivo divenuto definitivo:
- non rientra tra gli atti impugnabili previsti dall’art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;
- non è quindi autonomamente impugnabile;
- resta espressione di un’attività discrezionale dell’Amministrazione;
- non può costituire lo strumento per riaprire una controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo.
Il principio è stato richiamato anche sulla base di Cass. n. 16520 del 5 luglio 2017, Cass. n. 22997 dell’11 novembre 2016, Cass. n. 21356 del 30 novembre 2012, Cass. n. 13757 del 6 luglio 2016 e Cass. n. 7511 del 15 aprile 2016.
La non impugnabilità costituisce un difetto dell’atto impugnabile quale presupposto processuale e può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Secondo la Corte, tale rilievo non risultava precluso nel caso concreto, poiché compatibile con il dispositivo delle decisioni di merito.
Terzo motivo: rimborso di somme versate per condono
Con il terzo motivo il contribuente ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 54 e 23 del D.Lgs. n. 546/1992, nonché omessa pronuncia ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
La censura riguardava la parte della motivazione della sentenza regionale nella quale era stata ritenuta infondata la domanda, accolta in primo grado, di rimborso delle somme versate in adesione al condono fiscale previsto dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413. Il ricorrente lamentava che la Commissione regionale non avesse esaminato l’eccezione di inammissibilità dell’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate, che egli riteneva tardivamente proposto.
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per difetto di interesse. Il dispositivo della sentenza regionale si limitava infatti a rigettare l’appello del contribuente e non conteneva alcuna pronuncia sull’appello incidentale dell’Amministrazione, diretto a ottenere la riforma della decisione di primo grado sul rimborso.
Le considerazioni contenute nella motivazione, benché orientate nel senso della fondatezza dell’appello incidentale dell’Ufficio, non trovavano riscontro nel dispositivo. Di conseguenza, il contenuto decisorio della sentenza non poteva essere ricostruito sulla sola base della motivazione, in assenza di una corrispondente statuizione nel dispositivo.
Decisione e spese
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di entrambe le controricorrenti.
Le spese sono state liquidate, per ciascuna parte, in euro 2.800 per compensi:
- per l’Agenzia delle entrate, oltre alle spese prenotate a debito;
- per Equitalia Gerit S.p.A., oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.
La decisione è stata assunta a Roma il 13 settembre 2017 e depositata in cancelleria il 24 novembre 2017.
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