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Ordinanza

Ordinanza del 24/11/2017 n. 28067 - Corte di Cassazione

Contenzioso - Costituzione in giudizio - Articolo 10 DPR 787/1980.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pronuncia stabilisce che, per i ruoli formati dai Centri di servizio, il ricorso deve essere spedito all’ufficio territorialmente competente e depositato presso la Commissione tributaria dopo almeno sei mesi e non oltre due anni dalla spedizione. Il mancato rispetto della procedura comporta l’improcedibilità. Nel caso concreto la procedura era stata rispettata; la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio.

Costituzione in giudizio per ricorsi relativi a ruoli formati dai Centri di servizio ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 787/1980

Costituzione in giudizio per ruoli formati dai Centri di servizio

La pronuncia riguarda la procedura speciale prevista dall’art. 10 del D.P.R. n. 787/1980 per l’impugnazione degli atti derivanti da ruoli formati dai Centri di servizio. La Corte ha chiarito che il ricorso deve essere previamente spedito all’ufficio competente e che la costituzione presso la Commissione tributaria può avvenire soltanto dopo sei mesi e comunque entro due anni dalla spedizione dell’originale del ricorso.

Vicenda tributaria

Il Centro Servizi Imposte di Roma aveva iscritto a ruolo, ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, l’importo complessivo di Euro 7.127,62, oltre interessi e sanzioni, a carico della Immobiliare S. s.r.l. La pretesa riguardava l’omesso o carente versamento di ritenute e derivava dalla rettifica della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 1996.

La cartella di pagamento era stata notificata il 16 dicembre 2003 mediante il servizio postale. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società con sentenza n. 515/39/2007, ritenendo che il ritardo dell’Amministrazione nell’espletamento del controllo fosse contrario al principio di certezza della conoscenza della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione della dichiarazione.

Giudizio di appello e ricorso per cassazione

L’Agenzia delle Entrate aveva impugnato la decisione sostenendo, tra l’altro, la tempestività dell’azione fiscale ai sensi dell’art. 9, comma 2, della legge n. 448/1998 e la legittimità della pretesa. La Commissione tributaria regionale, riformando la sentenza di primo grado, aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo perché depositato oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 22 del D.Lgs. n. 546/1992.

La società contribuente aveva proposto ricorso per cassazione articolando due motivi:

  • con il primo motivo aveva denunciato la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c. e dell’art. 34 del D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che la questione dell’inammissibilità era stata rilevata senza previa illustrazione dei fatti e delle questioni rilevanti;
  • con il secondo motivo aveva denunciato la violazione dell’art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992 e dell’art. 10 del D.P.R. n. 787/1980, sostenendo che il ricorso era stato notificato entro sessanta giorni dalla ricezione della cartella e che il successivo deposito presso la Commissione tributaria era stato eseguito dopo sei mesi e prima del decorso di due anni.

L’Agenzia delle Entrate non si era costituita nei termini mediante controricorso, ma aveva depositato un atto di costituzione esclusivamente ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 370, comma 1, c.p.c.

Procedura prevista dall’art. 10 del D.P.R. n. 787/1980

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso e ha ribadito che, in caso di ruolo formato dal Centro di servizio, l’impugnazione deve rispettare la procedura speciale prevista dall’art. 10 del D.P.R. n. 787/1980.

La procedura richiede che:

  • il ricorso sia spedito in originale al Centro di servizio, secondo la formulazione originaria della disposizione;
  • decorsi almeno sei mesi dalla spedizione dell’originale, e comunque entro due anni dalla stessa data, una copia del ricorso sia depositata presso la Commissione tributaria provinciale competente;
  • il mancato rispetto di tale sequenza e dei relativi termini determini l’improcedibilità del ricorso irritualmente proposto.

La Corte ha precisato che la regola dei sei mesi non costituisce un termine ordinario di trenta giorni per la costituzione in giudizio, ma una disciplina speciale applicabile ai ricorsi relativi a ruoli formati dai Centri di servizio.

Persistenza della disciplina e sostituzione del Centro di servizio con l’ufficio locale

L’art. 10 del D.P.R. n. 787/1980 è rimasto applicabile anche dopo il D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107, che aveva abrogato le restanti disposizioni del D.P.R. n. 787/1980.

Secondo l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 14/E del 1° febbraio 2002, e richiamata anche dalla risoluzione n. 123/E del 22 aprile 2002, la procedura deve essere oggi adattata alla soppressione dei Centri di servizio. In particolare, l’espressione “Centro di servizio” deve essere sostituita con “ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente in relazione all’atto contestato”.

Pertanto, il ricorso deve essere spedito all’ufficio locale competente, anziché al Centro di servizio che aveva originariamente formato il ruolo o emesso l’atto. La restante disciplina procedurale, compresa la decorrenza del termine minimo di sei mesi e il termine massimo di due anni per il deposito presso la Commissione tributaria, resta invariata.

La segreteria della Commissione tributaria richiede all’ufficio locale l’originale del ricorso, anche in considerazione della soppressione del Centro di servizio che aveva emanato l’atto impugnato.

Finalità della procedura

La Corte ha individuato la finalità della disciplina nella permanenza di una fase di riesame amministrativo della pretesa. Tale fase mira a favorire una corretta attività di controllo formale e, al contempo, a evitare l’instaurazione di contenziosi non necessari.

La procedura non è quindi meramente formale: il rispetto dei suoi passaggi e dei suoi termini condiziona la procedibilità dell’impugnazione.

Applicazione al caso concreto

Dall’esame degli atti, consentito dalla natura della censura, la Corte ha rilevato che la società aveva rispettato la procedura prevista dall’art. 10 del D.P.R. n. 787/1980:

  • la cartella era stata notificata il 16 dicembre 2003;
  • il ricorso era stato notificato all’Agenzia delle Entrate competente il 12 febbraio 2004 mediante deposito presso l’ufficio;
  • il ricorso era stato depositato presso la Commissione tributaria provinciale del Lazio il 30 dicembre 2004, dopo il decorso di sei mesi dalla notifica e prima della scadenza del termine biennale.

La Corte ha inoltre osservato che lo stesso ufficio, costituendosi in giudizio, non aveva sollevato eccezioni in ordine alla tempestività del ricorso.

Decisione della Corte

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame. Al giudice del rinvio è stata demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

La decisione è stata assunta a Roma il 13 settembre 2017 e depositata in cancelleria il 24 novembre 2017.

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