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Legge

L.R. Abruzzo 66/2001

Modifica alla L.R. 20 ottobre 1996, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni - Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 66/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale aggiorna, per il solo caso previsto dall’art. 36 della L.R. 96/1996, i riferimenti temporali per l’occupazione e la residenza anagrafica utili all’applicazione del canone sociale. La disciplina opera in relazione alla data del 30 novembre 2001; la legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BUR, senza nuovi oneri regionali.

Modifica transitoria alla disciplina degli alloggi ERP della L.R. 96/1996

Modifica transitoria alla disciplina degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

La legge regionale interviene sulla L.R. Toscana 20 ottobre 1996, n. 96, limitatamente alla disciplina dell’art. 36 relativa a una fattispecie transitoria di occupazione e regolarizzazione. L’obiettivo è aggiornare il termine temporale di riferimento e precisare le condizioni per l’applicazione del canone sociale da parte dell’ente gestore.

Ambito della modifica

L’intervento non riscrive la disciplina generale degli alloggi ERP, ma modifica specifici passaggi dell’art. 36 della L.R. 96/1996, già oggetto di precedente modifica. Le nuove previsioni riguardano esclusivamente i soggetti e le situazioni riconducibili alla data del 30 novembre 2001.

Condizioni temporali per il riconoscimento della situazione rilevante

Ai fini dell’applicazione della disciplina richiamata:

  • il riferimento temporale prima fissato al 1° luglio 1998 è sostituito con il 30 novembre 2001;
  • rileva il protrarsi dell’occupazione dello stesso nucleo familiare per almeno un mese anteriore al 30 novembre 2001;
  • è richiesto il possesso della residenza anagrafica documentabile dagli organi competenti alla data del 30 novembre 2001.

Applicazione del canone sociale

Dalla data del parere favorevole espresso dalla commissione assegnazione alloggi, l’ente gestore, su segnalazione del Comune, deve applicare il canone sociale previsto dall’art. 25 della L.R. 96/1996. L’effetto decorre dalla data di effettiva occupazione dell’alloggio, ma non può essere anteriore al 1° luglio 1995.

Regime finanziario

La legge dichiara espressamente che non comporta spese a carico del bilancio regionale.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Trattandosi di una modifica riferita a una situazione temporale già definita, la sua utilità pratica è limitata alla gestione di quella specifica disciplina transitoria.

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