L.R. Abruzzo 68/2001
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 dicembre 1997, n. 141: Attuazione delle funzioni amministrative in materia di Demanio marittimo con finalita' turistiche e ricreative.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo n. 68/2001 sospende temporaneamente l’efficacia di alcune disposizioni sulla gestione del demanio marittimo turistico fino al rilascio dei titoli concessori in giacenza al 15 aprile 2002 e disciplina la rimessione dei documenti ai Comuni entro il 30 aprile 2002. Reintegra inoltre norme abrogate dalla L.R. 30/1999 e attribuisce provvisoriamente alla Regione funzioni amministrative sub-delegate in materia.
Sospensione temporanea di norme sul demanio marittimo turistico e riattribuzione provvisoria di funzioni amministrative in Abruzzo
Sospensione temporanea della disciplina sul demanio marittimo turistico
La legge regionale Abruzzo interviene in via provvisoria sulla disciplina delle funzioni amministrative relative al demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative, in attesa del riordino del settore e del conferimento di nuove competenze statali. L’intervento opera solo nel territorio regionale abruzzese.
Ambito di applicazione e misura temporanea
L’efficacia di alcune disposizioni della normativa regionale previgente viene sospesa d’intesa con i Comuni interessati. La sospensione riguarda:
- gli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 della L.R. 17 dicembre 1997, n. 141;
- il comma 2 dell’art. 53 della L.R. 12 agosto 1998, n. 72.
La sospensione è collegata al trattamento dei titoli concessori che risultavano in giacenza presso la Direzione Turismo, Ambiente ed Energia della Regione al 15 aprile 2002.
Gestione dei titoli e documentazione
La documentazione relativa ai titoli concessori viene successivamente trasmessa ai Comuni di riferimento entro il 30 aprile 2002. La norma, quindi, disciplina un passaggio temporaneo di gestione documentale e amministrativa verso gli enti comunali competenti.
Abrogazione e riviviscenza di norme
La legge abroga il secondo comma dell’art. 1 della L.R. 30/1999 e, contestualmente, ripristina le norme che quel comma aveva abrogato. Il testo consolidato, dunque, determina la riviviscenza delle disposizioni precedentemente espunte.
Riattribuzione provvisoria delle funzioni amministrative
Per garantire il corretto esercizio della delega prevista dall’art. 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, le funzioni amministrative sub-delegate sono esercitate in via provvisoria dalla Regione, tramite la competente Direzione Turismo Ambiente Energia. Si tratta di una soluzione transitoria, in attesa del riordino complessivo della materia.
Decorrenza
La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Valutazione di attualità
Il provvedimento ha natura chiaramente transitoria e riferita a una situazione amministrativa circoscritta nel tempo, con scadenze già definite per il 2002. Per tale ragione è da considerarsi oggi sostanzialmente esaurito e non più utile in applicazione concreta.
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