Salta al contenuto
Legge

L.R. Abruzzo 65/2001

Modifica alla legge regionale 29 giugno 1993, n. 26 recante: "Norme in materia di organismi consortili".

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 65/2001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo n. 65/2001 modifica la L.R. n. 26/1993 sui consorzi: disciplina i requisiti e le incompatibilità dei componenti del CdA e introduce poteri della Giunta regionale in caso di gravi irregolarità o disservizi, fino alla nomina di un commissario ad acta o straordinario e allo scioglimento del CdA. Entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione (24 dicembre 2001).

Interventi sui consorzi regionali e sui poteri sostitutivi della Regione Abruzzo

Modifiche alla disciplina degli organismi consortili in Abruzzo

La legge regionale Abruzzo 19 dicembre 2001, n. 65 interviene sulla L.R. 29 giugno 1993, n. 26 in materia di organismi consortili. Rafforza i requisiti per la composizione del consiglio di amministrazione e introduce strumenti di vigilanza e sostituzione degli organi consortili in presenza di disservizi o gravi irregolarità.

Composizione e requisiti del Consiglio di amministrazione

La riformulazione dell’articolo 9 stabilisce che i componenti del consiglio di amministrazione devono essere scelti dall’assemblea tra soggetti che:

  • possiedono i requisiti per la nomina a consigliere comunale;
  • hanno una speciale competenza tecnico-amministrativa o amministrativa, desumibile da studi compiuti, funzioni svolte presso consorzi o aziende pubbliche o private, oppure dagli uffici ricoperti.

La norma introduce anche un elenco di incompatibilità con la carica di componente del consiglio di amministrazione, che riguarda:

  • senatori e deputati della Repubblica;
  • assessori e consiglieri regionali, provinciali e comunali;
  • dirigenti e funzionari in servizio presso la prefettura competente per il territorio del consorzio.

Poteri sostitutivi in caso di disservizi e irregolarità

L’intervento sull’articolo 36 attribuisce alla Giunta regionale un potere di intervento in presenza di criticità nella gestione del servizio consortile. Quando il servizio subisce interruzioni o ritardi tali da causare gravi disagi all’utenza, la Giunta nomina un commissario ad acta con il compito di redigere una relazione sull’operato del consiglio di amministrazione e sullo stato del servizio.

Se dalla relazione emergono gravi irregolarità nella gestione tali da impedire la corretta erogazione del servizio previsto dallo statuto, la Giunta regionale dispone:

  • lo scioglimento del consiglio di amministrazione;
  • la nomina di un commissario straordinario in sostituzione dell’organo sciolto.

In parallelo, l’aggiunta all’articolo 20 prevede che, qualora siano accertate gravi e reiterate irregolarità nella fornitura dei servizi previsti dallo statuto, la sostituzione del consiglio di amministrazione con un commissario straordinario avvenga con le modalità richiamate dall’articolo 36, comma 7.

Decorrenza ed efficacia

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, avvenuta il 24 dicembre 2001. La disciplina riguarda esclusivamente l’ordinamento regionale abruzzese e i consorzi soggetti alla L.R. n. 26/1993.

Attualità della norma

La legge ha natura modificativa della disciplina dei consorzi regionali e, in assenza di elementi testuali contrari, non risulta limitata a un esercizio finanziario o a un evento concluso. Rimane quindi rilevante come fonte di disciplina dei poteri sostitutivi e dei requisiti degli organi consortili nel contesto regionale abruzzese.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.