L.R. Abruzzo 64/2001
Modifiche alla L.R. 3 marzo 1999, n. 11: Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 - Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la L.R. Abruzzo n. 11/1999 sulle funzioni amministrative conferite agli enti locali, precisando alcune competenze provinciali in materia di tutela della maternità e dell’infanzia e di non vedenti/non udenti. Per il solo anno 2002 fissa a 45 giorni dall’entrata in vigore il termine per presentare programma e piano finanziario per l’assistenza ai ciechi e ai sordomuti.
Modifiche transitorie alla disciplina regionale su funzioni amministrative e assistenza a ciechi e sordomuti
Modifiche alla disciplina regionale sulle funzioni amministrative e sull’assistenza a ciechi e sordomuti
La legge interviene sulla L.R. 3 marzo 1999, n. 11, che disciplina il conferimento di funzioni amministrative agli enti locali nell’ambito dell’attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Le modifiche riguardano in particolare la ripartizione di competenze provinciali in materia sociale e alcune disposizioni transitorie collegate all’assistenza alle persone con disabilità sensoriale.
Competenze provinciali in materia di tutela della maternità, infanzia, non vedenti e non udenti
Viene soppressa, nell’art. 77, comma 2, lettera e), della L.R. n. 11/1999, la locuzione relativa a «i non vedenti e gli audiolesi». Parallelamente:
- il nuovo comma 3 conferma, in sede di prima applicazione e in deroga parziale alla disciplina ordinaria, che le province continuano a esercitare le funzioni e i compiti amministrativi previsti dall’art. 9 della L.R. 9 aprile 1997, n. 32, in materia di tutela della maternità e dell’infanzia, fino al 31 dicembre 1999;
- dopo il comma 4 è inserito il comma 4-bis, che attribuisce alle province la prosecuzione delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all’art. 3 della L.R. 9 aprile 1997, n. 32 e successive modificazioni, in materia di non vedenti e non udenti.
Termine straordinario per il programma e il piano finanziario per il 2002
Per l’anno 2002, il termine previsto dall’art. 6 della L.R. 9 aprile 1997, n. 32 per la presentazione del programma e del piano finanziario relativi all’assistenza ai ciechi e ai sordomuti è fissato in 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Ambito temporale e attualità della disciplina
La norma contiene disposizioni sostanzialmente transitorie e di coordinamento. La previsione espressa sul termine fino al 31 dicembre 1999 riguarda un periodo ormai concluso; anche il termine speciale per l’anno 2002 ha efficacia limitata a quell’esercizio. Per questo l’atto ha oggi valore prevalentemente storico e non risulta più operativamente applicabile.
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