L.R. Abruzzo 67/2001
Istituzione della riserva naturale guidata "Lecceta di Torino di Sangro".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Abruzzo la Riserva naturale guidata "Lecceta di Torino di Sangro" nel territorio comunale omonimo, ne fissa perimetro e gestione, disciplina il piano naturalistico, il regolamento e le misure transitorie di tutela. Prevede termini iniziali molto stringenti per gli adempimenti comunali e finanzia solo gli oneri del 2001.
Istituzione e disciplina della Riserva naturale guidata "Lecceta di Torino di Sangro"
Istituzione della Riserva naturale guidata "Lecceta di Torino di Sangro"
La legge regionale istituisce la Riserva naturale guidata "Lecceta di Torino di Sangro" nel territorio del Comune di Torino di Sangro, in Abruzzo. Il provvedimento definisce perimetro, assetto gestionale, strumenti di pianificazione, misure transitorie di salvaguardia e copertura finanziaria per gli adempimenti iniziali.
Perimetro e delimitazione
La Riserva ha una superficie di 164,69 ettari, individuata dalla cartografia allegata in scala 1:25.000. Il Comune di Torino di Sangro deve sistemare i cartelli segnaletici perimetrali e quelli lungo le strade di accesso entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Gestione dell’area protetta
La gestione è affidata al Comune di Torino di Sangro, che può avvalersi di associazioni di protezione ambientale, consulenti, società cooperative o istituti particolarmente qualificati, del Corpo Forestale dello Stato, dell’Università e dell’Istituto Zooprofilattico per l’Abruzzo e Molise "G. Caporale".
Il Comune deve definire con apposite deliberazioni consiliari, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge:
- l’organo di gestione della Riserva;
- la sua composizione;
- le forme e i modi di attuazione della gestione.
Se il Comune non provvede entro tale termine, la Giunta regionale gestisce provvisoriamente la Riserva tramite l’Ufficio Tutela e valorizzazione delle aree protette.
Piano di assetto naturalistico
Il Comune deve affidare l’incarico per la redazione del Piano di assetto naturalistico entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. Il Piano va poi elaborato e adottato dal Comune secondo le modalità previste dalla L.R. 21 giugno 1996, n. 38, entro un anno dall’affidamento dell’incarico.
Il Piano deve essere approvato dal Consiglio regionale entro 120 giorni dalla sua ricezione presso la competente Direzione, secondo le procedure richiamate dalla disciplina regionale sulle aree protette.
Programma pluriennale di attuazione e regolamento di esercizio
Entro 90 giorni dall’approvazione del Piano di assetto naturalistico da parte del Consiglio regionale, il Comune deve predisporre il Programma pluriennale di attuazione e il regolamento di esercizio. Il Programma deve indicare modi, tempi e costi dell’attuazione, gli interventi da realizzare e le iniziative di valorizzazione, con attenzione agli aspetti socio-economici, finanziari, territoriali e naturalistici.
Il regolamento disciplina l’accesso alla Riserva, l’uso delle infrastrutture e dei servizi, le visite turistiche, l’osservazione naturalistica, la ricerca scientifica e i divieti specifici. Programma e regolamento possono essere inseriti nel Piano di assetto naturalistico e approvati contestualmente.
Piano annuale di gestione
Entro il 31 gennaio di ogni anno il Comune deve predisporre e approvare un Piano di gestione. Per il primo anno successivo all’istituzione della Riserva, il Comune deve utilizzare lo stanziamento previsto dalla legge per adempiere agli obblighi relativi a perimetrazione, gestione, pianificazione e regolamento.
Vincoli urbanistici e personale
Le previsioni e prescrizioni del Piano di assetto naturalistico, nonché le norme applicative conseguenti, vincolano la pianificazione urbanistica comunale e sovracomunale.
Per le proprie finalità, la Riserva può impiegare personale comandato dalla Regione o da altri enti pubblici, oppure, nei limiti di bilancio, personale direttivo tecnico e manodopera a tempo determinato o indeterminato secondo i contratti collettivi vigenti.
Misure transitorie di salvaguardia
In attesa dell’approvazione del Piano di assetto naturalistico, nell’area restano consentiti gli interventi previsti dal Piano paesistico, ma sono vietate numerose attività incidenti sull’integrità ambientale. In particolare, sono vietati:
- alterazione delle caratteristiche naturali;
- apertura di nuove strade;
- costruzione di nuovi edifici;
- apertura di nuove cave, miniere e discariche;
- asportazione o danneggiamento delle formazioni minerali;
- modificazione del regime delle acque, salvo interventi di restauro e difesa ambientale con bioingegneria naturalistica;
- caccia, cattura e disturbo della fauna, inclusa l’immissione di specie estranee, salvo reintroduzioni necessarie o prelievi scientifici autorizzati;
- realizzazione di allevamenti di specie selvatiche e relative strutture senza specifica autorizzazione comunale;
- danneggiamento e raccolta di specie vegetali spontanee e introduzione di specie non autoctone, salve le normali attività agricole e gli usi tradizionali di raccolta di funghi, tartufi e altre piante per scopi alimentari secondo la normativa vigente;
- alterazione dell’ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche delle acque, nonché immissione di sostanze che modifichino l’ambiente acquatico;
- introduzione di armi, esplosivi e mezzi distruttivi o di cattura;
- sport con mezzi meccanici quali moto e fuoristrada;
- accensione di fuochi e uso di fuochi pirotecnici non autorizzati;
- sorvolo e atterraggio di velivoli non autorizzati, salve le leggi sulla disciplina del volo;
- campeggio fuori dalle aree appositamente destinate e attrezzate, ferma la possibilità di campeggio temporaneo autorizzato;
- installazione di cartelli pubblicitari;
- circolazione di mezzi a motore lungo le piste carrabili, salvo attività produttive tradizionali consolidate;
- realizzazione di strutture ricettive extraurbane non espressamente previste dagli strumenti urbanistici vigenti.
La pesca può essere consentita se prevista dalla legislazione vigente e, comunque, fino all’approvazione del Piano di assetto naturalistico, che potrà regolarla o vietarla.
Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, esercitati secondo le consuetudini locali. Restano inoltre consentiti gli interventi richiamati dalla L.R. n. 18/1983, art. 30, comma 1, lettere a), b), c) e d), e successive modificazioni e integrazioni.
Sanzioni
Per le violazioni delle disposizioni di salvaguardia contenute nell’articolo relativo ai divieti, la legge rinvia alle norme statali e regionali vigenti in materia di sanzioni amministrative.
Abrogazioni
Sono abrogati gli articoli 6 e 7 della L.R. n. 54/2001.
Copertura finanziaria
Per l’anno 2001 l’onere è valutato in lire 40.000.000 e viene coperto mediante utilizzo di una quota dello stanziamento del capitolo regionale 272421, relativo alla legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo. La somma è erogata al Comune di Torino di Sangro ed è destinata agli adempimenti iniziali previsti dalla legge.
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