Cassazione Civile, Ordinanza n. 31621/2021 del 04/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una verifica fiscale relativa agli anni d'imposta 1999-2006, dalla quale erano scaturiti avvisi di accertamento per alcune annualità, poi definiti in adesione, perché il contribuente non aveva dichiarato la propria qualità di socio di una società lussemburghese. Come conseguenza erano stati emessi atti di contestazione e irrogazione di sanzioni per violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, tra cui quelli relativi agli anni 2002, 2004 e 2005. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento degli atti ritenendo, da un lato, non corretta l'applicazione del principio della continuazione delle violazioni e, dall'altro, per il solo anno 2002, la decadenza del potere accertativo/sanzionatorio per mancata operatività della proroga biennale e del raddoppio dei termini. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c. e art. 36 d.lgs. 546/1992; 2) violazione degli artt. 8, 9 e 10 l. 289/2002 e dell'art. 12 d.l. 78/2009 in tema di proroga/raddoppio dei termini per l'anno 2002; 3) violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992 per avere la CTR ritenuto nuova e quindi inammissibile la deduzione sull'art. 12, comma 2-bis, d.l. 78/2009. Il contribuente ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo dell'Agenzia infondato perché la motivazione della sentenza, pur sintetica, era esistente e riconosceva più rationes decidendi, sufficienti a sorreggere la decisione. Ha poi dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo per carenza di interesse, poiché l'Agenzia non aveva censurato la prima ratio decidendi della sentenza impugnata, relativa all'erronea applicazione del regime della continuazione delle violazioni, da sola sufficiente a fondare il rigetto dell'appello. Conseguentemente, il ricorso principale è stato rigettato, il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito, e l'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di lite. È stato inoltre escluso, per la parte soccombente ammessa alla prenotazione a debito, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La censura di nullità per motivazione apparente è scrutinabile solo se la motivazione manchi davvero nel suo nucleo essenziale, non quando si risolva in una richiesta di rivalutazione del merito.
art. 132 c.p.c.
La motivazione è nulla solo se è apparente o mancante in modo tale da non rendere percepibile il fondamento della decisione.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere comprensibile il percorso decisorio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge è invocabile solo nei limiti di una reale erronea applicazione della norma, non per contestare la valutazione del fatto.
artt. 8, 9 e 10 l. 27 dicembre 2002, n. 289
Richiamati dal ricorrente per sostenere l'operatività della proroga biennale dei termini in relazione alla disciplina del condono.
art. 12 d.l. 1 luglio 2009, n. 78
Richiamato dal ricorrente per sostenere il raddoppio dei termini; la Corte non entra nel merito per difetto di interesse, poiché la decisione si regge su una ratio autonoma non censurata.
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per contestare la qualificazione come nuova della deduzione introdotta in appello; la censura è stata ritenuta priva di interesse a causa della mancata impugnazione di altra ratio decisiva.
art. 12, comma 2-bis, d.l. 1 luglio 2009, n. 78
Norma evocata dall'appellante come fondamento alternativo della medesima eccezione già proposta in primo grado.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato escluso l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per la parte ammessa alla prenotazione a debito.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma richiamata in relazione al contributo unificato aggiuntivo, non dovuto nel caso concreto.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è solo apparente, e quindi nulla, soltanto quando, pur graficamente esistente, non consenta di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta la sua sinteticità o una pretesa insufficienza argomentativa.
- Nel giudizio di cassazione, la censura che in sostanza mira a ottenere una nuova valutazione del merito è inammissibile, perché il controllo di legittimità non consente di sostituire una diversa lettura dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito.
- Quando la decisione impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a sorreggerla, il ricorso è inammissibile se non le impugna tutte; l'omessa censura di anche una sola ratio rende irrilevanti le doglianze rivolte alle altre.
- La deduzione di una violazione di legge è inammissibile se manca l'interesse a ricorrere, cioè se la statuizione impugnata resta comunque ferma per effetto di un'altra autonoma ragione non aggredita.
- In presenza di una motivazione che individui più rationes riconoscibili e autonome, il controllo di legittimità non può trasformarsi in un riesame complessivo della vicenda fiscale o processuale.
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