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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14905/2026 del 24/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava il decreto con cui il Presidente del Tribunale di Modena aveva dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p., un'istanza presentata dal difensore volta al riconoscimento del vincolo della continuazione in sede esecutiva tra due sentenze. Si contestava che tale istanza non fosse mera riproposizione dell'istanza personale precedentemente avanzata dal detenuto (decisa con ordinanza del 14 maggio 2025), ma riguardasse invece una diversa combinazione di sentenze (in particolare includeva una sentenza del Tribunale di Modena del 15 aprile 2022 non richiamata nella istanza personale). Si deduceva violazione degli artt. 666 e 671 c.p.p. in relazione agli artt. 27 e 117 Cost. e all'art. 6 CEDU e, in subordine, contraddittorietà e illogicità della motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Dall'esame degli atti è emerso che l'istanza personale del detenuto, che aveva dato origine al procedimento n. 77/2025 R. S.I.G.E., concerneva solo cinque sentenze e non la sentenza di cui al punto 6) (rapina del 27 gennaio 2017). Tuttavia nell'ordinanza del Tribunale di Modena la sentenza indicata al punto 6) era stata richiamata e vagliata, per cui il Tribunale si era pronunciato extra petitum. Questo errore impediva di considerare la successiva istanza del difensore come "mera riproposizione" ai sensi dell'art. 666, comma 2. Ne è conseguito l'annullamento del decreto impugnato e la restituzione degli atti al Tribunale di Modena perché proceda alla valutazione della richiesta difensiva nella forma partecipata prevista dagli artt. 666, commi 3 e 4 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Comma 2: consente di dichiarare inammissibile l'istanza esecutiva se è mera riproposizione di una domanda personale già decisa; la Corte ha interpretato che detta inammissibilità non può essere dichiarata quando il precedente provvedimento ha deciso extra petitum su una pronuncia non richiesta. Commi 3-4: disciplinano la partecipazione del difensore e la forma della istanza che il Tribunale dovrà ora valutare.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma procedurale per il riconoscimento del vincolo della continuazione in sede esecutiva: l'istanza del difensore era proposta ai sensi di tale articolo e la Corte ha ordinato che debba essere valutata sul merito dal giudice competente.

  • art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e) cod. proc. pen.

    Sono i motivi di ricorso per cassazione invocati (violazione di norme di diritto e contraddittorietà/illogicità della motivazione). La Corte ha ritenuto fondato il vizio (error in procedendo) e ha proceduto all'esame degli atti per verificare l'errore.

  • art. 27 Cost.

    Richiamata come principio costituzionale di tutela dei diritti e dell'effettività del processo penale; invocata dal ricorrente per contestare la lesione della garanzia di tutela giurisdizionale, la Corte ha comunque risolto il caso con la ricostruzione dell'errore procedurale.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato in relazione agli obblighi di compliance con i trattati internazionali (CEDU); richiamato a supporto della censura in tema di giusto processo.

  • art. 6 CEDU

    Invocato per ragioni di giusto processo e diritto a un equo giudizio; la Corte ha esaminato l'error in procedendo e ha annullato il decreto per vizio procedurale, garantendo così la valutazione sostanziale dell'istanza.

Massime di principio

  • Una istanza esecutiva proposta dal difensore non può essere dichiarata inammissibile come "mera riproposizione" se introduce elementi o riferimenti (es. sentenze) diversi rispetto a una istanza personale del detenuto; il giudice non può fondare l'inammissibilità su una precedente pronuncia che, peraltro, sia stata resa extra petitum.
  • Se il giudice di merito ha deciso su fatto non richiesto (decisum extra petitum), sussiste un error in procedendo che legittima la Corte di Cassazione a esaminare gli atti e ad annullare il provvedimento impugnato.
  • È essenziale che l'oggetto delle istanze sia descritto con precisione (elenco delle sentenze/condanne) perché refusi o inclusioni non richieste nel dispositivo o nella motivazione possono incidere sul procedimento e portare alla riforma del provvedimento.
  • Dopo l'annullamento per vizio procedurale, gli atti sono restituiti al giudice di merito che dovrà valutare la richiesta nella forma prevista dagli artt. 666, commi 3 e 4 e dall'art. 671 c.p.p., con partecipazione del difensore.
  • La Corte di Cassazione può dare corso a verifiche di fatto limitate quando è dedotto un error in procedendo, per accertare se il provvedimento sia stato pronunciato ultra petita o contenga errori di qualificazione dell'istanza.
  • In casi analoghi conviene che il difensore specifichi chiaramente nella istanza quali sentenze si intendono collegare per la continuazione e conservi copia degli atti depositati, per evitare contestazioni di identità delle domande e per potersi difendere da contestazioni di mera riproposizione.

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