Cassazione Civile, Ordinanza n. 18241/2026 del 06/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La vicenda nasce da un contratto di appalto/outsourcing con cui una banca aveva affidato a una società specializzata la custodia, deposito e conservazione dei valori in caveau; la società appaltatrice si era poi avvalsa di un'altra società. In seguito a una rapina, la banca aveva promosso più giudizi, tra cui una domanda di ammissione al passivo del fallimento della società subappaltatrice per due crediti: uno per la differenza tra i valori sottratti e quanto recuperato/restituito dopo l'arresto degli autori del furto, oltre a quanto pagato dall'assicuratore, e uno per il danno ulteriore da lesione dell'immagine commerciale presso la clientela. Il giudice delegato aveva negato l'ammissione per mancanza di titolo opponibile; il Tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva confermato il diniego ritenendo che la questione riguardasse la corretta individuazione del debitore e la sussistenza di rapporti obbligatori di terzi estranei al fallimento, profili da accertare solo in un ordinario giudizio di cognizione. Con il ricorso per cassazione la banca ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 112 c.p.c. per travisamento della domanda e omessa pronuncia, sostenendo che il Tribunale aveva erroneamente qualificato la domanda come volta all'individuazione del debitore, senza esaminare la reale domanda risarcitoria extracontrattuale ex art. 2049 c.c. fondata sulla responsabilità della subappaltatrice per il fatto del dipendente; con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 33 c.p.c., ma tale censura è rimasta assorbita.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che il Tribunale avesse travisato la domanda e pronunciato su un petitum diverso da quello effettivamente proposto, omettendo di esaminare la domanda risarcitoria extracontrattuale ex art. 2049 c.c. La domanda di insinuazione al passivo non mirava a un accertamento di rapporti obbligatori con terzi, ma all'accertamento del credito risarcitorio verso la procedura. È stato quindi ravvisato un vizio di extrapetizione/ultrapetizione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio al Tribunale di Tivoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il giudice non può pronunciare su una domanda diversa da quella proposta né alterarne petitum o causa petendi; la pronuncia che travisa la domanda integra vizio di extrapetizione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La violazione dell'art. 112 c.p.c. è deducibile come error in procedendo in sede di legittimità.
art. 33 c.p.c.
Il secondo motivo, relativo alla competenza/rito indicato dalla ricorrente, è stato assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
art. 2049 c.c.
La domanda effettivamente proposta era di risarcimento del danno per responsabilità dei padroni e committenti per il fatto illecito del dipendente della società ausiliaria.
art. 1891, comma 2, c.c.
Il fatto che il danneggiato-assicurato avesse agito in diverso giudizio nei confronti dell'assicuratore non escludeva, in sede endofallimentare, l'esame della domanda risarcitoria verso il fallimento.
art. 39 c.p.c.
Richiamato per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice ritenuto competente in ragione della continenza tra cause.
Massime di principio
- Integra vizio di extrapetizione la decisione che, invece di esaminare la domanda risarcitoria effettivamente proposta, la trasformi in un'istanza di accertamento della corretta individuazione del debitore o di rapporti obbligatori di terzi.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il giudice deve verificare il credito dedotto secondo il suo effettivo petitum e la sua causa petendi; non può rigettarlo sulla base di una qualificazione diversa della domanda, se tale qualificazione altera l'oggetto del giudizio.
- La proposizione o la pendenza di un distinto giudizio contro un assicuratore o altro terzo non preclude, di per sé, l'esame della domanda di ammissione al passivo fondata su responsabilità extracontrattuale verso la procedura.
- Il vizio di ultra/extrapetizione ricorre quando il giudice attribuisce o nega un bene diverso da quello richiesto o sostituisce l'azione proposta con una diversa, fondata su fatti o causa petendi differenti.
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